Sentenza 23 febbraio 2006
Massime • 1
In materia di controllo della corrispondenza epistolare e telegrafica di detenuti ed internati, il direttore dell'istituto non ha competenza a proporre l'adozione del relativo decreto nei confronti di soggetti che siano sottoposti ad indagine o imputati, ed il potere di richiesta spetta soltanto al pubblico ministero, perché solo questi è a conoscenza delle esigenze processuali che possono rendere necessaria la limitazione dei contatti con l'esterno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/02/2006, n. 10494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10494 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 23/02/2006
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 385
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2151/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO ON N. IL 30/01/1964;
avverso ORDINANZA del 03/11/2005 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Antonio Gialanella che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 3 novembre 2005, il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, in accoglimento del reclamo proposto nell'interesse di BO IN contro il provvedimento del Tribunale in sede, riduceva a tre mesi il visto di controllo sulla corrispondenza del ricorrente.
Il Tribunale riteneva che a norma della L. n. 354 del 1975, art. 18, ter, come modificato dalla L. n. 95 del 2004, art. 1, la proroga non poteva avere una durata superiore a tre mesi e che le altre doglianze erano infondate in quanto la richiesta del direttore era implicita nella nota trasmessa al tribunale e il decreto era sinteticamente ma esaustivamente motivato. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione della L. n. 354 del 1975, art. 18 ter, comma 3, in quanto il Direttore della Casa
Circondariale di Padova non aveva formulato alcuna proposta ma si era limitato a chiedere se il visto di controllo fosse stato prorogato, sicché il Tribunale si era attivato d'ufficio e il provvedimento impugnato non aveva spiegato le ragioni per le quali la semplice richiesta di informazioni era stata equiparata alla proposta;
- mancanza di motivazione in quanto la dizione "permangono le ragioni per cui è stato disposto il visto di controllo" viola la prescrizione normativa e l'affermazione secondo la quale essa conterrebbe una sorta di rinvio recettizio al primo provvedimento è impraticabile perché la legge richiede un' autonoma motivazione del provvedimento di proroga.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
La L. n. 354 del 1975, art. 18 ter (introdotto con L. 8 aprile 2004, n. 95) dispone che il provvedimento, con il quale il giudice (nel caso il presidente del tribunale) dispone la sottoposizione della corrispondenza dell'imputato al visto di controllo, deve essere adottato su richiesta del pubblico ministero ovvero su proposta del direttore dell'istituto.
Poiché la durata massima del regime di controllo della corrispondenza è stato fissato dal legislatore in sei mesi, appare fuor di dubbio che la proroga debba essere disposta con provvedimento che rispetti l'iter procedimentale stabilito per quello genetico che per la prima volta ha disposto il controllo. Si verte infatti in tema di limitazione del diritto di corrispondenza, costituzionalmente garantito (art. 15 Cost.) e oggetto di tutela anche da parte della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8). Nè va dimenticato che la L. n. 95 del 2004 è stata introdotta proprio per adeguare il nostro sistema ai principi europei sanciti dalla Convenzione e per effetto dei rilevati contrasti con essi da parte della Corte europea.
Il provvedimento impugnato ha compiuto una valutazione interpretativa sulla valenza di "proposta" (art. 18 ter citato, ex comma 3) della missiva inviata al tribunale dal direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
Il ricorrente pone in discussione la correttezza logica di tale valutazione. Allo scopo riporta il contenuto testuale della missiva del Direttore della Casa Circondariale di Padova, che si limita a chiedere notizia "dell'eventuale proroga del visto di controllo sulla corrispondenza del detenuto".
Vertendosi in tema di vizio in procedendo, in quanto si tratta di stabilire se il provvedimento di proroga sia stato assunto dal giudice competente per impulso dell'autorità di tale potere investita, a questa Corte compete una valutazione piena, anche nel "merito". E sotto questo profilo non può che convenirsi con il rilievo difensivo per la manifesta illogicità della valutazione operata dal Tribunale in sede di reclamo: una semplice richiesta di notizie non può essere equiparata a proposta.
Ma, prima ancora di tale valutazione, si rileva che nel caso difetta la competenza del direttore dell'istituto penitenziario a proporre tali limitazioni e controlli nei confronti dell'imputato (o indagato) fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. La L. cit., art. 18 ter, deve essere letto in modo coordinato con le altre norma della stessa legge ed in particolare con l'art. 18, il cui comma 8, prevede che per gli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la competenza al controllo spetta all'autorità giudiziaria, vero è che la L. n. 95 del 2004, art. 3, ha apportato modifiche anche al comma 8 ora ricordato avendo disposto la soppressione delle parole "la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza", manifestando così la chiara volontà di dedicare alla disciplina attinente alle limitazioni e ai controlli della corrispondenza epistolare e telegrafica soltanto quanto oggetto della nuova previsione regolata con l'art. 18 ter. Ma resta il fatto che il comma 3, di quest' ultimo articolo individua due diverse autorità legittimate ad attivare la procedura di controllo della corrispondenza: il pubblico ministero e il direttore dell'istituto, cui corrispondono due diversi organi giudiziari: il presidente del tribunale (o della corte di assise) fino alla pronuncia della sentenza di primo grado e il magistrato di sorveglianza (art. cit., lett. b, comma 3). Non si comprende per quale motivo il legislatore attribuisca, per gli imputati (fino della pronuncia della sentenza di primo grado), una diversa competenza ad assumere l'iniziativa per il controllo dei suoi contatti con l'esterno a seconda che si tratti di colloquio e di corrispondenza telefonica da una parte o di corrispondenza epistolare e telegrafica dall'altra. La logica deve essere omologa: per l'imputato (intendendosi a tali fini anche l'indagato) è il pubblico ministero a conoscere quali sono le esigenze processuali che comportano la necessità di limitare i contatti con l'esterno del detenuto;
per i condannati, gli internati e gli imputati, successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, l'esigenza processuale è presuntivamente venuta meno e quindi la competenza al controllo è rimessa esclusivamente all'autorità amministrativa.
2. In conseguenza il provvedimento impugnato (intendendosi per esso sia quello pronunciato da Presidente del Tribunale sia quello dal Tribunale in sede di reclamo) deve essere annullato senza rinvio. Gli atti vanno restituiti al Tribunale di Palermo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2006