Sentenza 14 maggio 2009
Massime • 1
Il potere di proposta del divieto di ricezione della stampa e di sottoposizione a controllo della corrispondenza con riguardo agli imputati detenuti spetta, oltre che al pubblico ministero, anche al direttore dell'istituto penitenziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2009, n. 23044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23044 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/05/2009
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1679
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 3927/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE NE, n. il 1 maggio 1955;
avverso l'ordinanza 13 novembre 2008 - Tribunale di Castrovillari;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 13 novembre 2008, depositata in cancelleria il 13 novembre 2008, il Tribunale di Castrovillari rigettava il reclamo proposto nell'interesse di GA NE avverso il decreto 17 ottobre 2008 con cui il Presidente del Tribunale di Castrovillari vietava, ai sensi della L. n. 354 del 1974, art. 18 ter, la ricezione dei quotidiani della regione di appartenenza del detenuto.
Il Tribunale argomentava la propria decisione rilevando sussistere la competenza a proporre limitazioni e controlli concernenti l'acquisto della stampa oltre che al PM procedente anche al direttore dell'istituto penitenziario in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte in modo che possano essere fatte valere le esigenze di sicurezza e di ordine dell'istituto non conoscibili dal PM. 2. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore avv. Tommaso Sorrentino, ha proposto ricorso per Cassazione, GA NE chiedendo l'annullamento del provvedimento gravato per i seguenti profili:
a) difetto di competenza del direttore dell'istituto penitenziario;
a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale la competenza funzionale esclusiva in materia di corrispondenza epistolare e telegrafica è del PM che deve estendersi anche alla ricezione della stampa. La L. n. 354 del 1974, art. 18 ter deve essere letto, anche secondo il dettato della Corte Suprema, in coordinazione con l'art. 18, comma 8 che prevede per gli imputati fino alla sentenza di primo grado la competenza della sola Autorità giudiziaria. Il comma 3 del citato art. 18 prevede due diverse autorità legittimate a esercitare il controllo in correlazione alla fase del giudizio sicché non avrebbe senso una disciplina differente a seconda se si tratti di corrispondenza epistolare e telegrafica da un lato e di corrispondenza telefonica dall'altra.
b) mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato essendo stato ritenuto sussistere le condizioni per la limitazione sulla base dei soli gravi indizi di appartenenza del GA alla cosca Forastefano.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. 3.1. - Il Collegio ritiene per vero di non poter condividere la decisione della seconda Sezione di questa Corte (Cass., Sez. 2, 23 febbraio 2006, n. 10494, Palombo, rv. 233808) in quanto non tiene conto della volontà del legislatore che, avendo abrogato, la L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18, comma 6, che regolava il riferimento al visto sulla corrispondenza, ha inteso differenziare gli istituti dei colloqui dal visto che resta regolamentato solo dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18 ter che prevede una competenza propositiva di ambedue gli organi: il PM e il Direttore dell'Istituto penitenziario. Tale volontà del legislatore non è superabile in nome di esigenze di uniformità di trattamento (e neppure la sentenza della Corte Costituzionale citata offre spunti in questo senso), visto che volontariamente è stata operata la scelta di differenziazione degli istituti. Oltretutto la diversità di trattamento ha una sua logica perché solo il Direttore del carcere, a stretto contatto con la gestione dello stabilimento, può conoscere delle esigenze di sicurezza che consiglino di sottoporre a controllo la corrispondenza non consentendo l'acquisto della stampa.
3.2. - Da respingersi è anche il secondo motivo di gravame (mancanza o manifesta illogicità della motivazione). L'asseverata appartenenza a una cosca mafiosa è fonte nel nostro ordinamento di restrizioni e divieti anche severi e prolungati che ne legittimano l'applicazione per la gravità intrinseca che tale legame ha in punto di pericolosità e allarme sociali. Corretto e motivato è pertanto il provvedimento gravato sul punto che non merita qualsivoglia censura di legittimità.
4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2009