Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4378 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO0437 8 /02 REPUBBLICA ITALIA NA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Diane riveolicy Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 18740/99 Dott. Franco PONTORIERI Cron. 10257 Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere Rep. 1022 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ - Ud. 18/12/01 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO.GE.MO. SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Presidente del Collegio del liquidatore e legale rapp.inf. UFFICIO COPIE Richiesta copia studio Raffaele GASPARI, elettivamente domiciliato in ROMA per diritti € VIA ZANARDELLI 20, presso lo studio dell'avvocato il27 MAR. 2002 FABIO LAIS, che lo difende unitamente agli avvocati IL CANCELLIERE FRANCESCO CIACCIA, BRUNO CAVALLONE, giusta delega in €0.77 11500 CANCELLER atti;
- ricorrente
contro
CU AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1031560 DEI PRATI FISCALI 284, presso lo studio dell'avvocato2001 1739 GAETANO MARGIOTTA, che lo difende unitamente -1- END all'avvocato LIONELLO NAPOLEONE, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 147/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 19/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
l'Avvocato CAVALLONE Bruno, difensore deludito l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato MARGIOTTA Gaetano, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per 1 l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- $ SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 21 novembre 1990 la società per azioni SO.GE.MO. convenne,davanti al Tribunale di Cagliari, OR CU per la condanna al rilascio di alcun terreni e caseggiati, dei quali sostenne di essere la proprietaria in base ad atti " di acquisto che depositò, e al risarcimento del danno per l'occupazione abusiva. Il convenuto, costituitosi in giudizio, eccepi di avere usucapito la proprietà degli im= mobili e negò che dai titoli prodotti risultasse la prova del diritto dominicale della so= s i cietà su di essi. D Con sentenza del 26 settembre 1995 il Tribunale rigettò la domanda, che qualificò ri= vendica, rilevando che alcuni dei titoli avevano come oggetto beni non compresi tra quelli di cui si era chiesta la restituzione e altri indicavano come parti acquirenti sog= getti diversi dalla società. " Quest'ultima propose impugnazione, cui resistette la controparte, e la Corte d'appello di Cagliari, con sentenza del 19 aprile 1999, ha confermato la decisione di primo gra= do, avendo ritenuto che la soccombente aveva proposto una domanda di rivendica del diritto di proprietà, ma, ai fini dell'usucapione decennale di esso (art. 1159 cod.civ.), pur avendo prodotto in giudizio dei titoli astrattamente idonei, aveva dedotto una pro- va per testimoni inammissibile, perché formulata senza l'indicazione dei nomi delle persone che avrebbero dovuto deporre. La società SO.GE.MO. ricorre per cassazione con tre motivi. • મIl CU resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due connessi motivi del ricorso, denunziandosi la violazione degli art. 2697 del codice civile e 112 del codice di procedura civile, in relazione all'art.360 nn. 4 e 5 di quest'ultimo codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'ap= pello ritenuto che con la citazione introduttiva del processo era stata proposta la do= manda di rivendica e non anche quella di restituzione, sulla quale non si è conseguen- temente pronunciata, pur avendo ammessa l'esistenza di tutti i presupposti per il suo accoglimento;
e per avere, a causa di tale errore, posto l'onere della prova del diritto di proprietà sugli immobili a carico esclusivo della società, mentre se avesse ricono= M ciuto, come avrebbe dovuto, che quest'ultima aveva promosso anche l'azione per la restituzione di tali beni, avrebbe esattamente concluso nel senso che in ordine ad essa, incombeva al convenuto la dimostrazione del proprio possesso ad usucapionem avendo la società prodotto in giudizio i titoli dai quali risultava titolare del diritto rea- le. ส Entrambi i motivi sono infondati, avendo il Giudice di secondo grado correttamente ritenuto che l'unica domanda proposta dalla società Sogemo era quella di rivendica della proprietà, in base sia al contenuto e all'intitolazione della citazione ("atto di ci= tazione per rivendica") a comparire dinanzi al Tribunale, sia alle conclusioni d'appel' lo (in esse si legge:"... dichiarare di piena proprietà della SO.GE.MO. tutti i terreni... in forza di possesso di buona fede ultradecennale, ai sensi dell'art. 1159 cod.civ"), atti del processo che questa Corte ha esaminato direttamente, essendosi denunziato un vi- zio di natura procedurale. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per avere la Corte del merito di- chiarato erroneamente inammissibile la prova per testimoni dedotta dalla società nel- la fase di gravame ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà sugli immobili riven- dicati, in base al rilievo che non erano stati indicati i testimoni da interrogare nelle conclusioni del giudizio d'appello. Questo motivo è fondato, perché, essendo stati riprodotti nel verbale contenente le conclusioni d'appello gli stessi capitoli della prova orale, già esposti nell'atto di gra= vame insieme con i nominativi dei testimoni, non era necessario, per l'ammissibilità del mezzo istruttorio, indicare nuovamente in detto verbale le generalità delle persone da interrogare, dovendo ritenersi, in assenza di elementi contrari, che s'identificassero con quelle anteriormente citate. In accoglimento di tale motivo l'erronea statuizione con la quale è stata dichiarata inammissibile la prova testimoniale deve essere cassata, e la causa rinviata, per un nuovo esame, ad altra sezione della stessa Corte d'appello, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. T. M. • la Corte rigetta i primi de motivi del ricorso, accoglie il terzo motivo e, in relazione ad esso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio 109T 129,11 di legittimità, ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari. 456T 20,66 Roma 18 dicembre 2001. Il presidente. TOT 149,77 2 0 0 Il consigliere estensore. 2 (dott.F.Pontorie R (dott.A Vella) A M слабиться 7 2 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri AGENZIA DILE ENTRATE ROMA 2 Registre 33786 2 _ G 200 erie 4. al n. VOI 149.77 (suro CGMT ANOVE/77 ServiziP. K ([stom.. FILIPPO Giudi (Dk M. FACC AINA