Sentenza 20 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di litisconsorzio necessario, qualora il giudice d'appello si limiti ad ordinare l'integrazione del contraddittorio senza, peraltro, indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi in quello indicato dall'art. 163 bis cod. proc. civ., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, giusta il disposto dell'art. 307, comma terzo, ultimo inciso del codice di rito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2002, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso iscritto al n. 9090 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999 proposto
DA
NC LI, elettivamente domiciliato in Roma, V. Cosseria n. 5, presso l'avv. Enrico Romanelli che, con l'avv. Giuseppe Di Prima di Pordenone, lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso.
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), con sede in Roma, in persona del presidente p.t., domiciliato elettivamente in Roma, V. della Frezza n.17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto e rappresenta e difeso dagli avv.ti Luigi Cantarini, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra, per procura in calce al controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, 2^ sez. civ. n. 248 del 15 aprile - 19 maggio 1998. Udita, all'udienza del 28 novembre 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Uditi l'avv. Guido Romanelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e il P.M. dr. Rosario Russo, che ha concluso per il rigetto dello stesso.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 30 marzo 1991 ex art. 102 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 al Tribunale di Pordenone, l'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale (da ora I.N.P.S.) ha chiesto la revocazione dell'ammissione in via privilegiata del credito di L.. 636.731.954 di GI LL al passivo del fallimento della s.r.l. G. Alex Data Center, assumendo che il predetto era stato presidente e amministratore unico della società fallita e non dipendente di essa;
nella contumacia del curatore e con l'opposizione del LL, il tribunale ha accolto la domanda, ritenendo che il giudice delegato fosse stato indotto in errore dal creditore che non aveva rilevato le sue cariche sociali incompatibili con il lavoro dipendente.
Su appello del LL, dopo che nel procedimento di secondo grado si erano avuti già tre rinvii dall'udienza di prima comparizione, il 17 ottobre 1995 l'istruttore rinviava al 23 gennaio 1996 e ordinava, ai sensi dell'art. 350 c.p.c. previgente, d'integrare il contraddittorio nei confronti del curatore del Fallimento della società Alex Data Center, litisconsorte necessario già contumace al quale il gravame non era stato notificato;
all'udienza di conclusioni del 12 marzo 1996, l'I.N.P.S. deduceva l'inammissibilità dell'appello per l'omessa integrazione ordinata dal giudice. La Corte di appello di Trieste, con sentenza 19 maggio 1998, in mancanza della disposta integrazione del contraddittorio, ha dichiarato l'estinzione del procedimento di appello, compensando le spese del grado.
Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso GI LL con unico articolato motivo, illustrato da memoria e, all'udienza del 4 maggio 2001, questa Corte, rilevato che il ricorso era stato notificato all'I.N.P.S. nella sua sede di Trieste e non presso i difensori domiciliatari nel giudizio di merito, ha concesso termine per il rinnovo della notificazione all'Istituto, tempestivamente eseguita. L'I.N.P.S. si è difeso quindi con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente devono rigettarsi le eccezioni del controricorrente d'inammissibilità del ricorso, sul piano formale, per omessa indicazione delle norme violate (artt. 360 n. 4 c.p.c. e 307 c.p.c.) e su quello sostanziale, per difetto di interesse del ricorrente, quale parte già appellante, a censurare l'atto d'integrazione relativo a parti non impugnanti.
Il ricorso 6 ammissibile per entrambi i profili indicati, riportando analiticamente le violazioni processuali attribuite ai giudici del merito e domandando di cassare una sentenza di appello che, non venendo meno, determina il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, nella quale il LL 6 stato soccombente.
2. Con il ricorso si deduce violazione degli artt. 102, 331 e 350 c.p.c., in rapporto all'art. 360 n. 3 c.p.c., perché l'appello non rientra tra gli atti che ai sensi dell'art. 292 c.p.c. devono notificarsi personalmente al contumace, al quale va invece notificata la sentenza e l'integrazione del contraddittorio fu disposta dall'istruttore oltre l'udienza di comparizione (oggi trattazione) e senza fissare il termine perentorio nel quale doveva avvenire la notifica dell'appello al lisconsorte pretermesso;
infine l'I.N.P.S., non avendo ottemperato all'ordine d'integrazione, non era legittimato a eccepire gli effetti della sua omissione.
2.1. L'art. 292 c.p.c. disciplina gli atti che in sede di procedimento di primo grado devono notificarsi alla parte contumace, ma non si applica nel grado successivo e all'atto introduttivo di esso, che costituisce una vera e propria vocatio in ius (Cass. 6 giugno 1983 n. 3858) e va quindi notificato al contumace personalmente, nei modi del 3^ comma dell'art. 330 c.p.c., sempre che egli non abbia eletto domicilio o dichiarato la residenza, provvedendo alla notificazione della sentenza impugnanda (Cass. 29 aprile 1998 n. 4398). Il difetto di contraddittorio per mancata notifica del gravame al litisconsorte pretermesso è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e anche in fase di legittimità (Cass. 17 gennaio 2001 n. 593, 1^ luglio 1998 n. 6416 e 22 giugno 1995 n. 7083), comportando nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo conclude (Cass. 21 giugno 1997 n. 5568, 8 giugno 1994 n. 5559 e 28 gennaio 1994 n. 878). Nel caso v'è litisconsorzio nei confronti del curatore fallimentare, parte necessaria del giudizio di revocazione delle ammissioni al passivo, tendente a modificare situazioni che devono accertarsi in contraddittorio con il Fallimento come convenuto, impugnante o interventore (art. 102 L. fall.) e il contraddittorio è stato integro in primo grado, nel quale il curatore è stato ritualmente evocato in causa ed è rimasto contumace;
ad evitare contrasti di giudicati tra primo e secondo grado, è indispensabile che le parti del giudizio di appello siano le stesse di quello di primo grado e il gravame deve essere notificato al litisconsorte necessario su ordine, nella previgente disciplina dell'istruttore (art. 350 c.p.c., che attualmente prevede che il collegio all'udienza di trattazione provveda nei sensi indicati), allora ed ora, con ordinanza del collegio (art. 331 c.p.c.) in sede di decisione della causa.
Infondata in fatto e in diritto è la deduzione del ricorrente sulla tardività dell'ordine d'integrazione da parte dell'istruttore, per non essere stato dato all'udienza di comparizione ma successivamente;
l'art. 350 c.p.c., nella previgente formulazione applicabile nel caso per essere stato il gravame introdotto con atto notificato prima del 30 aprile 1995, conferiva all'istruttore il potere d'ordinare l'integrazione del contraddittorio all'udienza di comparizione, in sede di verifica della regolare costituzione del rapporto processuale in appello e prevedeva, come effetto dell'inottemperanza di detto ordine, la pronuncia dall'istruttore di un'ordinanza reclamabile al collegio, di estinzione del giudizio d'appello ex art. 307 o 338 c. p.c. o d'inammissibilità del gravame ex art.331 c.p.c. La norma non introduceva (nè oggi introduce nella nuova formula) un limite preclusivo a rilevare il difetto di contraddittorio accertabile., come già detto, in ogni stato e grado, tanto che lo stesso collegio, se non si è provveduto in precedenza, può ripristinarlo ex art. 331 c.p.c., dopo avere riservato la decisione sull'intera causa, ad evitare la nullità della sua pronuncia. Nel caso di specie, peraltro, i rinvii disposti dall'udienza di comparizione, per controdeduzioni sulla costituzione dell'appellato, per astensione degli avvocati e su accordo delle parti, sono "meri" ed in prosieguo dell'udienza di comparizione, e l'ordine d'integrazione in fatto fu quindi emesso tempestivamente. Nella previgente disciplina unico effetto dell'omissione dell'ordine dell'istruttore era il divieto di emettere l'ordinanza reclamabì le sopra richiamata e, nel caso, essa non vi è stata, avendo l'istruttore rinviato la causa fino alle conclusioni, rimettendo ogni decisione al collegio sul punto.
Non essendovi stata ne' in fatto ne' in diritto la violazione lamentata dell'art. 350 c.p.c. il relativo profilo di ricorso è da rigettare. Neppure rileva l'omessa fissazione di un termine perentorio per la notifica del gravame al litisconsorte pretermesso, perché l'art. 350 c.p.c., nel quale tra l'altro non è espressamente imposta la fissazione di tale termine come invece accade negli artt. 102 e 331 c.p.c. - tende a far ripristinare il contraddittorio in appello con una vocatio in ius della parte pretermessa, che ha diritto ai termini a comparire dell'art. 163 bis c.p.c., imposti a garanzia del diritto di difesa di chi è evocato in causa, con conseguente nullità ex art. 164 c.p.c. nei suoi confronti se i termini non sono rispettati (Cass. 14 dicembre 1974 n. 4275). Mentre per l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. s'è affermato che la parte necessaria evocata in causa, ha diritto al rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis (cosi Cass. 13 febbraio 1999 n. 1206), la giurisprudenza ha invece negato la necessità, per la medesima fattispecie in appello, del rispetto di detti termini (Cass. 26 ottobre 1992 n. 11626 e 23 luglio 1990 n. 7468), pur se il chiaro rinvio all'art. 163 bis c.p.c. del secondo comma dell'art. 342 c.p.c., deve far ritenere che nel caso di mancato rispetto dei termini a comparire si abbia una riduzione di essi che non può eccedere il limite del 2^ comma del citato art. 163 bis, determinandosi altrimenti la nullità della citazione ex art.164 c.p.c. per il litisconsorte, che rischia di rendere inutile la stessa integrazione, consentendo a detta parte di non partecipare alla causa nella quale è stata invalidamente chiamata (Cass. 19 aprile 2000 n. 5125). Si condivida o meno l'indirizzo giurisprudenziale per il quale, nell'integrare il contraddittorio in appello, il giudice può fissare un termine per la notifica al litisconsorte anche in deroga ai termini a comparire, quando l'istruttore nel suo provvedimento rinvii espressamente ai predetti termini legali (Cass. 17 luglio 1999 n. 7570 e Cass. 6 dicembre 1984 n. 6396) o ometta di fissare qualsiasi termine, questo non può che essere quello iniziale dei termini legali dilatori a comparire, determinabile ex art. 163 bis c.p.c. dalla data dell'udienza fissata per la comparizione del litisconsorte dal medesimo istruttore.
L'affermazione dell'inapplicabilità dell'art. 163 bis c.p.c., per individuare il termine entro il quale le parti hanno l'onere d'integrare il contraddittorio, a causa della diversa funzione dei termini dilatori rispetto a quello sollecitatorio o accelleratorio imposto ai fini degli artt. 331 e 102 c.p.c. (Cass. 26 marzo 1997 n. 2653) non 6 condivisibile, non solo per evidenti motivi di economia processuale, ma anche perché raffronta situazioni non omogenee, comparando la data entro la quale deve avvenire la notifica su ordine del giudice con il periodo prima del quale non è possibile la comparizione di chi 6 evocato in causa.
Il termine accelleratorio entro il quale l'interessato deve provvedere all'integrazione è invece identificabile in quello iniziale dei termini dilatori a comparire, essendo entrambi costituiti da un singolo giorno o da una data, ordinariamente inderogabile, ed essendo ambedue comunque giudiziali, ricavandosi il secondo in base alla data del rinvio disposto con l'ordine d'integrazione, salva l'espressa modifica possibile nei limiti del 2^ comma dell'art. 163 bis C.P.C..
Quando l'autorità giudiziaria ordina l'integrazione del contradditorio senza indicare il termine perentorio entro il quale la stessa deve avvenire, questo va individuato nel termine iniziale di cui all'art. 163 bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore a un mese o superiore a sei mesi dal citato ordine del giudice, ai sensi dell'art. 307, 3^ comma ultimo inciso. Nel caso, anche applicando i termini a comparire dell'art. 163 bis novellato (tempus recit actu), poiché l'udienza di comparizione per il litisconsorte cui l'appello doveva notificarsi era il 23 gennaio 1996, il termine nel quale il gravame andava notificato cadeva il 24 novembre 1995 ed era di oltre un mese successivo all'ordinanza del 17 ottobre di quell'anno: pure per detto profilo il ricorso è infondato. Infine, sul difetto di legittimazione dell'appellato ad eccepire l'estinzione del giudizio che la sua omessa notifica aveva causato, risulta anzitutto che con le conclusioni l'I.N.P.S. ha eccepito l'inammissibilità del gravame e non l'estinzione del procedimento e poi che, comunque, trattandosi di situazione rilevabile di ufficio, anche la parte che ha concorso a determinarla può sollecitare il giudice a rilevarla (in tal senso Cass. 4 aprile 2001 n. 4948); anche per l'ultimo profilo le censure prospettate sono infondate.
3. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese delle quali L. 10.000.000 (euro 5164.57), per onorari e L. 7.200 (euro 3.7) per le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2002