Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2002, n. 2431
CASS
Sentenza 20 febbraio 2002

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In tema di litisconsorzio necessario, qualora il giudice d'appello si limiti ad ordinare l'integrazione del contraddittorio senza, peraltro, indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi in quello indicato dall'art. 163 bis cod. proc. civ., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, giusta il disposto dell'art. 307, comma terzo, ultimo inciso del codice di rito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2002, n. 2431
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2431
    Data del deposito : 20 febbraio 2002

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