Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 23287
CASS
Sentenza 4 aprile 2001

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Il ricorso per cassazione proposto contro provvedimento del pubblico ministero, che è inoppugnabile, data la sua natura non giurisdizionale, è inammissibile, ne' può essere qualificato come incidente di esecuzione, unico rimedio previsto avverso di esso dalla legge e proponibile senza limiti di tempo, con trasmissione degli atti al giudice competente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 23287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23287
    Data del deposito : 4 aprile 2001

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