Sentenza 21 novembre 2012
Massime • 1
I disegni effettuati dal minore vittima di reati sessuali nel corso delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria non possono essere considerati parti integranti del verbale, bensì documenti acquisibili e utilizzabili ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/11/2012, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 21/11/2012
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 2784
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - rel. Consigliere - N. 6774/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) I.C. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 6563/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI del 28/09/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Signoretti Antonio, il quale ha concluso insistendo in ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, con sentenza del 28/10/2008, dichiarava C..I. colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 609 quinquies c.p., art. 61 c.p., n. 11, perché, in tempi diversi, compiva atti sessuali, consistiti nell'esibire le sue parti intime, in presenza di V..P. e G..P. , minori degli anni 14, al fine di farli assistere, con l'aggravante di avere commesso il fatto con abuso di relazioni domestiche, connesse all'abituale frequentazione della sua abitazione da parte dei minori, e lo condannava alla pena di anni 1 di reclusione, sospesa ex art. 163 cod. pen.. La Corte di Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi sull'appello interposto nell'interesse del prevenuto, con sentenza del 28/9/2011, ha confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione lo I. personalmente, con i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 234 cod. proc. pen, rilevato che il decidente ha ritenuto inutilizzabile la relazione stilata dal dott. G. , quale ausiliario di p.g. all'esito della escussione dei minori a s.i.t, e, di contro, utilizzabile l'allegato disegno in quanto pacificamente attribuibile al minore, P.G. , omettendo di fornire adeguata giustificazione alla attribuita paternità del disegno medesimo e alla interpretazione che di esso viene data al fine della colpevolezza dell'imputato;
-violazione dell'art. 609 quinquies cod. pen., evidente vizio di motivazione in punto di sussistenza del reato contestato e ascrivibilità di esso in capo al prevenuto, a cui il giudice di merito perviene a seguito di una non compiuta analisi delle emergenze istruttorie;
-motivazione illogica a sostegno del diniego di concessione delle attenuanti generiche, laddove la Corte territoriale qualifica l'imputato come soggetto avvezzo da tempo alla commissione di atti sessuali in danno ed in presenza di minori, salvo poi rilevare lo stato di incensuratezza dello stesso;
-violazione dell'art. 61 c.p., n. 11, mancando nella specie gli elementi giuridicamente caratterizzanti l'ipotesi de qua. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente in ordine alla ritenuta concretizzazione del reato e alla ascrivibilità di esso in capo al prevenuto, si rivela logica e corretta. Con il primo motivo di impugnazione la difesa dell'imputato eccepisce violazione dell'art. 234 cod. proc. pen. in ordine alla acquisizione del disegno allegato alla relazione del dott. G. visto che il decidente ha ritenuto inutilizzabile la stessa relazione, trattandosi di atto di indagine, stilato dal predetto dott. G. quale ausiliario di p.g. all'esito della escussione dei minori a s.i.t., che non può trovare ingresso in dibattimento senza il consenso delle parti.
La censura è priva di fondamento, in quanto il predetto disegno è da ritenere pienamente acquisibile ed utilizzabile quale documento, in quanto, come questa Corte ha avuto modo di affermare in un caso analogo a quello in esame, i disegni effettuati da un minore nel corso delle dichiarazioni assunte dalla p.g. non possono essere considerati parti integranti del verbale delle dichiarazioni stesse, bensì documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (Cass. sez. 3, 11/2/04, n. 5327 ). Del pari non meritevole di accoglimento è da ritenere l'ulteriore motivo di ricorso, con cui si rileva la illogicità e la contraddittorietà della motivazione in punto di sussistenza del reato e di colpevolezza del prevenuto.
Dal vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta la gravata pronuncia, appare evidente che il giudice di merito è pervenuto ad affermare la responsabilità dello I. in ordine al delitto di cui all'art. 609 quinquies cod. pen. a seguito di una compiuta analisi valutativa della piattaforma probatoria, con effettuazione di puntuali richiami alle emergenze istruttorie: le deposizioni di V. e G..P. sono coerenti e circostanziate nella descrizione della dinamica dei fatti, ne' in capo ai predetti minori sono ravvisabili intenti calunniatori ai danni dell'imputato, non avendo gli stessi particolari e pregressi rancori nei confronti dello I. ; il narrato delle vittime trova riscontro nella deposizione di A..M. , madre di V. , che per prima raccolse le confessioni della bambina, nonché nelle deposizioni dei testi M..P. , E..P. e P.C. .
Quanto alla concretizzazione del reato in contestazione, il decidente rileva che le condotte poste in essere dal prevenuto vanno inquadrate nella fattispecie di cui all'art. 609 quinquies cod. pen.: dal punto di vista oggettivo non sussiste alcun dubbio circa la riconducibilità delle azioni dello I. , consistite nell'avere mostrato ai minori le proprie parti intime, anche in stato di erezione e, quindi, di eccitazione non solo psichica, ma anche fisica, alla nozione di atto sessuale, inteso come qualsiasi atto finalizzato e idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell'individuo attraverso la eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente, trattandosi di comportamento di intenzionale esibizionismo sessuale, atto a turbare il sereno sviluppo psichico della sfera sessuale dei due bambini. Del pari in capo all'imputato è da ritenersi configurabile l'elemento soggettivo del reato ad esso ascritto, essendo evidente la finalità di mostrare ai minori le proprie parti intime (Cass. n. 15633/2008). Va, peraltro, osservato che con la censura mossa il ricorrente tende ad una rivisitazione delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame valutativo.
Infondata è anche la doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, in particolare al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., in quanto il giudice di merito ha esaustivamente giustificato le ragioni ritenute inibenti alla concessione delle stesse, richiamandosi alla gravità del reato in contestazione, alla tenera età delle vittime e alla negativa personalità dell'imputato.
I giudici di merito, di poi, correttamente hanno ravvisato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, in quanto il concetto di coabitazione non si esaurisce con quello di convivenza nello stesso immobile, ma comprende anche la abituale frequentazione di una o più persone in un medesimo luogo, idoneo allo svolgimento della vita privata, indipendentemente dalla volontaria o necessitata instaurazione delle specifiche relazioni (Cass. 26/4/1996, n. 4316 ;
Cass. 12/5/2010, n. 27044 ): le famiglie P. e I. , abitavano nello stesso stabile e, anche in dipendenza del rapporto di parentela che li legava, erano soliti frequentarsi, reciprocamente e abitualmente, nei rispettivi appartamenti.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2013