CASS
Sentenza 15 dicembre 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/12/2023, n. 50086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50086 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: EG SE, nato in [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 15/06/2023 del Tribunale per il riesame di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni del PG, dott. FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procuratore Generale. Ricorso trattato con contraddittorio scritto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 50086 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 01/12/2023 13-34914/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame di Trieste, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal difensore di Gega Segi, rigettava l'appello proposto avverso la decisione del G.i.p. del Tribunale di Pordenone, in data 26 maggio 2023, che aveva, a sua volta, respinto la richiesta, in data 23 maggio 2023, di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura inframuraria in corso di esecuzione per i reati di concorso in rapina aggravata e resistenza a p.u.. Fatti commessi il 2 dicembre 2022; ordinanza genetica del 5 dicembre successivo. 1.1. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione la inosservanza della norma processuale (art. 299 cod. proc. pen.) e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in ordine alla stimata inidoneità del presidio domiciliare, elettronicamente assistito, a contenere e contrastare le esigenze cautelari valorizzate nel massimo grado. 2. Nell'ambito del doveroso controllo preliminare di ammissibilità del ricorso ed al fine di verificare l'attuale posizione giuridica del ricorrente, la Corte ha acquisito l'ordinanza con la quale, in data 15 novembre 2023, il G.i.p. del Tribunale di Pordenone ha sostituto, nei confronti del ricorrente, alla misura carceraria in corso quella degli arresti domiciliari presso la Comunità protette i DO IU IR. L'ordinanza, come comunicato dalla Cancelleria del Tribunale di Pordenone in data 30 novembre 2023, risulta eseguita, delegati per i controlli i CC di Ronco all'Adige. 3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.), atteso che il giudice che procede ha, nelle more della fissazione del ricorso, realizzato l'obiettivo processuale cui tendeva l'impugnazione. 3.1. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora la misura, nelle more del giudizio, sia stata revocata, sostituita nei termini invocati, o annullata, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U., n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208165; principio ribadito, tra molte altre, da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Rv. 251694, che ha parlato di "carenza d'interesse sopraggiunta", in caso di mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, per cui la finalità perseguita dall'impugnante abbia già trovato concreta attuazione ovvero abbia perso ogni rilevanza, in conseguenza del superamento del punto controverso;
da ultimo v. Sez. 6, n. 44723, del 25/11/2021, Rv. 282397). Né può rilevare che il provvedimento di sostituzione sia impugnabile ad opera della parte pubblica: eventuali doglianze, infatti, potranno e dovranno essere proposte nei confronti dell'ordinanza conclusiva di tale nuovo e diverso incidente cautelare, se e nella misura in cui essa risulti sfavorevole per le ragioni dell'indagato. 13-34914/2023 4. In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente, né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rv. 272308; Sez. 6, n. 44723/2021, cit.); né, alla luce del risultato favorevole conseguito aliunde, è possibile riconoscere profili di colpa nella proposizione della impugnazione. 5. La non particolare complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione ed il richiamo a principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 dicembre 2023.
lette le conclusioni del PG, dott. FULVIO BALDI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del sig. Procuratore Generale. Ricorso trattato con contraddittorio scritto. Penale Sent. Sez. 2 Num. 50086 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 01/12/2023 13-34914/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame di Trieste, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dal difensore di Gega Segi, rigettava l'appello proposto avverso la decisione del G.i.p. del Tribunale di Pordenone, in data 26 maggio 2023, che aveva, a sua volta, respinto la richiesta, in data 23 maggio 2023, di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura inframuraria in corso di esecuzione per i reati di concorso in rapina aggravata e resistenza a p.u.. Fatti commessi il 2 dicembre 2022; ordinanza genetica del 5 dicembre successivo. 1.1. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione la inosservanza della norma processuale (art. 299 cod. proc. pen.) e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) in ordine alla stimata inidoneità del presidio domiciliare, elettronicamente assistito, a contenere e contrastare le esigenze cautelari valorizzate nel massimo grado. 2. Nell'ambito del doveroso controllo preliminare di ammissibilità del ricorso ed al fine di verificare l'attuale posizione giuridica del ricorrente, la Corte ha acquisito l'ordinanza con la quale, in data 15 novembre 2023, il G.i.p. del Tribunale di Pordenone ha sostituto, nei confronti del ricorrente, alla misura carceraria in corso quella degli arresti domiciliari presso la Comunità protette i DO IU IR. L'ordinanza, come comunicato dalla Cancelleria del Tribunale di Pordenone in data 30 novembre 2023, risulta eseguita, delegati per i controlli i CC di Ronco all'Adige. 3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.), atteso che il giudice che procede ha, nelle more della fissazione del ricorso, realizzato l'obiettivo processuale cui tendeva l'impugnazione. 3.1. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, dev'essere concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione. Consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora la misura, nelle more del giudizio, sia stata revocata, sostituita nei termini invocati, o annullata, poiché l'eventuale accoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormai privo di efficacia (Sez. U., n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208165; principio ribadito, tra molte altre, da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Rv. 251694, che ha parlato di "carenza d'interesse sopraggiunta", in caso di mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, per cui la finalità perseguita dall'impugnante abbia già trovato concreta attuazione ovvero abbia perso ogni rilevanza, in conseguenza del superamento del punto controverso;
da ultimo v. Sez. 6, n. 44723, del 25/11/2021, Rv. 282397). Né può rilevare che il provvedimento di sostituzione sia impugnabile ad opera della parte pubblica: eventuali doglianze, infatti, potranno e dovranno essere proposte nei confronti dell'ordinanza conclusiva di tale nuovo e diverso incidente cautelare, se e nella misura in cui essa risulti sfavorevole per le ragioni dell'indagato. 13-34914/2023 4. In tema di regolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente, né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso, un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Rv. 274736; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rv. 272308; Sez. 6, n. 44723/2021, cit.); né, alla luce del risultato favorevole conseguito aliunde, è possibile riconoscere profili di colpa nella proposizione della impugnazione. 5. La non particolare complessità delle ragioni poste a fondamento della decisione ed il richiamo a principi di diritto consolidati nella giurisprudenza della Corte consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 dicembre 2023.