Sentenza 14 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2002, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
O 4 L L 7 3 O . ) B N E E , C 1 E A 9 N 9 P O 1 I - I Z 1 D A 1 - R E 1 T C 2 S I I G D 0 2 1 65 /02 4 E U 9 R I 3 3219/1999 Udienza dell'11 dicembre 2001 A G E D 6 E E 4 T N . getto: N pagamento ote T T E T S S I R E ( A U BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CRON.5206 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. MARIO SPADONE Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Uni Dott. ROSARIO De Julio Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ER SE, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Medaglie d'Oro n. 232, presso l'avv. Olga Geraci, difeso dall'avv. Francesco Geraci in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro
AM AN, elettivamente domiciliato in Roma, via Sambucuccio da Lando n. 8, int. 9, presso OR Rocco, difeso dall'avv. Fabio Magistri in forza di mandato in atti;
controricorrente – 3219/1999 RA/MP. Udienza dell'11 dicembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 1685/09 2 avverso la sentenza del Giudice di pace di Milazzo in data 25 settembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 3 novembre 1997 FR MP conveniva dinanzi al Giudice di pace di Milazzo Giuseppe RA, esponendo di avere dovuto effettuare i lavori necessari ad eliminare infiltrazioni di acqua provenienti dal terrazzo condominiale sovrastante il suo appartamento, anticipando la relativa spesa, dato il carattere di urgenza della riparazione, a tanto autorizzato con n u delibera condominiale del 15 novembre 1994, la quale aveva posto anche i limiti entro i quali la spesa avrebbe dovuto essere contenuta, e lo aveva autorizzato a riscuotere poi dagli altri condomini le quote di loro spettanza. E poiché il condomino RA aveva rifiutato il pagamento della propria quota, pari a £. 381.018, ne chiedeva la condanna al pagamento di tale somma nei suoi confronti. Il convenuto, costituitosi, contestava la legittimazione del MP a richiedere il pagamento della somma, ed all'esito il giudice di pace, con sentenza del 25 settembre 1998, accoglieva la domanda condannando il RA al pagamento della somma richiesta, oltre interessi e spese del giudizio. Il giudice, premesso che il convenuto non aveva contestato il fatto, essendosi limitato a sostenere il mancato rispetto delle norme relative al condominio degli edifici, rilevava che dalla delibera condominiale prodotta dall'attore risultava il riconoscimento dell'urgenza e dell'indifferibilità dei lavori 3219/1999 RA/MP. Udienza dell'11 dicembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 3 di riparazione della copertura e l'impegno dei singoli condomini a corrispondere le loro quote direttamente al MP, e tale delibera risultava regolare e valida. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il RA, per due motivi di ricorso, contrastati con controricorso dal MP. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 e 1130 c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza il ricorrente con il primo motivo sostiene che solo l'amministratore può richiedere i contributi che i condomini sono tenuti a versare per la ripartizione delle spese relative ai lavori effettuati sulle parti comuni dello stabile condominiale, non essendo creditore delle relative somme il condomino che, su incarico dell'assemblea, abbia provveduto a farli eseguire, ma il condominio, rappresentato dall'amministratore, che è l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per il recupero delle somme relative. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia poi la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346, 1418 e 1137 c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, sostenendo la inesigibilità del credito per il quale il MP ha agito giudizialmente, scaturendo questo da una delibera assolutamente nulla, in quanto adottata senza che ai condomini fosse stata illustrata alcuna giustificazione del carattere di urgenza dei lavori da eseguire, né altri preventivi di spesa per l'esecuzione degli stessi, in modo da consentire di scegliere l'offerta più conveniente. Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, risultano inammissibili. 3219/1999 RA MP. Udienza dell'11 dicembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. Occorre infatti considerare che la giurisprudenza formatasi dopo l'introduzione nel nostro ordinamento processuale della figura del giudice di pace, ha rilevato che nelle cause il cui valore non ecceda £. 2.000.000, le quali a norma - -dell'art. 113 c.p.c. come novellato dalla legge 21 novembre 1991 n. 374- devono essere decise dal giudice di pace secondo equità, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di norme processuali o costituzionali, oppure di norme comunitarie di rango superiore alle norme ordinarie, mentre non può ritenersi sussistere il limite del rispetto delle norme ordinarie e neppure l'ulteriore limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento i quali, benché possano sembrare di rango superiore alle norme scritte, in realtà derivano, attraverso successive astrazioni, dalla ratio di un complesso omogeneo di norme, tanto vero м л che è la modifica di queste ultime a determinare un mutamento dei primi e non viceversa. In altri termini è stato rilevato che il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie, ma deve giudicare facendo immediata applicazione della equità c.d. formativa o sostitutiva, fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico, con osservanza, ai sensi dell'art. 311 c.p.c., delle norme processuali, nonché di quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma sostanziale, senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, ma osservando le norme costituzionali e quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie. Per quanto riguarda poi il lamentato vizio di motivazione della sentenza impugnata, è stato osservato che rilevante ai fini del ricorso per cassazione è solo 3219/1999 RA/MP. Udienza dell'11 dicembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. 5 l'inesistenza o l'apparenza della motivazione stessa, oppure il contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili, quindi tale da precludere l'identificazione della ratio decidendi, o infine la perplessità della motivazione che renda impossibile individuare la qualificazione giuridica data al rapporto. Non può invece mai rientrare nel sindacato della Suprema Corte la motivazione relativa al criterio di equità adottato, essendo rimessa al giudice di pace la scelta del criterio in base al quale decidere la controversia. Alla stregua di tali principi risulta quindi evidente l'inammissibilità di entrambi i motivi posti a fondamento del ricorso in esame, poiché con essi si lamenta la violazione di norme ordinarie di legge non processuale e si prospettano difetti di motivazione consistenti, in sostanza, nella mancata indicazione delle ragioni di equità adottate. L'inammissibilità di entrambi i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del (€ 16 controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 110. (€ 258,22) oltre a £. 500.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, l'11 dicembre 2001. 4 ) 7 O L 3 E . L Идо hinggis est.biggja C N O B , A 1 E P 9 I E 9 IL CANCELLIERE C1 1 D N - O 1 Dott.ssa Donatella D'Anna E I 1 Spartana Z - C 1 A I 2 R D . T S U L I I G 9 G DEPOSITATO IN CANCER 2002 3 E R E E CANCELLERIA A N 6 . D 4 T Roma E . S T T I ( T IL CANCELLIERE C1 3219/1999 RA/MP. N R E S Udienza dell'11 dicembre 2001. Presidente Spadone;
relatore Riggio. A E