Sentenza 16 maggio 2003
Massime • 1
Ricorre l'ipotesi del collegamento negoziale qualora appaia la volontà delle parti di porre in essere due o più negozi che si coordinino per l'adempimento di un'unica funzione ; in particolare, il collegamento può essere sia genetico, ove uno dei due negozi trovi la sua causa in un rapporto scaturito dall'altro, sia funzionale, nel caso in cui le parti abbiano voluto collegare i due negozi sotto il profilo del nesso teleologico ; tutte le volte in cui sia ricostruibile la volontà delle parti di collegare tra loro i negozi, dal nesso di interdipendenza deriva che le vicende dell'uno si ripercuotono su quelle dell'altro, condizionandone la validità e l'efficacia e che la loro combinazione produce effetti giuridici ulteriori, rispetto a quelli che verrebbero prodotti autonomamente da ciascuno di essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2003, n. 7640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7640 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AY RD, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO BARBERIS, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO TABELLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SILA TELECOMANDI SPA, con sede in Nichelino (To), in persona del suo legale rappresentante pro tempore Signora DA FF, elettivamente domiciliata in ROMA CSO VITTORIO EMANUELE II 284, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO DANUSSO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GUIDO BROSIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 734/00 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione 1^ Civile, emessa il 27/04/01 e depositata il 08/06/01 (R.G. 1302/00);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Carlo TABELLINI;
udito l'Avvocato Salvatore AGATONE (per delega Avv. Massimiliano Damusso);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del 1^ e 2^ motivo con assorbimento del 3^, in subordine l'accoglimento del 3^ ed in ogni caso l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 23.1.1995, FA GE, residente in Francia, premesso che era socio quasi totalitario della S.A. SEFI, con sede in Tullins (Francia), di cui era anche Presidente e Direttore Generale;
che nell'autunno del 1989 le azioni della Sefi era state cedute alla s.r.l. LA OM;
che nella stessa occasione era stato stabilito che il FA avrebbe continuato a svolgere le funzioni di Presidente e direttore generale della Sefi e che la LA si era impegnata con due scritture a versargli entro il 30.9.1992 la soma di FF 1.502.200, maggiorata degli interessi al tasso del 9% annuo, salvo che prima di detta data il predetto si fosse dimesso dalla carica o fosse stato revocato per colpa grave, ed a versargli un'indennità di FF. 7 80.000, ove fosse stato revocato prima dello scadere del triennio;
che nel gennaio del 1991 era stato revocato dalle predette cariche senza motivo e che non aveva ricevuto le suddette somme spettantegli, citava davanti al tribunale di Torino la LA per sentirla condannare al pagamento delle suddette somme.
Si costituiva la LA ed assumeva che le richiamate convenzioni erano nulle, secondo la legge francese, poiché il pagamento di un indennizzo a favore del presidente di una società, revocato prima della scadenza del termine, era contrario all'ordine pubblico;
che, in ogni caso, l'attore era stato revocato dalle cariche per colpa grave. Il tribunale di Torino, con sentenza non definitiva del 14.3.2000, respingeva l'eccezione di nullità e disponeva con separata ordinanza la prosecuzione della causa.
Avverso questa sentenza proponeva appello la LA OM, trasformata in s.p.a..
Resisteva l'attore appellato.
Con sentenza depositata l'8.6.2001, la corte di appello di Torino dichiarava la nullità delle predette scritture.
Riteneva la corte di merito che le scritture in questione erano due, la prima intestata "reconnaissance de dette", con cui la LA riconosceva di essere debitrice verso il FA di FF.
1.502.200 e si stabiliva che detta somma sarebbe stata versata solo se il FA avesse onorato il suo impegno di collaborazione con la LA, assunto con la seconda scrittura, e la seconda, intestata "Accord de collaboration", con cui si stabiliva che il FA sarebbe stato nominato Amministratore delegato della Sefi per un triennio, con retribuzione di FF. 60.000 mensili ed un indennizzo di FF. 780.000, in caso di revoca, salvo che per colpa grave.
Riteneva la corte di appello, che al contratto in questione, stipulato in Francia si applicava la legge francese n. 537 del 24.7.1966 sulle società commerciali, che all'art. 110 stabiliva che il consiglio di amministrazione poteva in ogni momento revocare il presidente o l'amministratore delegato e che ogni disposizione contraria era da considerarsi come non apposta;
che la giurisprudenza francese, fermo il principio della nullità di qualsiasi impegno che limitasse la libera revocabilità degli amministratori, aveva tuttavia ritenuto che tanto in concreto non si verificava allorché l'indennizzo dovuto non poteva influire sulla decisione di revoca, tenuto conto della spesa relativamente poco elevata rispetto all'entità del capitale sociale;
che nella fattispecie le due scritture erano da ritenere strettamente collegate;
che le somme che avrebbe dovuto corrispondere la LA, per effetto di detta revoca, erano elevate (essendo in totale pari a L. 673.665.407), in relazione al suo capitale (pari a L. 890.000.000); che, pertanto, andava ritenuta la nullità di entrambe le scritture suddette. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il FA GE, che ha anche presentato memoria. Resiste con controricorso la LA OM s.p.a.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 113 c.p.c. e dell'art. 1988 c.c., nonché l'omessa e comunque insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Secondo il ricorrente sia l'appellante che la sentenza avevano ritenuta l'invalidità delle due scritture, quale autonomo effetto della violazione del principio di ordine pubblico fissato dagli artt. 90 e 110 l. francese n. 527 del 1966.
Lamenta, quindi, il ricorrente, che, al fine di dichiarare la nullità dell'atto di riconoscimento di debito, considerata la sua autonomia, la sentenza impugnata avrebbe dovuto dimostrare la sua nullità ai sensi della legge francese, mentre nessuna dimostrazione della legge francese in tema di atti ricognitivi aveva effettuato;
che, di conseguenza, l'eventuale nullità della ricognizione di debito per la somma di FF. 1.502.200, andava accertata sulla base della legge italiana e cioè dell'art. 1988 c.c.; che ai sensi di questa norma la ricognizione di debito ha solo l'effetto di astrazione processuale, non costituendo fonte dell'obbligazione; che la fonte dell'obbligazione nella fattispecie era la vendita delle azioni;
che la corte di merito non aveva motivato del perché quest'ultima fonte dell'obbligazione contrastasse con le norme francesi citate sulla revocabilità degli amministratori.
2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 90 e 110 l. francese n. 537/1966, nonché l'omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata, violando le suddette norme francesi, ha ritenuto che l'obbligo della LA di pagare FF.
1.502.200 contrastasse con le suddette norme di revocabilità ad nutum degli amministratori, mentre esso atteneva ad un contratto di scambio (vendita di azioni).
Inoltre lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in vizio di motivazione perché non ha verificato l'assunto condizionamento che dall'impegno di pagare detta somma subiva il libero esercizio del diritto di voto, ai fini della revoca dell'amministratore.
Secondo il ricorrente non vi era alcun nesso eziologico tra l'esercizio della revoca e l'insorgere dell'obbligo di pagamento, che preesisteva a detta revoca, per cui non vi era alcun collegamento tra detta revoca e l'obbligo di pagamento. In ogni caso, secondo il ricorrente, è mancante la motivazione sul punto di come l'obbligo di pagamento di detto residuo prezzo avrebbe potuto condizionare l'esercizio di voto in tema di revoca dell'amministratore, poiché detto obbligo, esistente già prima della revoca, nessun condizionamento poteva subire, in quanto detta somma doveva essere pagata comunque.
3.1. Ritiene questa Corte che i due motivi, essendo strettamente connessi vadano esaminati congiuntamente. Essi sono infondati e vanno rigettati.
Va, anzitutto, osservato che i predetti due motivi censurano esclusivamente il punto attinente alla dichiarata nullità della scrittura di reconnaissance de dette.
Essi si fondano sull'espresso presupposto che "l'invalidità è stata dedotta (dalla LA) e ravvisata (dalla corte di appello di Torino) per ognuna delle due ripetute scritture quale autonomo effetto della violazione di norme di ordine pubblico dell'ordinamento francese (i citati artt. 90 e 110 della legge francese 24/7/1996, n. 527), che ognuna di esse di per sè, per il contenuto delle sue statuizioni, avrebbe comportato" (pag. 11 del ricorso).
Sennonché questa Corte rileva che la sentenza impugnata ha ritenuto la nullità della pattuizione dell'indennizzo, in caso di revoca, previsto nel contratto di collaborazione per violazione delle suddette norme della legge francese, ed ha poi ritenuto che, essendo le due scritture "contemporanee e riferentisi ad un unico sia pure complesso rapporto tra le parti (in forza del quale la società LA da un lato manifestava l'intenzione di acquisire la società Sefi, di cui il FA era amministratore delegato e dall'altra assumeva degli impegni...), le stesse fossero "da ritenere, al di là di qualsiasi dubbio, l'una strettamente collegata all'altra". Ne consegue che, dall'interpretazione della sentenza impugnata, emerge chiaramente che la fattispecie è stata ricostruita giuridicamente come un'ipotesi di collegamento negoziale tra la "reconnaissence de dette" e " l'accorci de collaboration", essendo entrambe le scritture contemporanee e riferentisi ad un unico complesso rapporto.
Sulla base di questa impostazione di unitarietà del rapporto e di stretto collegamento negoziale, la sentenza impugnata, ha ritenuto la "nullità di entrambe le scritture private", siccome contrarie ai principi di diritto pubblico del diritto sostanziale francese.
3.2. Per stabilire se ricorra un collegamento negoziale, trattandosi di materia in cui è sovrana l'autonomia privata, occorre rifarsi alla volontà delle parti e ricercare, oltre i diversi schemi negoziali - ognuno perfetto in sè e produttivo dei suoi effetti e, pertanto, almeno in apparenza indipendente - se ricorra un collegamento specifico, per cui gli effetti dei vari negozi si coordinino per l'adempimento di una funzione unica: in altre parole, se al di sopra della singola funzione dei vari negozi si possa individuare una funzione della fattispecie negoziale considerata nel suo complesso, per cui le vicende o, addirittura, la disciplina di ciascuno di essi siano variamente legate all'esistenza ed alla sorte dell'altro.
Il nesso tra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di uno influisca sulla validità, sull'efficacia e sull'esecuzione dell'altro.
Perché ciò si verifichi non è sufficiente un nesso occasionale. Il collegamento deve dipendere dalla genesi, cioè dalla circostanza che uno dei due negozi trovi la sua causa in un rapporto scaturito dall'altro, dalla funzione, cui un negozio adempie rispetto all'altro, dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i negozi, instaurando tra di essi una connessione teleologica.
Soltanto se la volontà di collegamento si è obiettivata nel contenuto dei diversi negozi, si può ritenere che entrambi i negozi o uno di essi, secondo la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro. Infatti dal nesso di interdipendenza fra i negozi deriva che le vicende dell'uno debbono ripercuotersi su quelle dell'altro, condizionandone la validità e l'efficacia (Cass. 6.9.1991, n. 9388). Pertanto i negozi concorrenti, nella loro combinazione, producono effetti giuridici ulteriori, non coincidenti con l'efficacia di ciascuno, in modo che venga ad instaurarsi un rapporto giuridico autonomo che ha nel collegamento la sua fonte genetica (Cass. 9.4.1983, n. 2520).
3.3. Sennonché il ricorrente non lamenta che il collegamento negoziale (quale riconosciuto dall'ordinamento italiano) non esista in diritto francese, ovvero che non sia possibile ritenere in quell'ordinamento un collegamento negoziale tra un contratto ed una ricognizione di debito (per la natura di quest'ultima), ovvero che non operi nell'ordinamento francese il principio per cui, nell'ipotesi di negozi collegati, l'invalidità che colpisce uno dei negozi si estende automaticamente anche all'altro. Infatti entrambi i motivi si fondano su un presupposto (l'autonomia dei due atti) esattamente contrario a quello del collegamento tra i negozi, posto a base della decisione, impugnata.
Senza censurare detto presupposto esplicito della decisione, il ricorrente censura solo la violazione dell'art. 1988 c.c. (ritenendolo applicabile nella fattispecie, non essendo stata fornita la prova della norma straniera in tema di riconoscimento di debito), assumendo che nell'ordinamento italiano il riconoscimento di debito non ha natura di fonte autonoma di obbligazione, ma da luogo solo alla c.d. astrazione processuale, e censura altresì l'applicazione delle norme francesi in tema di revocabilità ad nutum della carica di amministratore societario a detto riconoscimento di debito, visto nella sua autonomia in relazione all'accordo di collaborazione.
3.4. Le censure non attengono alla ratio decidendi, che è quella della dichiarazione di nullità (sulla base della legge francese) della fattispecie di collegamento negoziale tra accora de collaboration e reconnaissance de dette.
In altri termini, per poter dare utilmente ingresso all'esame delle censure mosse, il ricorrente avrebbe anzitutto dovuto censurare vittoriosamente sotto il profilo della violazione di legge o del vizio motivazionale la ritenuta esistenza di un collegamento tra i due negozi, su cui si basa la dichiarazione di nullità ai sensi della legge societaria francese.
Solo in questo caso, infatti, diventava rilevante esaminare in modo "autonomo" l'applicabilità alla "reconnaisance de dette" dell'art. 1988 c.c. italiano, ovvero degli artt. 90 e 110 l. francese n.
537/1966.
Con espressione atecnica, ma probabilmente più chiara, il ricorrente, per poter dare ingresso alle sue censure, avrebbe dovuto prima "scollegare" il contratto di collaborazione dal riconoscimento di debito, e poi avrebbe potuto censurare autonomamente la ritenuta nullità del riconoscimento di debito.
Poiché tanto non è avvenuto, sono irrilevanti le censure mosse, che non investono la ritenuta nullità, sulla base della legge francese, dei negozi collegati.
4. Anche con il secondo motivo di ricorso il ricorrente non sostiene che la corte territoriale ha errato nel ritenere un collegamento tra i due negozi (e ciò è coerente con la sua premessa - non esatta - che la sentenza impugnata ha esaminato in modo autonomo la nullità delle due scritture), ma sostiene solo che non sussiste un nesso eziologico tra l'esercizio della revoca e l'insorgere dell'obbligo di pagamento, di cui al riconoscimento di debito.
In altri termini la censura in esame mira solo ad escludere che vi sia un condizionamento tra l'obbligo di pagamento della somma di cui al riconoscimento di debito e l'esercizio del potere di revoca, ma non attiene al collegamento, ritenuto dalla sentenza impugnata, tra i due negozi di cui alle scritture private.
5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 90 e 110 l. francese n. 537/1966, nonché l'omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, a norma dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Lamenta il ricorrente che la corte territoriale ha erratamente applicato le suddette norme francesi, in quanto, secondo la più recente giurisprudenza di quello Stato, non sono da considerare invalidi gli accordi che facciano gravare sul soggetto munito del potere di revoca una spesa relativamente poco elevata in relazione all'importanza del capitale sociale ed alla media dei risultati dei tre esercizi precedenti;
che la corte di merito ha tenuto conto solo del capitale sociale della LA e non del suo patrimonio netto, di oltre sette miliardi di lire, rispetto al quale era esigua la somma di L. 673.665.407, dovuta ad esso attore sulla base di entrambe le scritture.
6.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Osserva preliminarmente questa Corte che l'art. 90 della legge francese n. 537/1966 sulle società commerciali al comma secondo così recita: "Gli amministratori sono rieleggibili, salva previsione contraria dello statuto. Essi possono essere revocati in qualsiasi momento dall'assemblea generale ordinaria". L'art. 110 della predetta legge, nella parte che qui interessa, così recita: "Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente...
Il consiglio di amministrazione può revocarlo in qualsiasi momento. Qualsiasi disposizione contraria è reputata non apposta". Secondo l'interpretazione della giurisprudenza francese i soprascritti principi hanno il rilievo dell'ordine pubblico, ed in caso di impegno assunto in violazione del principio di revocabilità ad nutum, la sanzione è la nullità assoluta. L'obbligo di una società o di un socio della stessa di corrispondere all'amministratore una determinata somma nel caso di revoca dell'incarico è da considerare nullo, in quanto contrario a detti principi (Cass. Comm. 15.3.1983, in Bull. Joly, 1983, 617, 272;
Cass. Comm. 9.1.1984,, in D.S. 1984, 519; Cass Comm. 17.1.1984, in Bull. Joly, 1984, 291, 101; Cass. 15.7.1987, n. 84 - 12- 222).
6.2. Negli ultimi anni è emerso un orientamento che, ribadita la nullità di qualsiasi impegno che limiti la libera revocabilità degli amministratori, afferma che il giudizio di validità degli impegni indennitari a favore di amministratori di società per revoca delle funzioni, dipende comunque dal condizionamento imposto al libero esercizio del diritto di voto da parte del soggetto tenuto a corrispondere l'indennità: e ciò in conseguenza degli impegni stessi sulla situazione finanziaria del predetto. In quest'ultima ottica è stato ritenuto valida la promessa di ricomprare azioni detenute dal presidente del consiglio di amministrazione in caso di cessazione dalle sue funzioni, dal momento che il prezzo delle azioni rappresentava per la società promittente "una spesa relativamente poco elevata, e come tale non suscettibile di esercitare un'influenza reale sulla decisione di revoca (Cour de Cassation, Chambre Comm., 7.2.1989).
È stato altresì ritenuto dalla giurisprudenza di merito non idoneo ad attentare al principio della libera revocabilità del mandato sociale stabilito dal citato art. 110 l. n. 537/1966, l'impegno di una società madre di corrispondere la somma di un milione di FF. al direttore generale di una sua filiale, in caso di revoca, poiché tale somma non poteva influire sulla decisione di revoca da parte dell'azionista maggioritario, data l'esiguità della somma rispetto all'importanza del capitale sociale, pari a 1500 milioni di FF. ed alla media dei risultati nei tre esercizi precedenti (Cour d'appel de Paris 26.6.1998, n. 96 - 10645, in Bull Joly, 1998, 1156, 354).
7.1. Ritiene questa Corte che la sentenza impugnata non abbia effettuato un'errata applicazione dei suddetti principi di diritto. Infatti la sentenza impugnata ha dichiarato la nullità delle due scritture in questione, perché ha ritenuto che, essendo le stesse strettamente collegate, emergevano da esse conseguenze finanziarie a carico della LA di rilevante entità, in caso di revoca della nomina dell'attore. Diversa questione, attinente non più' all'esatta interpretazione e l'applicazione delle norme francesi invocate, ma al merito, è se detta valutazione della situazione fattuale sia esatta o meno.
Trattandosi di valutazione di merito, essa è riservata al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., attinenti al vizio di motivazione.
7.2. Anche sotto il profilo motivazionale è stata impugnata la sentenza.
Sennonché ritiene questa Corte che l'assunto vizio motivazionale non sussiste.
Infatti, avendo la sentenza impugnata ritenuto che le conseguenze finanziarie a carico della convenuta, per effetto delle due scritture, fossero pari a L. 673.665.407, in conseguenza della revoca della nomina dell'amministratore, ed avendo rapportato detta somma al capitale sociale, pari a L.. 890 milioni, ha ritenuto che la prima somma condizionasse il libero esercizio del diritto di voto della LA nell'assemblea Sefi.
Nè si può ritenere che la sentenza impugnata abbia erratamente comparato la somma dovuta in caso di revoca al capitale sociale, in luogo di compararla al patrimonio netto della società, pari a oltre L. sette miliardi.
Infatti anzitutto la giurisprudenza francese citata dallo stesso ricorrente opera il raffronto tra la somma dovuta all'amministratore revocato ed il capitale sociale (giurisprudenza di legittimità) o la media dei risultati nei tre esercizi precedenti (giurisprudenza di merito), per cui nessun raffronto viene effettuato con il patrimonio netto. In ogni caso la valutazione di non poca rilevanza economica della somma dovuta all'amministratore revocato, rapportata al solo capitale sociale è un dei possibili criteri valutativi del giudice di merito, che, essendo stato effettuato nella fattispecie, esclude il vizio di omessa o insufficiente motivazione, lamentato dal ricorrente. Le diverse conclusioni, cui perviene il ricorrente, si traducono in una diversa lettura rispetto a quella effettuata dal giudice di merito, che, non essendo ne' contraddittoria, ne' omessa, nè insufficiente, resiste al vaglio del solo sindacato di legittimità di questa Corte. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2003