Sentenza 14 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2001, n. 8066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8066 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2001 |
Testo completo
O L 2 L 7 - O 0 1 B V.R. 6 i I 2 n D L i E A D a T 2 S 4 6 N O . P R . REPUBBLICA ITALIANA i M P . I D D A B . l D l IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 8066/01 a E . T b a N t LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E 2 S Oggetto 2 . E t r a Espropriazione forzata;
SEZIONE TERZA giudizio di cassazione;
inammissibilità. Composta dagl ll.mi } R.G.N. 16794/98 Presidente Dott. Vittorio 16795/98 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA 18559 Cron. PERCONTE LICATESE Dott. Renato 2926 - Consigliere Rep. Ud. 31/01/01 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere - Consigliere Dott. Bruno DURANTE CORTE SUPREMA DI CA UFFICIO C ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio. IL SOLE 24 ORE SEN TENZA dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: il LANGJU, 2001 COOP EDIL VICTORIA 2000 SRL, con sede in Bari, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Ing. Natale Fiore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCRINO 5, presso lo studio EFRATI, difesa dall'avvocato GIUSEPPE TUCCI, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
DE CA NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S VINCENZO DE' PAOLI 13, presso il Sig. LUIGI GARDIN, difeso dall'avvocato GIUSEPPE MINUNNO, giusta delega in$2001 202 atti;
- controricorrente e sul 2° ricorso n° 16795/98 proposto da: difensore di se stesso, IT OL, domiciliato in ROMA VIA ROMEI ROMEO 230 presso lo studio R. CELENTANO;
ricorrente
contro
DE CA NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S VINCENZO DE' PAOLI 13, presso il Sig. LUIGI GARDIN, difeso dall'avvocato GIUSEPPE MINUNNO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 536/98 della Corte d'Appello di BARI, Sez. II Civile, emessa il 24/04/98 e depositata il 25/05/98 (R.G. 717/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Giuseppe MINUNNO;
udito il P.M in persona del Sostituto • Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'estinzione per rinuncia di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza resa 2 il 25 maggio 1998, ha dichiarato la nullità dell'espro- priazione forzata promossa da IC OM in danno della Cooperativa Edilizia Victoria 2000 ed avente ad oggetto un appartamento in Bari, occupato da ON De LU, socio prenotatario dello stesso appartamento. La sentenza è stata impugnata con distinti ricorsi per cassazione dalla Cooperativa e da IC OM. Resiste con controricorso ON De LU.
2. Al ricorso recante il numero di ruolo 16794/1998, proposto dalla Cooperativa Edilizia Victo- ria 2000, deve esse riunito quello recante il numero di ruolo 16795/1998, proposto da IC OM, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto si tratta di ricorsi proposti contro la stessa sentenza.
3. Dalla lettura degli atti di causa si ricava: che la sentenza impugnata è stata notificata il 24 giugno 1998 alla Cooperativa Victoria ed a IC OM;
che i ricorsi per cassazione proposti dalla Co- operativa Edilizia Victoria 2000 e da IC OM so- no stati notificati, separatamente, il 5 ottobre 1998 al 12 ottobre 1998. 4. I ricorsi non sono ammissibili. La proposizione dei ricorsi avvenuta, infatti, oltre il termine "di giorni sessanta" indicato dall'art. 325 cod. proc. civ., il quale decorre "dalla 3 notificazione della sentenza" come specifica il succes- sivo art. 326. E' appena il caso di ricordare, per quanto riguarda la posizione dei ricorrenti Cooperativa Edilizia Victo- ria 2000 e IC OM, che la sospensione dei termi- ni processuali in periodo feriale indicata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione, come stabi- lito dall'art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (or- dinamento giudiziario) ed a quelli di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, come questa Corte ha ripetutamente af- fermato: sent. 26 novembre 1996 n. 8490 e 12 novembre 1997, n. 11166, tra le altre.
5. La rinuncia al ricorso per cassazione della Co- operativa Edilizia Victoria 2000, depositata il 27 gen- naio 2001, non può essere esaminata. Infatti, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consente l'esame degli atti dipendenti da questa impugnazione, in essi compresa ogni altra ecce- zione del controricorrente ON De LU.
6. Le spese di questo giudizio possono essere inte- ramente compensate tra le parti, ricorrendo giusti mo- tivi.
p. q. m.
La Corte riunisce il ricorso n. 16795/1998 a quello n. 16794/1998 e li dichiara inammissibili. Le spese di i questo giudizio sono compensate tra le parti costitui- te. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 31 gennaio 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. Na ini, My fus * very Il Presidente N oni tova IL CANCELLIERE C1 LO Giambattista Depositata in Cancelleria oggi, lì 14 GLU. 2001 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 109T 250.000 456T TOT.250000 O 2 L 7 - L 0 ' 1 O - B 6 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 2 I L D E Registrato in dat 2.6.S.E.L.2009erie .
4.. D A 2 4 T aln. 40.179. versate €. 129,11 6 S . (euro CENTOVENTINOVE/11 O R . P P . M D I p. Il Dirigente Area Servizi B . l A l (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPC) D a . Il Responsabile Servizio Atti Gi b E a T 00 t (Dr. M. RACCICHINI) N 2 8 2 E . C t r E a i 5