Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2005, n. 42569
CASS
Sentenza 9 novembre 2005

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Secondo la previsione dell'articolo 293, commi primo e terzo, cod. proc. pen., quando sia disposta la custodia cautelare, il deposito della richiesta del P.M. e dei documenti con essa presentati deve avvenire dopo l'esecuzione del provvedimento coercitivo ed in funzione del successivo interrogatorio di garanzia, primo atto con il quale si instaura il contraddittorio sulla "quaestio libertatis". Pertanto, il deposito non è dovuto in caso di latitanza e finchè questa permane, provvedendosi soltanto al deposito dell'ordinanza dispositiva della misura rimasta ineseguita (art. 296, comma secondo, cod. proc. pen.). Né la detta disciplina costituisce lesione del diritto alla difesa ed ingiustificata disparità di trattamento nei confronti del latitante, essendo a questi e al difensore consentito proporre richiesta di riesame anche in stato di latitanza (art. 309, commi secondo e terzo, cod. proc. pen.) e conseguendone la tempestiva discovery (art. 309, comma quinto) della richiesta del P.M. e degli atti con questa presentati, sui quali potranno fondarsi le deduzioni difensive alla successiva udienza di discussione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2005, n. 42569
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42569
    Data del deposito : 9 novembre 2005

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