Sentenza 9 novembre 2004
Massime • 1
La condotta del cliente della prostituta consistente nel riaccompagnare la stessa, dopo la prestazione sessuale, sul luogo in cui questa esercita la prostituzione, non configura il reato di cui all'art. 3 n. 8 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 (favoreggiamento della prostituzione), atteso che trattasi di condotta accessoria alla consumazione del rapporto che risponde a principi di cortesia e di rispetto della dignità personale della prostituta.
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- 1. Sulla legittimità costituzionale dei delitti di reclutamento eSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca qui. 1. Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte costituzionale ha finalmente preso posizione su un tema da tempo al centro di intensi dibattiti nella dottrina penalistica e nell'opinione pubblica: quello della legittimità costituzionale delle incriminazioni previste dalla legge n. 75 del 20 febbraio 1958, nota come “legge Merlin”, in relazione alle ipotesi in cui l'esercizio della prostituzione debba essere considerato libero e volontario. La legge Merlin, come risaputo, non incrimina la prostituzione in sé, ma sottopone a sanzione penale esclusivamente le varie “condotte satellite” a essa correlate, finalizzate ad agevolarne …
Leggi di più… - 2. Tassista e favoreggiamento della prostituzione (Cass. 28212/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2004, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2004 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento