Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2004, n. 1716
CASS
Sentenza 9 novembre 2004

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La condotta del cliente della prostituta consistente nel riaccompagnare la stessa, dopo la prestazione sessuale, sul luogo in cui questa esercita la prostituzione, non configura il reato di cui all'art. 3 n. 8 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 (favoreggiamento della prostituzione), atteso che trattasi di condotta accessoria alla consumazione del rapporto che risponde a principi di cortesia e di rispetto della dignità personale della prostituta.

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2004, n. 1716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1716
Data del deposito : 9 novembre 2004

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