Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 2892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2892 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
02892/03 REPUBBLICA ITALIAN. LA C CASSAZIONE Oggetto Locazione disdetta SEZIONE TERZA CIVILE ritenzione - Indennità avviamento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 13798/00President Dott. Angelo GIULIANO e Dott. Fabio MAZZA Consigliere - Cron. 6625 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere 838 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Rep. Ud. 14/11/02 Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BU LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO 41, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BARGIACCHI, difeso dall'avvocato SANDRO LUNGARINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NI AR TE, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA FARNESE 105, presso 10 studio dell'avvocato FRANCESCO ALESSANDRI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 2205 avversO la sentenza n. 723/99 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, emessa il 9/11/1999, depositata il 15/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato CARLO CERMIGNANI (per delega avv. Francesco Alessandri); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 23.7.85 NI RI ER, proprietaria di un villino in S.Marinella via Cavour 18, dato in locazione a FF IN con contratto 1.2.79, conveniva in giudizio costui avanti il pretore di Civitavecchia, chiedendo la convalida dello sfratto alla data del 31.1.1983, in virtù della disdetta posta in essere con la citazione per riso- luzione del contratto del 5.6.1982. Il convenuto, costi- tuitosi in giudizio, contestava che la precedente citazio- ne avesse la natura di disdetta e, controdeducendo che da oltre dieci anni l'immobile era adibito ad attività com- merciale, sosteneva che il contratto era scaduto il 1° feb- braio 1985 e che a tale data si era rinnovato sino al 1° 2 febbraio 1991. Con sentenza provvisoriamente esecutiva n.155 del 5.4.91 l'adìto pretore, ritenuto l'uso abitativo della locazione e inesistente la disdetta asseritamene contenuta nella precedente citazione del 5.6.1982, dato altresì valore di disdetta all'intimazione di sfratto del 23.7.1985, dichiarava cessata la locazione alla scadenza del 31.1.1987, fissando per la relativa esecuzione la data del 1° febbraio 1991. Sull'appello proposto dal FF, il tribunale di Civitavecchia, espletata prova per testi e ctu, con sentenza n.723 depositata il 18.11.99, accertata la prevalenza dell'uso commerciale dell'immobile ed atteso l'avvenuto rilascio del medesimo da parte del conduttore, in applicazione degli artt. 27 e segg. 1.392/78,dichiarava che la data di cessazione della locazione era quella del 1° febbraio 1991 e compensava fra le parti le spese dei due gradi di giudizio. Per la cassazione della decisione ricorre il FF esponendo quattro motivi. Resiste con controricorso la NI RI ER. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli arrt.27-28 e 29 1.392/78, nonché dell'art. 112 c.p.c. e difetto di motivazione, si sostiene che avendo il tribunale ritenuto la destinazione ad uso 3 commerciale dell'immobile locato la disdetta, in conside- razione della data di inizio della locazione (I.2.79) e di quella di prima scadenza (31.1.85) avrebbe dovuto perveni- re per lo meno 12 mesi prima (31.1.84) e solo per uno dei motivi di cui all'art. 29 stessa legge, laddove alla data dell'intimazione di sfratto (23.7.85) il contratto s'era già rinnovato per un altro periodo di sei anni (sino al 31.1.91) ed in relazione a tale scadenza non era interve- nuta disdetta. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art.34 1.e 392/78 e violazione dell'art. 615 c.p.c., si rileva che per effetto della pro- nuncia di primo grado, il conduttore non aveva potuto op- porsi all'esecuzione dello sfratto, ancorché non gli era stata corrisposta l'indennità per la perdita dell'avvia- mento commerciale e si sostiene che era onere della parte interessata allo sfratto adempiere prima alla correspon- sione della predetta indennità. Con il terzo motivo, deducendo violazione degli artt.183-184; 112 e 113 c.p.c., nonché difetto di motiva- zione, si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il cambiamento della data di scadenza del contratto rispetto a quella indicata nell'intimazione di sfratto co- 4 stituisca emendatio e non mutatio libelli e si sostiene, invece, che costituendo la data di scadenza della locazio- ne uno degli elementi essenziali della domanda di sfratto per finita locazione, si è avuta mutatio e non emendatio libelli. Con il quarto motivo di ricorso, deducendo violazione degli artt. 90-91 C.p.c. e difetto di motivazione, si cen- sura la sentenza impugnata per aver messo a carico del conduttore le spese di lite, anziché a carico della loca- trice e si sostiene che ai fini della statuizione sulle spese il tribunale avrebbe dovuto tener conto che la loca- trice aveva sottoposto all'esame del giudice un contratto diverso da quello effettivamente intercorso fra le parti. I l ricorso è infondato. Ed invero, correttamente il giudice di appello, dopo aver accertato che la data di cessazione del contratto era quella del 1° febbraio 1991, ha ritenuto che la relativa disdetta si doveva individuare nell'intimazione di sfratto del 23.7.85. Ed infatti, una volta stabilito che il contratto, in ragione del suo ter- mine iniziale (1.2.79), alla sua prima scadenza (30.1.85) s'era tacitamente rinnovato per altri sei anni, va da sé che, rispetto alla seconda scadenza dell' 1.2.91, l'inti- mazione di sfratto per finita locazione notificata in data 5 23.7.85 aveva in sé il valore di disdetta della locazione alla sua naturale scadenza. D'altro canto, la stessa que- stione posta in riferimento agli artt.29 e 28 1.392/78, risultando del tutto nuova rispetto al precedente thema decidendum, sfugge all'esame di legittimità. Del tutto estranea al presente giudizio è, poi, la problematica pro- spettata in riferimento alla fase di esecuzione del prov- vedimento di rilascio. E' bene, comunque, rilevare che l'art. 34 1. 392/78 non prevede affatto un diritto di ri- tenzione in favore del conduttore sino all'effettivo ver- samento dell'indennità di avviamento commerciale. Il mec- canismo predisposto dalla legge, subordinando il rilascio dell'immobile al versamento dell'indennità, instaura tra le due obbligazioni un rapporto di interdipendenza, che co- stituisce il fondamento per un'eccezione di inadempimento a sensi dell'art.1460 c.c. Infondato è anche il terzo mo- tivo, poichè è pacifico in giurisprudenza che la successi- va rettificazione del termine finale della locazione, in- dicato nell'atto introduttivo di giudizio, concreta una semplice emendatio e non un radicale mutamento della do- manda di sfratto per finita locazione, in quanto non ne modifica i presupposti (scadenza della locazione) né l'og- getto (rilascio dell'immobile): Parimenti a dirsi del quarto motivo ove si osservi che il potere discrezionale del giudice di merito di compensa- re le spese dei due gradi di giudizio è stato applicato in senso favorevole alla parte soccombente. Ne consegue il rigetto del ricorso con la compensazio- ne tra le parti anche delle spese del giudizio di cassa- zione, ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 14.11.02. Il Consigliere relatore Il Presidente мена Лидока lians EL ERE C1 EN Battista CANCELLERIA 26 FEB. 2003 DEPOSITATO Oggi. IL CANCELLIERE C1 IN Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 21 28-×-2003 Serie 4 al n. 35681 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) COLLABHAILE DI CANCELLERIA oberto Rieck 7