Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2005, n. 33988
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Sentenza 11 luglio 2005

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In materia di stupefacenti, mentre l'ispezione e la perquisizione previste dal codice di procedura penale presuppongono sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla polizia giudiziaria dall'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, hanno un ambito più ampio, essendo finalizzati anche ad attività di carattere preventivo ed essendo del resto subordinati solo alla sussistenza del "fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope".In questa prospettiva, deve ritenersi legittimo che la polizia giudiziaria, dopo l'esito negativo di una perquisizione personale, sussistendo il fondato motivo che il soggetto detenga all'interno del proprio corpo ovuli contenenti sostanza stupefacente, lo sottoponga, previa autorizzazione del P.M., ad esame radiologico, trattandosi di attività diretta non soltanto all'accertamento del reato (nella specie, verificatosi per l'avvenuto rinvenimento degli ovuli, poi fatti espellere in ospedale, sotto il controllo del medico, mediante la somministrazione di lassativi),ma anche alla tutela del diritto alla salute del soggetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2005, n. 33988
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33988
    Data del deposito : 11 luglio 2005

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