Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/05/2003, n. 7890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7890 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
DI BOLLO, DI DA OGNI SPERAETASSA AI SENSI DELL'ART. IMPOSTA BBLICA ITALIANA 11-9-73 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 533 ☐ 48005 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 07890/03 Composta dagli Il. Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO-Primo Presidente f.f.- R.G.N. 14821/01 Cron.17342Dott. Giovanni OLLA Presidente di sezione Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Rep. Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI - Ud. 20/02/03 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere ConsigliereDott. Ernesto LUPO Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Consigliere Dott. Michele VARRONE - Rel. Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AN, LO MO TO, EV RG, ZZ NG TO, TE PU, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA MARIA MANGANO, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 2003 151
contro
-1- F'ERROVIE DELLO STATO- SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 4080/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 31/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/03 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
uditi gli avvocati Roberto CIOCIOLA, Massimo OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del pirmo motivo di ricorso, giurisdizione della Corte dei Conti, rimessione a sezione semplice per il resto. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 6 dicembre 1994, IO VA e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti ex dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato, collocati a riposo nel periodo fra il 1° novembre 1990 ed il 1° luglio 1991, convenivano davanti al Pretore di Roma la predetta società e chiedevano: 1) l'accertamento del loro diritto al computo: a) nella base contributiva relativa all'indennità di buonuscita: del premio di esercizio, dell'indennità di funzione e di superminimo, con obbligo della società datrice di lavoro di provvedere al versamento dei contributi nella corrispondente misura;
b) nella base contributiva relativa alla pensione: dell'indennità di funzione e di superminimo, ancora una volta con i corrispondenti obblighi contributivi della controparte;
2) la conseguente condanna della convenuta: a) al versamento dei contributi di cui sopra;
b) alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita e della pensione sulle anzidette maggiori basi di computo ed al pagamento delle relative differenze. Il giudice adito rigettava la domanda. Proposto appello dai lavoratori, il Tribunale di Roma con sentenza depositata in cancelleria il 31 gennaio 2001, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sui capi di domanda concernenti la rideterminazione della pensione e confermava per il resto le statuizioni del primo giudice. Per la cassazione di questa sentenza ricorrono i lavoratori menzionati in epigrafe, esponendo cinque motivi di censura, il primo dei quali, essendo diretto contro la declaratoria del difetto di giurisdizione, ha determinato l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 142 disp. att. cod. proc. civ. Motivi della decisione Est. Evangelista 3 I ricorrenti col primo motivo di ricorso lamentano che il giudice a quo abbia invertito l'ordine logico delle domande, perché ha statuito sulla giurisdizione tenendo conto esclusivamente di quanto richiesto come mera conseguenza di quanto, invece, rivendicato principaliter e consistente nell'accertamento di obblighi nascenti a carico delle società resistente direttamente dal rapporto di lavoro. L'assunto è privo di fondamento. Per costante giurisprudenza delle Sezioni unite (cfr. fra le numerose altre conformi, le sentenze 27 dicembre 2000, n. 1212; Id., 12 aprile 2000, n. 130; Id., 12 giugno 2000, n. 451; Id., 29 gennaio 2000, n. 20; Id., 30 dicembre 1999, n. 946; Id., 1° settembre 1999, n. 617; Id., 20 aprile 1998, n. 4018; Id., 21 marzo 1997, n. 2519; Id., 28 novembre 1996, n. 10618), la devoluzione alla giurisdizione contabile della materia relativa al trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, stabilita dagli artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, è rimasta immutata nonostante l'entrata in vigore della 1. 17 maggio 1985 n. 210, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, ed anche dopo la trasformazione dell'ente in società per azioni (verificatasi in virtù della delibera CIPE del 12 agosto 1992, a norma dell'art. 18 del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, sulla base delle disposizioni dettate in materia di trasformazione di enti pubblici economici dall'art. 1 del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386, convertito in legge 29 gennaio 1992 n. 35). La ritenuta persistenza di siffatta giurisdizione si fonda sul rilievo che il trattamento pensionistico dei menzionati lavoratori grava su di un apposito Fondo che continua (anche dopo l'entrata in vigore della normativa da ultimo citata) ad essere alimentato parzialmente dallo Stato, il quale infatti, ai sensi dell'art. 210 comma ultimo d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, partecipa alla copertura del fabbisogno con contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza fra le spese e le Est. Evangelista 4 entrate del fondo stesso (v. Cass., sez. un., 28 novembre 1996, n. 10618 e successive conformi, nonché, con specifico riguardo al caso di domande di lavoratori già collocati a riposo, dirette alla riliquidazione della pensione sulla base di incrementi retributivi attribuiti al personale ancora in servizio, Cass. civ., sez. un., 12 aprile 2000, n. 130) Questo criterio di collegamento si rinviene anche nel caso di specie. Ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., la giurisdizione si determina dall'oggetto della domanda ed il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte. Orbene, alla stregua di tali criteri interpretativi, la domanda introduttiva del giudizio di merito, nei termini riferiti in parte narrativa e secondo l'indicazione fornitane col ricorso per cassazione (v. pagg. 2 e 3) dagli stessi pensionati, esibisce, in uno dei diversi capi in cui si articola, un petitum sostanziale che riguarda specificamente il rapporto previdenziale implicante l'intervento del suddetto Fondo pensioni il cui disavanzo è destinato ad essere ripianato dalla finanza pubblica. Invero la lettura dei menzionati atti consente di rilevare come nei medesimi espressamente si precisi che l'accertamento del diritto ai miglioramenti economici conseguenti all'applicazione del C.C.L. del 1994 è richiesto come mezzo al fine di Est. Evangelista 5 ottenere la condanna all'erogazione di un trattamento pensionistico parametrato ad una più consistente base di computo. La domanda, dunque, chiaramente concerne una controversia sulla misura della pensione, venendo in questione la determinazione della base di computo della contribuzione previdenziale esclusivamente sotto il profilo della quantificazione di siffatta misura, senza alcuna possibilità che, con riferimento all'oggetto ed all'ambito del giudizio la decisione della Corte dei Conti abbia incidenza sull'ormai cessato rapporto di lavoro e sui provvedimenti determinativi del trattamento economico, in relazione ai quali l'esame di detto giudice si esplica solamente per valutarne gli effetti ai fini della riliquidazione della pensione (cfr. Cass., sez. un., 29 dicembre 1997, n. 13058; Id., 18 dicembre 1997, n. 12826). Ribadita, pertanto, la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti relativamente al capo di domanda avente ad oggetto la riliquidazione del trattamento pensionistico ed il pagamento delle relative differenze, il quale (dovendo ad esso, negli esposti sensi, riconoscersi rilevanza determinante ai fini dell'identificazione del petitum sostanziale) assorbe le relative questioni poste strumentalmente rispetto al conseguimento del bene della vita individuabile in siffatto risultato economico, la Corte deve provvedere alla corrispondente declaratoria, rigettando l'esaminato motivo di ricorso. Per affetto di tutto ciò, i soli motivi di ricorso ulteriormente esaminabili restano ormai quelli riferibili alle statuizioni rese dal giudice d'appello sul capo di domanda avente ad oggetto l'integrazione dell'indennità di buonuscita, trattandosi di emolumento il cui titolo è rinvenibile in situazioni giuridiche soggettive costituenti articolazioni immediate e dirette del rapporto di lavoro, tali cioè da essere riservate alla cognizione del giudice del rapporto stesso e perciò alla giurisdizione ordinaria. Est. Evangelista 6 L'esame delle censure proposte con i motivi suddetti va, pertanto, rimesso, ai sensi dell'art. 142, disp. att. cod. proc. civ., alla competente sezione semplice della Corte e cioè alla Sezione lavoro, che regolerà anche il carico delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti relativamente ai capi di domanda concernenti il trattamento pensionistico. Rimette gli atti alla Sezione Lavoro per la decisione sui motivi di ricorso proposti relativamente alle ulteriori statuizioni della sentenza impugnata e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2003 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE - ESTENSORE бари IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 20 MAG. 2003 ogg!.. IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 41.03 Est. Evangelista 7