Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/03/2002, n. 4392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4392 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
043 9 2/02 2 0067285 r.g. n. 23166/99; ud. 20/11/01; oggetto: I.V.A., detrazioni;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Crow. 10271 SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Enrico Altieri presidente Giulio Graziadei rel. consigliere Massimo Oddo 66 Mario Cicala Achille Meloncelli 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla S.a.s. TO, in persona del socio accomandatario Pietro De Francesco, elettivamente domiciliata in Roma, via della Mercede n. 52, presso l'avv. Mario Menghini, che, con l'avv. Luciano Savia, la difende per procura speciale a margine del ricorso;
ricorrente M contro 5 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 CAMPIONE CIVILE 2 N 67285 Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 61/10 del 5 maggio-27 ottobre 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Menghini, per la ricorrente, e l'avv. De Stefano, per la resistente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Carlo Destro, il quale ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso e l'accoglimento del secondo motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio-I.V.A. di Torino, con avviso relativo al 1991, ha contestato alla S.a.s. TO di non aver presentato la dichiarazione annuale, di non aver registrato le fatture emesse, di non aver registrato parte delle fatture ricevute, di non aver compilato l'elenco dei clienti e dei fornitori;
ha reclamato il pagamento di lire 245.846.000 per imposta, lire 44.798.000 per interessi e lire 1.301.213.000 per sanzioni pecuniarie. L'atto è stato impugnato dalla Società, la quale ha sostenuto che il proprio debito d'imposta era soltanto di lire 48.929.890, tenendosi conto dell'I.V.A. versata sugli acquisti, ed ha sollecitato la riduzione delle sanzioni nella misura minima. M 2 La Commissione tributaria provinciale di Torino ha accolto l'impugnazione. La Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza depositata il 27 ottobre 1998, in adesione al gravame proposto dall'Ufficio, ha ritenuto legittimo l'accertamento, anche con riguardo alle sanzioni, fra l'altro osservando che la contribuente, avendo omesso di presentare la dichiarazione annuale, aveva perso il diritto alla detrazione dell'I.V.A. inerente agli acquisti, ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (nel testo all'epoca in vigore). La Società, con ricorso notificato il 10 dicembre 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, formulando due motivi. finanziaria ha replicato con L'amministrazione controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo del ricorso è rivolto a criticare l'applicazione dell'art. 28 del d.P.R. n. 633 del 1972, nella parte in cui stabilisce la perdita del diritto alle detrazioni non operate nei mesi di competenza e non indicate nella dichiarazione annuale. Secondo la ricorrente, vertendosi in tema di accertamento induttivo in assenza di dichiarazione annuale, occorreva fare riferimento all'art. 55 di detta normativa, ai sensi del quale le detrazioni contemplate dall'art. 19 spettano se risultino dalle liquidazioni prescritte dagli artt. 27 e 33. In base a queste 3 disposizioni, si sostiene, doveva essere affermata la deducibilità dell'I.V.A. “a monte” evidenziata dalle fatture di acquisto contabilizzate (quelle ricevute fino al settembre del 1991). Il motivo è infondato. La corretta premessa della Società, circa la norma applicabile in caso di accertamento induttivo in difetto della dichiarazione annuale, esige una correzione della motivazione in diritto della sentenza impugnata, ma non ne infirma il decisum. Il citato art. 55, come ricorda la ricorrente, consente, in ipotesi di accertamento induttivo, di far valere le detrazioni per I.V.A. assolta sugli acquisti, ove risultino dalle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33, vale a dire quando siano state dedotte e calcolate a scomputo dell'I.V.A. a debito in apposita sezione del registro contemplato dall'art. 23 o dall'art. 24. Le detrazioni, pertanto, non competono per il solo fatto della contabilizzazione delle fatture, e vanno negate quando manchino, come pacificamente nella specie, le indicate liquidazioni periodiche. Il principio, discendente dall'inequivoca lettera dell'art. 55, del resto si armonizza con la menzionata regola dell'art. 28, sulla perdita delle detrazioni non effettuate nei mesi di competenza e non indicate nella dichiarazione annuale;
l'interpretazione proposta dalla TO implicherebbe un ingiustificato trattamento preferenziale del contribuente inosservante all'obbligo della dichiarazione. M 4 Il secondo motivo del ricorso attiene alle sanzioni pecuniarie. Si censura la Commissione regionale per non aver ridotto il complessivo importo di dette sanzioni, in considerazione del comportamento della Società, che aveva sia pure in ritardo effettuato le prescritte registrazioni, della presentazione d'istanza di sanatoria, ai sensi dell'art. 19 bis del d.l. 23 febbraio 1995 n. 41 (convertito in legge 22 marzo 1995 n. 85), con effetto estintivo quantomeno di una parte delle infrazioni, ed inoltre della disciplina più favorevole introdotta dal d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. Il motivo è fondato, sotto il profilo della mancanza di esame e di pronuncia su detta questione. La Società, come puntualmente ricorda la sentenza impugnata, ha espressamente riproposto in fase di gravame le deduzioni accolte in primo grado in ordine all'estinzione di alcune delle violazioni addebitatele ed all'eccessivo ammontare delle pene pecuniarie. La Commissione regionale, dopo aver riconosciute fondate tutte le contestazioni mosse dall'Ufficio, non poteva affermare la legittimità dell'avviso, anche con riguardo alle sanzioni, in via meramente conseguenziale, dovendo dare risposta alle predette deduzioni circa l'incongruità del quantum, anche sulla scorta dello ius superveniens. In conclusione, con l'accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo, si deve cassare la sentenza impugnata nellaM 5 parte inerente alle pene pecuniarie, e disporre la prosecuzione della causa in sede di rinvio, per un riesame che emendi l'omissione sopra evidenziata. Al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della medesima Commissione regionale, si affida anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte. Roma, 20 novembre 2001. Il presidente Il consigliere rel. est. вино военный IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 27 MAR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista