Sentenza 4 aprile 2001
Massime • 1
Il ricorso per cassazione proposto contro provvedimento del pubblico ministero, che è inoppugnabile, data la sua natura non giurisdizionale, è inammissibile, ne' può essere qualificato come incidente di esecuzione, unico rimedio previsto avverso di esso dalla legge e proponibile senza limiti di tempo, con trasmissione degli atti al giudice competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2001, n. 23287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23287 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARIO SOSSI - Presidente - del 04/04/2001
1. Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Consigliere - SENTENZA
2. ". STEFANO CAMPO " N. 2554
3. " UMBERTO GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4. " EMILIO RO " N. 36297/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER GI, n. 7/2/47
avverso il provvedimento emesso il 6/6/00 dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
Osserva:
Con provvedimento in data 6/6/00 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ha respinto, per il disposto del comma 4 dell'art. 657 C.P.P., l'istanza con cui ER GI aveva chiesto che gli venisse computato, ai fini dell'espiazione della pena di 6 anni di reclusione inflittagli con sentenza 23/6/98 della. suddetta Corte per un reato di associazione a delinquere di stampo mafioso commesso dal gennaio al maggio 1996, un periodo di carcerazione sofferto nel 1984.
Il ricorso per cassazione personalmente proposto dal ER avverso questa decisione dove essere dichiarato senz'altro inammissibile, con le conseguenze previste dall'art. 616 C.P.P. Si tratta invero di gravame, oltre che privo di motivi a sostegno, diretto contro un provvedimento del Pubblico Ministero che, non avendo carattere giurisdizionale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte non è suscettibile di impugnazione;
ne' questa è convertibile nell'unico rimedio previsto dalla legge, l'incidente di esecuzione, che peraltro resta attivabile senza limiti di tempo dall'interessato (cfr. al riguardo la sentenza delle Sezioni unite 24/11/99, Magnani).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire cinquecentomila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001