Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2004, n. 8058
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Sentenza 26 gennaio 2004

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Il divieto di sospensione dell'esecuzione, previsto dall'art.656, comma nono, lett.a), cod. proc. pen. nel caso di condanna per taluno dei delitti elencati nell'art. 4 bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario), tra i quali figurano quelli previsti dagli artt. 609 bis, quater e octies cod. pen., opera anche nei confronti di soggetto che sia stato condannato per il reato di violenza carnale, quale previsto dall'abrogato art. 519 cod. pen., atteso che la condotta integratrice di tale reato trova corrispondenza in quelle previste dalle nuove norme incriminatrici sopra indicate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2004, n. 8058
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8058
    Data del deposito : 26 gennaio 2004

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