Sentenza 2 marzo 2015
Massime • 1
In tema di procedimento di archiviazione, l'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., secondo il quale "per i delitti commessi con violenza contro la persona l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato alla persona offesa a cura del pubblico ministero", è applicabile anche nel procedimento davanti al giudice di pace, poiché l'art. 2 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, prevede l'osservanza delle norme del codice di procedura penale in quanto applicabili. (In motivazione la Corte ha precisato che il pubblico ministero deve procedere ad espletare tale adempimento soltanto per i procedimenti relativi alle richieste di archiviazione depositate successivamente al 16 ottobre 2013, epoca di entrata in vigore della legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha aggiunto all'art. 408 cod. proc. pen. il comma 3-bis).
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- 1. Notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione nei procedimenti avanti al giudice di paceAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 26 aprile 2018
Anche nel procedimento davanti al Giudice di Pace è applicabile - in virtù del richiamo operato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 274/2000 - l'art. 408 codice di procedura penale, il cui comma 3-bis dispone la notificazione alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione nei casi di delitti commessi con violenza alla persona. L'omesso avviso alla persona offesa determina la violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità del decreto di archiviazione. Massima: In tema di procedimento di archiviazione, l'art. 408, comma 3-bis, codice di procedura penale, secondo il quale "per i delitti commessi con violenza contro la persona l'avviso della richiesta di …
Leggi di più… - 2. Cassazione penale Sez. V Sentenza n. 16780 del 16/04/2018Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 26 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2015, n. 22991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22991 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2015 |
Testo completo
2299 1/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 02/03/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. GRAZIA LAPALORCIA N. 321/2015 Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 49104/2014- Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE Rel. Consigliere -FERDINANDO LIGNOLA Dott. - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NA UI N. IL 10/02/1953 parte offesa nel procedimento c/ VO NA N. IL 27/08/1970 avverso il decreto n. 1085/2012 GIUDICE DI PACE di VENEZIA, del R 06/02/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Pocuratore generale, dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AS LU ha impugnato il decreto di archiviazione in data 6 febbraio 2014 del Giudice di pace di Venezia, nel procedimento a carico di VO CR, per il delitto di cui all'art. 581 cod. pen.. Il ricorrente, facendo valere la propria qualità di persona offesa dal reato, deduce violazione degli artt. 127, comma 5 e 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., per essere stata omessa la notifica nei suoi confronti della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, pur mancando la richiesta nella denunzia - querela presentata ai Carabinieri di San Donà di Piave, poiché il reato rientra tra quelli commessi con violenza sulle persone, per i quali la vittima deve essere informata in ogni caso, anche in mancanza di espressa richiesta;
lamenta, pertanto, di essere stata lesa nel suo diritto di proporre opposizione.
2. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso per l'infondatezza del ricorso, sia perché l'art. 408, comma 3-bis sarebbe norma inapplicabile al procedimento davanti al giudice di pace, sia perché la richiesta del pubblico ministero è anteriore all'entrata in vigore della disposizione invocata.
3. Con memoria depositata il 13 febbraio 2015, il difensore della ricorrente, preso atto della richiesta di rigetto del Sostituto Pocuratore generale, insiste per そ l'accoglimento del ricorso, rilevando che il comma 3-bis dell'articolo 408 cod. proc. pen. è applicabile anche davanti al Giudice di pace, poiché pienamente compatibile con il procedimento previsto per tale giudice. Quanto all'inapplicabilità ratione temporis della disciplina invocata, per essere la richiesta del pubblico ministero anteriore alla novella, si osserva che il giudice di pace avrebbe dovuto invitare il pubblico ministero a procedere all'avviso imposto dalla nuova norma, per consentire alla persona offesa di esercitare il suo diritto all'opposizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va rigettato.
1.1 La ricorrente lamenta la violazione del diritto al contraddittorio, per non avere il pubblico ministero notificato nei suoi confronti la richiesta di archiviazione a norma dell'articolo 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., in un procedimento che aveva ad oggetto un reato "commesso con violenza alla persona". 2 2. Come è noto il comma 3-bis dell'articolo 408 cod. proc. pen. è stato introdotto dal decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), in una versione diversa da quella oggi in vigore, poiché il diritto per la persona offesa di ricevere l'avviso della richiesta di archiviazione anche quando non avesse dichiarato di voler essere informata era limitato al procedimento per il reato di cui all'articolo 572 del codice penale. In sede di conversione del decreto legge, con la legge 15 ottobre 2013, n. 119, entrata in vigore il 16 ottobre 2013, il diritto è stato esteso a tutte le vittime di delitti commessi con violenza alla persona.
2.1 La richiesta di archiviazione del Procuratore di Venezia reca la data del 7 agosto 2013 ed è stata trasmessa al Giudice di pace il 29 agosto 2012; decreto di archiviazione è intervenuto il 6 febbraio 2014. 2.2 Ciò premesso è indubitabile che il pubblico ministero ha agito correttamente, non provvedendo alla notifica della richiesta di archiviazione, poiché alla data del 29 agosto l'obbligo riguardava solamente il delitto di maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli;
va dunque affrontato l'ulteriore rilievo proposto dal ricorrente con la memoria del 13 febbraio 2015, secondo il quale il giudice di pace avrebbe dovuto invitare il pubblico ministero a farlo.
2.3 L'assunto è infondato. हि Va in primo luogo sciolto il dubbio, sollevato dal Procuratore Generale, dell'applicabilità ai procedimenti innanzi al Giudice di pace della nuova disciplina introdotta dalla legge 119 del 2013, poiché l'art. 2 del predetto decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 prevede l'estensione delle norme del codice di rito, a meno che non sia diversamente stabilito. A giudizio del Collegio non può dubitarsi della compatibilità della norma processuale generale con il procedimento davanti al giudice di pace: la disciplina dell'avviso per così dire "obbligatorio" è stata introdotta nel dibattito parlamentare in sede di conversione del decreto legge ed in particolare è stato approvato dalle Commissioni riunite I e II nella seduta del 1 ottobre 2013, su proposta del relatore della II Commissione (on. Ferranti); lo stesso relatore ha successivamente chiarito, nel dibattito assembleare (Resoconto stenografico dell'Assemblea, seduta n. 90 di giovedì 3 ottobre 2013, pagina 55), che la modifica normativa (insieme a quelle riguardanti gli obblighi di comunicazione relativi alle misure cautelari e coercitive e la proroga delle indagini preliminari) rientra in un "novum sistematico all'interno del nostro codice in materia di violenza alle persone", volto a garantire "l'inizio del riconoscimento di un diritto di partecipazione consapevole della vittima al procedimento penale dell'offeso", 3 in attesa di una riforma più organica che valorizzi l'offeso in fase investigativa, in linea con la direttiva 2012/29/UE. In questa prospettiva la disposizione non può certamente ritenersi incompatibile con il modello processuale riguardante la competenza del Giudice di pace, proprio per il dichiarato carattere generale dell'innovazione.
2.4 Quanto alla sussistenza di un obbligo del giudice di pace di restituire gli atti al pubblico ministero, per consentirgli di procedere all'adempimento, in considerazione della data di trasmissione della richiesta di archiviazione deve escludersi il diritto della parte a ricevere l'avviso e, conseguentemente, il dovere del giudice di pace di sollecitare l'organo di accusa in tal senso. Rientrando l'obbligo di notifica dell'avviso tra i compiti dell'organo di accusa, l'entrata in vigore della disposizione in epoca successiva alla trasmissione della richiesta al giudice esonera il pubblico ministero da tale obbligo, poiché con la trasmissione del fascicolo il giudice è investito della cognizione del procedimento.
3. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2015 Il consigliere estensore Il presidente Ferdinando Lignote Grazia Lapalorcia Lefolored тё DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 28 MAG 2015 ILFUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Kanzuise un +