Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/04/2001, n. 5838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5838 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM5838 IN NOME DEL POL O 11. AZIONE Oggetto respousalliten SEZIONE TERZA CIVILE einte Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18404/98 Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente Dott. Paolo VITTORIA Consigliere - Cron.12455 Dott. Antonio LIMONGELLI 2110 Rel. Consigliere Rep. Ud. 19/12/00 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 OREsul ricorso proposto da: dal Sig. Gestione per diritti L.3000 UNIASS ASSICURAZIONI S.p.A. in nome dell'INA il Aunoma del Fondo di Garanzia per le vittime della IL CANCELLIERE strada, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato CANCELLERIA 1/E. presso lo studio in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI dell'avvocato MORACCI CARLO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro 2000 PASQUALE, COSSU COSSU GIOVANNA, elettivamente 2100 domiciliati in ROMA VIA SALARIA 400, presso lo studio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dell'avvocato ANTONIO COCHETTI, che li difende, giusta Richiesta copia esecutiva dal Sig. COCHETTI per diritti L26000+G delega in atti;
4 SET 2001 il controricorrenti - IL CANCELLIERE nonchè
contro
SPANO BACHISIO, TRANS ATLANTICA ASSIC SPA IN LIQ;
DIRITTI DU intimati avversO la sentenza n. 67/98 della Sezione distaccata di Corte d'Appello SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, emessa il 23/1/1998, depositata il 12/03/98; RG.176/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio DE348290 LIMONGELLI;
udito l'Avvocato CARLO MORACCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore LIRE 2000 CANCELLERIA Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO BE147284. Con citazione del 4-7.7.1980 CO Pasquale, in BE147285 proprio e quale esercente la potestà sulla propria fi- €0,52 L.1000 CANCELLERIA glia minore CO AN, premesso che la propria mo- glie MA EO (madre della minore) era decedu- ta nell'anno 1978 in conseguenza di un sinistro strada- AY518013 le provocato da un'autovettura condotta dal proprieta- AY518008 rio Spano Bachisio ed assicurata dalla Trans-Atlantica Assicurazioni spa, convenne dinanzi al Tribunale di 2 Sassari lo Spano e la società assicuratrice per sentir- li condannare in solido al risarcimento dei danni. I convenuti contestarono l'entità dei danni dedotti dall'attore. Lo Spano chiese, inoltre, la condanna del- la società assicuratrice a tenerlo indenne, anche oltre i limiti del massimale di polizza, essendosi resa re- sponsabile di “mala gestio". Il procedimento, interrot- to per la messa in liquidazione coatta amministrativa della Trans-Atlantica Assicurazioni, venne riassunto nei confronti del commissario liquidatore ed, ai sensi della legge n. 990 del 1969, anche nei confronti della Uniass Assicurazioni spa, cessionaria del portafoglio sentenza del 21.10.1988 il della Trans-Atlantica. Con Tribunale liquidò in L. 129.212.000 i danni subiti dai CO e condannò in loro favore lo Spano e la Uniass, in solido, al pagamento della somma di L. 53.247.500 e lo Spano al pagamento della ulteriore som- ma di L. 75.964.500. Condannò, inoltre, la Uniass a rimborsare allo Spa- гра no le some che questi avrebbe dovuto pagare ai danneg- giati. Su appello della Uniass la Corte di Cagliari ha ridotto l'importo dei risarcimenti sul rilievo che nul- la spettava ai CO a titolo di danno patrimoniale per la morte della MA, avendo la defunta svolto atti- vità improduttiva di casalinga. Su ricorso dei CO la 3 Corte di Cassazione, con sentenza del 4.11.1995, ha you nuvis wit ctive refiere cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello, osservando che anche l'attività di casalinga avrebbe dovuto considerarsi produttiva di utilità economicamen- te valutabili. Con sentenza del 12.3.1998 la Corte di Cagliari, in sede di rinvio, ha condannato lo Spano al pagamento della ulteriore somma di L. 202.505.622 a ti- tolo di risarcimento del danno patrimoniale ed ha con- dannato la Uniass, in nome e per conto del Fondo di ga- ranzia per le vittime della strada, a rifondere allo Spano tutte le somme che questi avrebbe versato ai dan- neggiati. Ricorre la Uniass con unico motivo. CO Pa- squale e CO AN (ormai maggiorenne) resistono con controricorso. L'intimato Spano non ha svolto dife- se. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente Uniass denunzia violazione degli artt. 2697, 2727 cod.civ. e 115 cod. proc. civ., lamen- tando che la Corte di merito abbia illegittimamente fondato, sulla presunzione (desumibile ad avviso della stessa ricorrente- dalla sentenza con cui la Corte di Cassazione aveva rinviato al giudice del gravame di me- rito) che l'attività di casalinga della MA avesse fornito per il passato talune utilità economiche ai suoi familiari, la ulteriore presunzione che detta at- tività, ove la MA fosse sopravvissuta, avrebbe continuato a fornire le stesse utilità anche per il fu- turo, così formulando una inammissibile "praesumptio de praesumpto". La doglianza non ha fondamento. Questa Corte (Cass.
3.11.1995 n. 11453) non ha affatto presun- to né, quale giudice di legittimità avrebbe potuto far- lo che l'attività di casalinga della MA avesse prodotto utilità economiche per i suoi famigliari, ma, affermando in linea di principio che la produzione di utilità economiche è conseguenza non probabile ma certa dell'attività di qualsiasi casalinga, ha rimesso al giudice del merito la valutazione delle utilità che in concreto, nel caso di specie, l'attività di casalinga della MA, se non fosse stata interrotta dalla sua morte, avrebbe fornito in futuro ai suoi famigliari, il che la Corte cagliaritana ha appunto fatto con legitti- me ed esaurienti argomentazioni di carattere presunti- vo, fondate su un fatto (per quel che si è detto) certo e non investite, nel loro specifico contenuto, da alcu- na puntuale censura. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in L. 7.000.000.
P.Q.M.
5 La Corte di Cassazione rigetta il ric orso e condan- la ricorrente al pagamento delle spese processuali, na liquidate in L. 251.400 # oltre agli onorari, liquidati in L.
7.000.000. Roma, 19.12.2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Mchinti ng 7 (CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 19 APR. 2001. hoooo IL CANCELLIERE 290000 Giovanni Giambattista With 2 DELLE ENTRATE ROMA MA LUG. 200 4 'Serie Registrato in part UFFICIO 4 290.000 DUECENTONOVANIAMILA versate S. 31718 11 Dirigente Area Spry IPPO) Giudiziari al n. (D.ssa Maria Grazia D Responsabile Servizio CHINI (life (Dr. M. RAC 6