Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2015, n. 22991
CASS
Sentenza 2 marzo 2015

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Massime1

In tema di procedimento di archiviazione, l'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo il quale "per i delitti commessi con violenza contro la persona l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato alla persona offesa a cura del pubblico ministero", è applicabile anche nel procedimento davanti al giudice di pace, poiché l'art. 2 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede l'osservanza delle norme del codice di procedura penale in quanto applicabili. (In motivazione la Corte ha precisato che il pubblico ministero deve procedere ad espletare tale adempimento soltanto per i procedimenti relativi alle richieste di archiviazione depositate successivamente al 16 ottobre 2013, epoca di entrata in vigore della legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha aggiunto all'art. 408 cod. proc. pen. il comma 3-bis).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2015, n. 22991
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22991
Data del deposito : 2 marzo 2015

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