Sentenza 28 settembre 2017
Massime • 1
La vendita di armi "contra legem", che ricorre quando il soggetto, pur titolare di licenza di commercio, vende a terzi le armi con modalità penalmente illecite, tali da metterle in circolazione in modo da rendere impossibile il controllo dei loro movimenti e dell'identità dei possessori, integra il reato di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2017, n. 48240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48240 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2017 |
Testo completo
48240-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 28/09/2017 DOMENICO CARCANO -Presidente- Sent. n. sez. 935/2017 AR VANNUCCI REGISTRO GENERALE ROSA ANNA SARACENO N.51983/2016 GIACOMO ROCCHI Rel. Consigliere - ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA nel procedimento a carico di: CA PI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 25/11/2009 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MASSIMO GALLI che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' di tutti i ricorsi. Udito il difensore E' presente l'avvocato VENTIMIGLIA MARIO del foro di IMPERIA in difesa di: CA PI in prorprio e quale sostituto processuale, per delega orale, degli avvocati RUSSO DANIELA MARGHERITA del foro di TORINO in difesa di: CA IM e BOSIO AR del foro di SANREMO in difesa di: LL TO, che conclude per l'accofrimento ski ricoust. li RILEVATO IN FATTO Con sentenza in data 28/6/2016 la Corte d'appello di Genova, in parziale 1. riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sanremo (del 25/11/2009), ritenuto assorbito il reato sub b) (relativo alla detenzione di armi comuni da sparo) in quello di cui al capo c (afferente il porto delle armi stesse) dichiarava non doversi procedere per prescrizione per quest'ultimo delitto, nei confronti di VI ER, VI NE e IN TO esclusa la recidiva per l'imputato da ultimo indicato;
confermava nel resto la sentenza impugnata. All'esito del giudizio abbreviato il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Sanremo aveva, infatti, dichiarato colpevoli i primi due imputati in concorso tra loro del delitto di cui all'art. 1 I. 895/1967 per aver posto in vendita in favore di IN TO le armi e le munizioni indicate in contestazione e il IN per aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi le armi anzidette;
aveva altresì il primo giudice assolto tutti gli imputati in relazione alla pistola ruger e alle altre fattispecie loro ascritte. Ricorrono per cassazione:2. 2.1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova lamentando che per il reato di cui al capo c) della rubrica, in cui era stato ritenuto assorbito quello di cui al capo b), erroneamente era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione. La Corte territoriale non aveva, invero, tenuto conto dell'aumento di un quarto del periodo di tempo necessario alla prescrizione, derivante dal disposto dell'art. 161 comma 2 cod. pen.
2.2. Ricorrono per cassazione VI ER e VI NE con due distinti atti di impugnazione a firma dei rispettivi difensori di fiducia e deducono identiche ragioni di doglianza che possono essere trattate congiuntamente. Si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 1 I. 895/1967 oltre al vizio di motivazione. In particolare e nella specifica vicenda processuale si sarebbe dovuta ritenere la fattispecie di cui all'art. 35 TULPS in luogo di quella descritta dall'art. 1 I. 895/1967. 2.3. Ricorre per cassazione IN TO avverso la decisione con cui era stata dichiarata l'estinzione del fatto per prescrizione nell'ipotesi in cui fosse stato accolto il ricorso del procuratore generale. Deduce il vizio di motivazione, annotando come la Corte territoriale non avrebbe affrontato la questione della partecipazione del IN all'accordo originario in ordine alla vendita delle armi contra legem. Il vuoto motivazionale sulla fase genetica realizzava un vulnus in punto di prova della responsabilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore generale, pur fondato al momento della sua proposizione, risulta, allo stato, carente dell'interesse ad ottenere l'invocata ②D 2 li pronuncia d'annullamento. Indubbiamente al momento della proposizione il reato non risultava prescritto, dovendosi aggiungere il periodo di proroga del termine di estinzione ex art. 161 comma 2 cod. proc. pen., termine pari ad un quarto, con la conseguenza indicata. Il fatto, tuttavia, risulta oramai definitivamente estinto al 25/7/2017 con la conseguenza che non ricorre l'interesse a coltivare l'impugnazione non potendosi addivenire ad altra statuizione che a quella di estinzione per prescrizione, anche all'esito dell'eventuale accoglimento dell'impugnazione presentata. Da quanto premesso il ricorso del Procuratore generale deve essere dichiarato inammissibile, per la sopravvenuta estinzione per prescrizione e la carenza dell'interesse ad ottenere la decisione di annullamento invocata.
2. Inammissibili per manifesta infondatezza risultano i ricorsi presentati nell'interesse di VI ER e VI NE. Il fatto, contrariamente a quanto dedotto, risulta correttamente qualificato come violazione della L. n. 895 del 1967 artt. 1 e 7. La giurisprudenza di questa Corte appare univoca nell'affermare, sia pure con riferimento a cessioni di armi tra privati, il principio secondo cui una vendita di armi "contra legem", non può essere ricondotta alla disciplina del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 35 e integra il delitto di cui alla L. 497/1974 (in tal senso Sez. 1, Sentenza n. 3745 del 25/3/1998, Rv. 210127; Sez. 4, Sentenza n. 6340 del 15/02/2007, Rv. 236097). La disciplina in materia mira ad un penetrante controllo sulle cessioni e tende a evitare che circolino armi senza che l'Autorità possa conoscere la presenza delle stesse sul territorio. D'altro canto, la licenza per la vendita di armi ha carattere specifico e abilita alla vendita di armi che vanno predeterminate quanto alla categoria e al numero (indicazioni che vanno riportate nella licenza stessa) (Cass., sez. 1^, 5 giugno 1998, Paviglianiti, n. 211283). Il delitto di commercio d'armi senza licenza deve ritenersi integrato quando il titolare di autorizzazione ne violi i limiti per qualità o quantità; sarebbe evidentemente illogico ritenere che tale delitto non si configuri allorquando il soggetto titolare di licenza, venda a terzi delle armi, che pure era autorizzato a vendere, ma attraverso modalità penalmente illecite (falsi, contraffazioni, ecc.) e per ciò ontologicamente diverse da quella tipizzata nell'autorizzazione e per ciò consentita, al chiaro fine di mettere in circolazione una o più armi mediante cessioni fittizie, registrate con modalità ed indicazioni tali da rendere impossibile il controllo dei movimenti e dell'identità dei possessori.
2.1. Privo di fondamento e intrinsecamente generico deve ritenersi l'altro aspetto della doglianza. Si deduce la non configurabilità di una responsabilità dei ricorrenti, a titolo di concorso, relativamente al reato di cui al capo b) di detenzione e porto illegali di armi, contestato tra gli altri al IN (ed al VI NE) in quanto quest'ultimo era titolare del relativo porto d'armi per tiro al volo, autorizzazione che 3 li non aveva in alcun modo la funzione di autorizzare né legittimare il trasporto e la consegna dell'arma nell'intera operazione illecita che risulta essere stata costruita nella sentenza impugnata. E' evidente, invero, che nella specifica vicenda il porto dell'arma avveniva al di fuori dei presupposti legittimanti e in un ambito nient'affatto autorizzato dal titolo richiamato. Ciò radica altresì la responsabilità del VI ER che consegnava l'arma consapevole dello scopo illecito per il trasporto e la consegna relativa cui contribuiva causalmente e psicologicamente.
3. Parimenti inammissibile risulta il ricorso del IN TO affidato a motivi manifestamente infondati. Contrariamente a quanto dedotto la Corte territoriale ha spiegato ampiamente le ragioni a fondamento della decisione chiarendo che le modalità di organizzazione del fatto e le intercettazioni, oltre che i contatti telefonici anche successivi al fatto, davano conto della partecipazione già in fase genetica dello stesso IN ai fatti. In questo senso è stata anche richiamata l'intercettazione del 1 aprile che dava conto della presenza del IN stesso in compagnia del VI ER, avendo gli operanti riconosciuto il timbro di voce del primo. Il ricorso presentato non si confronta affatto con questi argomenti e non risulta correlato alla motivazione posta a fondamento della decisione. Va pertanto dichiarato, al pari dei precedenti, inammissibile con conseguente condanna dei tre ricorrenti privati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 2000 ciascuno alla cassa per le ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna VI ER, VI NE e IN TO al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2000 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Читливо вых о Antonio Cairo Domenico Carcano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 OTT 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 4