Sentenza 9 novembre 2005
Massime • 1
Secondo la previsione dell'articolo 293, commi primo e terzo, cod. proc. pen., quando sia disposta la custodia cautelare, il deposito della richiesta del P.M. e dei documenti con essa presentati deve avvenire dopo l'esecuzione del provvedimento coercitivo ed in funzione del successivo interrogatorio di garanzia, primo atto con il quale si instaura il contraddittorio sulla "quaestio libertatis". Pertanto, il deposito non è dovuto in caso di latitanza e finchè questa permane, provvedendosi soltanto al deposito dell'ordinanza dispositiva della misura rimasta ineseguita (art. 296, comma secondo, cod. proc. pen.). Né la detta disciplina costituisce lesione del diritto alla difesa ed ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del latitante, essendo a questi e al difensore consentito proporre richiesta di riesame anche in stato di latitanza (art. 309, commi secondo e terzo, cod. proc. pen.) e conseguendone la tempestiva discovery (art. 309, comma quinto) della richiesta del P.M. e degli atti con questa presentati, sui quali potranno fondarsi le deduzioni difensive alla successiva udienza di discussione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2005, n. 42569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42569 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 09/11/2005
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 3806
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 026383/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MO REMO, N. IL 14/08/1961;
avverso ORDINANZA del 11/05/2005 GIP TRIBUNALE di FORLÌ;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. IACOVIELLO F. M. (conformi). OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Forlì ha applicato la custodia in carcere, fra gli altri, al cittadino sammarinese MO Remo, indagato per partecipazione ad associazione per delinquere dedita alla frode fiscale ed al riciclaggio, nonché per continuata emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi. Dalle attività investigative della Guardia di Finanza e da acquisizioni documentali oggetto di consulenza tecnica era emerso un collegamento fra varie società, costituite in Italia e all'estero, di cui era "dominus" il coindagato IN EL. Fra queste, la s.r.l. "Costume d'immagine" con sede in Forlì era l'unica effettivamente operativa, con rilevante giro di affari, nel settore dell'abbigliamento. La società anonima "New Style" con sede nella Repubblica di San Marino aveva sempre avuto come amministratore il MO e due soli dipendenti, uno dei quali era lo stesso IN, che ne sarebbe divenuto unico azionista nel 2004. Figurava come società di servizi che, in forza di successivi contratti, avrebbe dovuto fornire alla "Costume d'immagine" prestazioni di ricerca o gestione stilistica e scelta dei materiali, verso cospicue provvigioni sul fatturato annuo. Termini e modalità di pagamento non erano precisati e, attesa l'esiguità della struttura sociale, le prestazioni fatturate fra il 1996 e il 2003 - senza specificazione della causale, salvo che nell'ultimo anno - in assenza di qualsiasi riscontro materiale e documentale vengono ritenute fittizie;
l'operazione consentiva alla società di diritto italiano di scomputare, ai fini delle imposte sui redditi, ingenti costi per servizi mai ricevuti, mentre i versamenti effettuati in corrispettivo alla "New Style", soggetti a più favorevole trattamento tributario nella Repubblica di San Marino, transitavano su un conto corrente dal quale erano immediatamente prelevati per raggiungere ignote destinazioni. A sostegno di tali dati indiziari stanno anche le intercettazioni di dialoghi fra l'IN e il MO, che dimostrano, ad avviso del G.I.P., la posizione preminente del primo e il timore del secondo che la divisata denuncia di un debitore insolvente potesse portare alla scoperta di "operazioni fraudolente".
L'ordinanza cautelare si intrattiene altresì ampiamente sulla posizione dei coindagati e le analoghe operazioni poste in essere tramite le altre società del gruppo, concludendo per la sussistenza di una stabile struttura dedita alla frode fiscale ed al riciclaggio degli s utili, con predeterminazione di mezzi, tecniche e ruoli dei soggetti sistematicamente operanti per il conseguimento dello scopo comune dell'organizzazione. L'Avv. Alessandro Petrillo, codifensore dell'indagato, ha proposto direttamente ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 311 c.p.p., comma 2. Denuncia anzitutto la violazione degli art. 293 e 296 c.p.p., in quanto, dichiarata la latitanza dell'indagato, non erano stati depositati in cancelleria la domanda cautelare e gli atti a corredo della stessa, con conseguente violazione del diritto alla difesa. Con altro motivo censura l'ordinanza impugnata per mancanza di motivazione e violazione, sotto più profili, dell'art. 292 c.p.p.: in assenza di riferimenti alla richiesta del P.M. non era dato verificare eventuali vizi di ultrapetizione, ne' individuare i delitti per i quali il G.I.P. "ritiene raggiunta la soglia della gravità indiziaria". Altra doglianza investe la mancanza o illogicità della motivazione sul punto. Infine, viene denunciata l'erronea applicazione del D.Lgs. 10/03/2000 n. 74, art. 8: la violazione della norma era stata contestata relativamente a fatti anteriori alla sua entrata in vigore e ciascuna fatturazione era stata distintamente elencata, esponendo una cifra finale risultante dalla loro somma materiale, senza tener conto del disposto del comma 2, secondo il quale si ha un solo reato per ciascun periodo di imposta;
d'altra parte, secondo la contestazione, il fatto risultava commesso all'estero. Con atto depositato l'otto novembre 2005 il difensore ha rinunciato all'impugnazione.
La rinuncia è invalida, poiché, per consolidata giurisprudenza, la disposizione di cui all'art. 165 c.p.p., comma 3, secondo la quale l'imputato latitante o evaso è rappresentato "ad ogni effetto" dal difensore, ha bensì una portata più ampia di quanto non indichi l'intitolazione, riferentesi alle sole notificazioni, dell'articolo in cui è contenuta, e ricomprende - in conformità con la "ratio" ispiratrice della norma, che è quella di assicurare la piena tutela della difesa - anche quei casi in cui il codice di rito riserva personalmente all'imputato non evaso o latitante l'esercizio di determinati diritti o facoltà processuali;
con l'esclusione, tuttavia, tra questi, dei poteri processuali dispositivi relativi all'accesso ai procedimenti speciali ed alla rinuncia all'impugnazione, i quali non costituiscono esplicazione di tutela difensiva e come tali, potendo ricondursi solo alla volontà dell'interessato, richiedono una manifestazione personale o per mezzo di procuratore speciale (Cass., Sez. Un., 05/10/1994-27/01/1995, Battaggia).
Le censure avanzate con il ricorso vanno quindi esaminate e devono essere disattese, perché manifestamente infondate o non consentite in questa sede. Anzitutto, secondo la previsione dell'art. 293 c.p.p., comma 1 e 3, quando sia disposta la custodia cautelare il deposito della richiesta del P.M. e dei documenti con essa presentati deve avvenire dopo l'esecuzione del provvedimento coercitivo ed in funzione del successivo interrogatorio di garanzia, primo atto con il quale si instaura il contraddittorio sulla "quaestio libertatis" (cfr. Cass., Sez. Un., 28/06-20/07/2005, Vitale). Pertanto, il deposito non è dovuto in caso di latitanza e finché questa permane;
in tale situazione si provvede soltanto al deposito dell'ordinanza dispositiva della misura rimasta ineseguita (art. 296 c.p.p., comma 2) Nè la detta disciplina costituisce lesione del diritto alla difesa e ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del latitante: a questi e al difensore è infatti consentito proporre richiesta di riesame - che non deve necessariamente essere corredata da motivi - anche in stato di latitanza (art. 309 c.p.p., comma 2 e 3); ne consegue la tempestiva "discovery" (art. 309 c.p.p., comma 5) della richiesta del P.M. e degli atti con questa presentati, sui quali potranno fondarsi le deduzioni difensive alla successiva udienza di discussione.
Manifestamente infondate sono pure le censure comprese nel secondo motivo. La misura è stata disposta per i reati "di cui ai fogli allegati" all'ordinanza custodiale, sicché non vi è incertezza sulle imputazioni, ne' il G.I.P. si è discostato dalle contestazioni in fatto e loro qualificazioni giuridiche prospettate dal P.M., cosi come esposte nei detti allegati (che appunto riproducono le ipotesi di accusa dell'ufficio requirente, come del resto riconosce lo stesso ricorrente là dove evidenzia pretese discordanze tra tali ipotesi e l'impostazione motivazionale dell'ordinanza).
Quanto ai denunciati vizi della motivazione, va ricordato che il ricorso diretto per cassazione ex art. 311 c.p.p., comma 2, è consentito soltanto per violazione di legge, restando perciò escluse doglianze sugli aspetti motivazionali ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e); il discorso giustificativo della decisione impugnata è quindi con tal mezzo censurabile soltanto - ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) - se fisicamente assente, meramente apparente o non collegabile razionalmente al contenuto dispositivo del provvedimento, in violazione della norma processuale che ne prescrive la motivazione. Ora, nessun vizio sotto tale aspetto rilevante è di fatto denunciato o ravvisabile dal testo dell'ordinanza che, nei termini più sopra esposti, ha fornito ragionevole spiegazione del convincimento maturato in tema di gravità indiziaria;
in particolare, la partecipazione associativa e il correlativo elemento psicologico sono ragionevolmente dedotti dalla sistematicità della condotta di evasione e dalle conversazioni intercettate, da cui emerge la conoscenza e il coinvolgimento, da parte del MO, in vicende del gruppo anche estranee al suo campo abituale di operazione.
Quanto ai reati di fittizia fatturazione, come lo stesso ricorrente riconosce, vi è continuità normativa fra la previsione incriminatrice del D.L. 10 luglio 1982 n. 429, art. 4, lett. d) - convertito nella L. n. 516 del 1982 - e quella del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (v. in proposito Cass., Sez. 3^, 27/04-29/05/2000,
Bellavia; 12/02-05/04/2001, Muntoni ed altro); ne segue che, per i fatti anteriori all'entrata in vigore del più recente testo legislativo, dovrà soltanto essere individuata al momento della decisione sul merito la "lex mitior" da applicare, senza che ciò incida sulla legittimità del provvedimento cautelare, ricorrendo in ogni caso il limite di pena di cui all'art. 280 C.P.P.. Circa le singole fatture e il loro raggruppamento per periodi annuali di imposta, date e importi sono precisati sia nel corpo dell'ordinanza, sia nel "prospetto allegato 1" richiamato nel capo d'imputazione e ad esso unito, con sigla del G.I.P. in calce. Quanto infine al luogo di commissione del fatto, indicato nella Repubblica di San Marino, la contestazione precisa che le fatture per prestazioni fittizie erano emesse nei confronti "della società italiana... Costume d'immagine" e tanto basta a configurare il reato ed a renderlo perseguibile nello Stato. Infatti, l'emissione, nel suo letterale significato, consiste nell'uscita del documento dalla sfera interna del soggetto che l'ha formato e nella sua messa a disposizione di "terzi"; se questi sono soggetti d'imposta, si verifica nel territorio nazionale l'evento di pericolo tipico del reato, consistente nella potenziale lesione dell'interesse erariale ad un corretto accertamento fiscale (cfr. sul punto Cass., Sez. 3, 13/05-11/06/2004, Madaschi). Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e - non emergendo ipotesi di esonero - di una somma alla Cassa delle ammende, congruamente determinabile in 500,00 euro.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2005