Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1535 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' DIRITTI DI RE UBBLICA015 35/0 1 AR MA 3 IN OM EL JOLO ALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro CG073285 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 3944/99 Cron..3293 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 16/10/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Maura LA TERZA Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA 6000 3 FEB. 2001per diritti L. sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CA CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F D'OVIDIO 83, presso lo studio dell'avvocato PEDICINI CANCELLERIA RENATO, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDELLI LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CG408308 NOVARTIS PROTEZIONE PIANTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE CONTI NE AN, che lo rappresenta e difende Richiesta copia s tudio TR RN, dal Sig. A MATI all'avvocato2000 unitamente giusta per diritti Loo 4235 delega in atti;
IL CANCELLIERE -1- controricorrente avversO la sentenza n. 2171/98 del Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 30/11/98, R.G.N. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 827/97; Rilasciata copla legale al Sig. Tonelli udita la relazione della causa svolta nella pubblica per diritti L. udienza del 16/10/00 dal Consigliere Dott. Francesco # CANCELL Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato RICCIARDELLI;
udito l'Avvocato CONTI NE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 23/3/93 MI TE conveniva in giudizio la AN Agro SPA, per la risoluzione del contratto di agenzia, decorrente dal febbraio 1968, e la condanna della casa mandante, cui era addebitabile la risoluzione, al pagamento della somma di £ 2.023.089.542, comprensiva di rivalutazione ed interessi al 30/6/93. Deduceva che non gli era stata corrisposta la indennità, dovuta ex art. 3 A.E.C. del 16/11/88, per la esazione svolta e che tale circostanza, unitamente ad altri molteplici inadempimenti, aveva comportato la risoluzione in tronco del rapporto per causa imputabile all'altra parte. Chiedeva, inoltre, la condanna del convenuto al versamento in favore dell'ENASARCO di tutti i contributi, e relative penalità, per i ritardati pagamenti, oltre rivalutazione ed interessi. La AN contrastava la domanda, eccependo la prescrizione quinquennale e la infondatezza nel merito della pretesa e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento alla indennità di preavviso, pari a £ 12.478.286. Il Pretore rigettava la domanda riconvenzionale ed accoglieva parzialmente quella principale, condannando la AN al pagamento di £ 100.000.000 per indennità di esazione, £ 20.000.000 per indennità sostitutiva del preavviso, £ 16.000.000 per indennità suppletiva di clientela e £ 13.000.000 a titolo di F.I.R.R.. 1 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, investito in principale Cou grado di appello ad istanza della Novartis Produzione Piante e SPA, subentrata alla AN, con appello incidentale del TE, con sentenza del 23/10 - 30/11/98, rigettava la domanda del TE ed, in accoglimento della riconvenzionale, lo condannava al pagamento della chiesta indennità di preavviso ed alla restituzione delle somme incassate in esecuzione della prima sentenza, regolando in conseguenza le spese di lite. Deduceva il giudice del riesame che il rapporto di agenzia era sorto nel 1968, in virtù di contratto che non prevedeva alcuna attività di esazione;
successivamente il TE veniva autorizzato, in data 20/9/74 a riscuotere le somme di competenza della AN, con obbligo di pronta rimessione delle stesse;
in data 27/8/84 fu stabilito il corrispettivo da di½"soddisfazione */ "ogni versare per l'attività espletata a obbligazione" nella percentuale del 5% sulle vendite effettuate;
in data 28/2/89, nel rideterminare le condizioni contrattuali, venne precisato che l'1% costituiva compenso per l'attività d'incasso effettuata, mentre il restante 4% veniva corrisposto a titolo di provvigione. Risultava, quindi, provato che l'attività d'incasso svolta nel corso del rapporto era stata regolarmente compensata, in base alle contrattazioni delle parti. Aveva,quindi,errato il primo giudice nel ritenere che non fosse stata remunerata l'attività accessoria. Questa in effetti era 2 sorta successivamente all'inizio dell'attività principale di agenzia e quindi, sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n. 8110/95), doveva essere compensata le parti, però, avevano provvedutoseparatamente;
convenzionalmente a fissare, nel 1984, il compenso nella misura del 5% a fronte di “ogni obbligazione, compresa, è da ritenere, quella relativa all'attività di riscossione" e nel 1989 avevano ulteriormente specificato che l'1% costituiva detto compenso ed il restante 4% provvigione. Il TE aveva accettato tacitamente quelle condizioni, per poi "rendere espressa accettazione in data 2/1/1992, a margine di nota confermativa di tutte le clausole contrattuali”; nulla spettava al TE, a seguito della entrata in vigore del A.E.C. del 1989, attese le pattuizioni delle parti in tema di corrispettivo da versare per l'attività d'incasso. All'accoglimento dell'appello principale sul punto conseguiva il rigetto di quello incidentale. La risoluzione immediata del rapporto effettuata dall'agente in data 8/10/92 non poteva essere ascritta a colpa del preponente, in relazione al mancato compenso dell'attività di esazione. Doveva, quindi, essere rigettata ogni domanda proposta col ricorso introduttivo per compenso attività di esazione, indennità di preavviso, indennità di clientela ed indennità ulteriori per risoluzione del rapporto, nonché per somme aggiuntive dovute all'ENASARCO. In ogni caso, la circostanza addotta non giustificava il 3 recesso immediato dell'agente, anche se l'attività non fosse stata retribuita, con la conseguenza che doveva essere accolto l'appello incidentale della Novartis e condannato il TE al pagamento della indennità di preavviso, per il suo ingiustificato recesso dal rapporto di agenzia, ed alla restituzione delle somme incassate in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi dalla data di pagamento e fino alla effettiva restituzione. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il TE, fondato su 5 motivi. Resiste con controricorso la Novartis. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1364 e ss., 2702 c.c. (art. 360 n. 3 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale aveva stravolto il contenuto delle pattuizioni intercorse fra le parti, violando le norme sulla interpretazione dei contratti ed applicando al rapporto una convenzione mai da lui sottoscritta. Pacifico in causa era che il rapporto era sorto il 29/2/68 e che un autorizzazione in tal senso, "intesa come facoltà e non come obbligo", era stata conferita solo in data 20/9/74. Pacifico, altresì, è che le parti in data 27/10/84 rim goziarono la clausola, come da documento in atti, secondo cui il "corrispettivo a fronte di ogni obbligazione", come detto in sentenza, veniva determinato nella misura del 5%. 4 Arbitraria era però l'interpretazione data dal Tribunale, secondo cui quel compenso comprendeva anche l'attività di riscossione, in quanto nell'atto non esisteva riferimento alcuno, né diretto, né indiretto "alla facoltà d'incasso conferita all'agente nel 1974, intesa come attività accessoria ed ulteriore rispetto a quella di promozione e di vendita". L'oggetto delle pattuizioni era circoscritto alla modalità dei compensi già pattuiti nel 1968 edi giudici di merito, si sensi degli artt. 1362 e 1364 c.c., dovevano escludere che il documento potesse "regolamentare un oggetto diverso e/o ultroneo rispetto a quello su cui le parti si erano proposte di contrattare”, come risultante dal senso delle espressioni adoperate;
e che i contraenti non avessero inteso comprendere anche il compenso spettante per gli incassi curati dall'agente era confermato dalla clausola secondo cui nessuna provvigione sarebbe spettata in caso di insolvenza "anche parziale del cliente;
mentre al contrario i diritti e gli obblighi del mandatario per l'incasso prescindono dall'entità del pagamento rendicontato" La dichiarazione del 28/2/89, secondo cui l'1% era addebitato a compenso per l'incasso ed il 4% a provvigione, non era mai stata sottoscritta dall'istante e non poteva quindi essere considerata un convenzione fra le parti, ma era solo una semplice proposta della AN, tanto che il ricorrente continuò a percepire la provvigione del 5% su tutte le commesse andate a buon fine, indipendentemente dell'entità delle riscossioni effettuate per conto del mandante. Lamentando, col secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2225 c.c. (art. 360 n. 3 CPC), deduce il ricorrente che aveva sbagliato il Tribunale non riconoscere il diritto al corrispettivo per l'incasso: la presunzione per cui la provvigione comprende anche detta attività vale solo se la relativa clausola sia inclusa nella originaria stipulazione del contratto, ma non quando l'incarico sia stato conferito successivamente, come nella specie. Lamentando, col terso motivo, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 3609 n. 5 CPC), deduce il ricorrente che la sentenza non aveva minimamente chiarito per quali considerazioni veniva affermato che il compenso per l'esazione sarebbe stato pattuito nel 1984, benché il documento non ne facesse menzione alcuna. Il Tribunale si era limitato a richiamare l'espressione che “il corrispettivo del 5% a fronte di ogni obbligazione>", confondendo così le obbligazioni del preponente, cui voleva riferirsi, con quelle del mandatario;
dimostrava così di non avere inteso che con la scrittura del 1984 le parti non avevano "inserito nell'ordinarietà la facoltà di esazione dei pagamenti", ma avevano solo regolamentato meglio le obbligazioni dell'agente e collegato le provvigioni solo alle vendite andate a buon fine.. Lamentando, col quarto motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 2946 c.c. (art. 360 n. 3 CPC), 6 deduce il ricorrente che, secondo il tribunale, in data 2/1/92 l'istante avrebbe accettato le clausole contrattual confermandole in una nota di suo pugno. Se fosse vera l'affermazione, ne deriverebbe che, a norma dell'art. 1326 c.c., l'accettazione avrebbe avuto effetto per l'avvenire, con salvezza di tutti i diritti di credito maturati in precedenza, nel limiti del decennio anteriore alla contestazione del settembre 1992. Nel contratto di lavoro, anche se autonomo in regime di parasubordinazione, l'avvenuta accettazione di compensi in misura inferiore a quella dovuta non comportava rinuncia ai maggiori importi spettanti. Lamentando, col quinto motivo violazione dell'art. 2119 c.c. (art. 360 n. 3 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale aveva erroneamente condannato l'istante al pagamento della “indennità sostitutiva", posto che il mancato riconoscimento rudeva inficentificato il mes recesso dei crediti del lavoratore costituiva giusta causa di risoluzione Tele errore “immediata del rapporto;
da ce conseguiva il diritto del ricorrente a tutte le indennità accessorie chieste in primo grado e quindi la cassazione della sentenza. Il mancato pagamento della indennità di esazione era solo l'ultimo di una serie di inadempimenti del preponente iniziati con il disconoscimento dei crediti per la gestione del deposito e delle provvigioni sulle vendite dirette. Il ricorso è infondato. Osserva in proposito la Corte che i cinque motivi vanno 7 costituendo trattati congiuntamente, essendo aspetti diversi della medesima censura. Il Tribunale ha fondato la sua decisione su una ricostruzione logica e coerente di tutta la vicenda contrattuale del rapporto di agenzia, sorto nel 1968 e conclusosi con recesso dell'agente nell'ottobre 1992: inizialmente il contratto non prevedeva l'attività di esazione e soltanto in data 20/9/74 egli fu autorizzato a riscuotere le somme di competenza della AN. Il rapporto, così modificato, era rimasto invariato per 10 anni e quindi le parti avevano ridefinito le condizioni contrattuali, in data 27/8/84, stabilendo che al TE competeva la percentuale del 5% sulle vendite effettuate a soddisfazione di "ogni obbligazione”. La conclusione che detta percentuale, nella previsione delle parti, comprendesse anche il compenso per l'attività di esazione è giustificata in sentenza con le considerazioni relative alla precisazione fatta dal committente nel 1989 (che l'1% compensava l'attività d'incasso effettuata ed il 4% era la provvigione per la vendita dei prodotti), cui segue l'accettazione tacita dell'altra parte (che prosegue nel rapporto per altri tre anni, senza nulla obiettare in merito a tale ripartizione delle competenze) e poi l'accettazione espressa del gennaio 1992, con riferimento a tutte le clausole contrattuali in b vigore;
accettazione espressa, che non viene contestata in questa se sede, anche la parte tende a spostarne l'efficacia al periodo successivo (con esclusione quindi delle competenze in precedenza maturate), senza però precisare gli elementi su cui si 8 basa simile interpretazione e quindi senza fornire alla Corte la di possibilità valutarne l'attendibilità e coerenza. Da una parte quindi la ratio decidendi del Tribunale appare logica e coerente, anche in relazione all'espressione adoperata dalle parti, “ogni obbligazione", con chiaro riferimento a tutte le obbligazioni che derivavano dai rapporti così come consolidati ormai ben 10 anni;
dall'altra carente è la tesi difensiva, laddove pretende di attribuire alla sua dichiarazione del 2/1/92 un significato diverso da quello dato dal giudice di merito, senza riprodurne il contenuto nel ricorso, onde mettere la Corte in condizioni di valutare simile assunto difensivo. A fronte del fatto oggettivo che le parti nel 1984 rideterminano le condizioni di rapporti convenzionali che valo duran immutati da ben 10 anni (e quindi non possono che essere (considerati nel loro complesso), il ricorrente non spiega le ragioni per cui sarebbero state in quella occasione riconsiderate soltanto le originarie convenzioni del 1968 e trascurate, invece, le intese raggiunte nel 1974 sull'attività di esazione;
né spiega il ricorrente perché, con un patto successivo all'inizio del rapporto, non possa essere definita la questione relativa al compenso dell'attività di esazione unitamente alla rideterminazione della provvigione, posto che le parti fanno riferimento ad "ogni obbligazione” e non alla singola obbligazione nascente dalla vendita del prodotto. 9 Le censure fin qui esaminate non intaccano le ragioni su cui si fonda la sentenza e quindi anche l'ultima va disattesa, perché la parte non ha mai indicato quali fossero gli altri pretesi inadempimenti dell'altra parte che l'avrebbero costretto a recedere dal contratto pochi mesi dopo avere approvato espressamente, con un suo scritto autografo, tutte le clausole contrattuali. Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE aiorano Ѵістика Еческа Presidente Р а 11 Cons, estensore: IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria - 3 FEB. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE CAS DI CANCELLERIA E I R SU P D A U E 0 S O I E N Z 3 COR S , 1 S 3 . O * A 5 L T T L R . , O A A ' N B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 T I N - S S 1 G O N 1 O E P S A E M I I D G A E A G , D E O O L T E R T T T I S A N R I I L E G S L D E E E R O D 10