Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5013 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
AULA A 0 5 0 1 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai magistrati: -- Presidente Dott. Vincenzo Trezza 66 Pietro Cuoco - Consigliere 66 Pasquale Picone Relatore 66 66 66Paolo Stile 66 66Giovanni Mammone ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AL RI, titolare del MAGLIFICIO SAINT domiciliato in Roma, Viale Mazzini, n. 88, presso l'avv. unitamente all'avv. Ettore Pestellini, lo rappresenta e 117 speciale apposta a margine del ricorso;
/02 Oggetto: Lavoro R.G.N. 8713/1999 10219/1999 Rep. Cron.11332 Z Ud. 15.1.2002 PIERRE, elettivamente Giorgio Barberis, che, difende con procura -ricorrente-
contro
EL ZI, elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G. Belli, n. 21, presso l'avv. Giorgio Bellotti, che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;
-controricorrente- e sul ricorso proposto da EL ZI, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa;
-ricorrente incidentale-
contro
AL RI, titolare del MAGLIFICIO SAINT PIERRE, come sopra domiciliato rappresentato e difeso;
Z -intimato- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze n. 73 in data 24 febbraio 1999 (R.G. 208/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.1.2002 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Barberis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Svolgimento del processo Il Tribunale di Firenze ha definito la controversia tra ZI EL e RI PE, titolare del Maglificio Saint Pierre, accogliendo l'appello della prima contro la sentenza del Pretore della stessa sede. In riforma della sentenza 2 impugnata, il RA è stato condannato al pagamento della complessiva somma di £ 83.566.942, oltre rivalutazione e interessi, sulla base delle seguenti ragioni. A ZI EL, in forza del contratto di agenzia cessato in data 9 settembre 1994, competeva l'indennità suppletiva di clientela, perché l'estinzione del rapporto non era stata determinata da fatto imputabile all'agente, essendo intervenuto un accordo, seppure tacito, in ordine alla cessazione delle prestazioni lavorative alla data indicata;
ne derivava che nulla spettava al preponente a titolo di indennità per la mancata esecuzione delle prestazioni dell'agente in periodo di preavviso (sul punto il giudice di primo grado aveva accolto la domanda riconvenzionale formulata dal RA). ti La consulenza tecnica espletata in grado di appello aveva consento di accertare l'importo spettate all'agente a titolo di provvigioni (£ 51.302.761), di indennità per risoluzione del rapporto (£9.905.008) e di indennità di clientela (£ 22.359.173). Rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate competevano, cumulati, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., non inciso dall'art. 22, comma 36, della legge 734/1994, in quanto circoscritto nell'ambito di applicabilità al lavoro dipendente. Per la cassazione della sentenza ricorre sulla base di quattro motivi RI RA, nella qualità; resiste con controricorso ZI VE e propone con lo stesso atto ricorso incidentale condizionato per un unico motivo. Il RA ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione 1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Ragioni di pregiudizialità logica impongono di esaminare innanzi tutto il secondo motivo del ricorso principale, con il quale è denunciata omessa, 3 insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'accertamento, compiuto dal giudice del merito, circa la conclusione di un accordo per porre fine all'esecuzione del rapporto, successivamente alla lettera di dimissioni dell'agente.
2.1. Si sostiene che il Tribunale ha, senza fornire un'adeguata giustificazione, ritenuto inattendibile il teste IO - commercialista del preponente - su alcuni punti, valorizzamdo, invece, elementi marginali della stessa deposizione e trascurandone altri, precisi, da cui emergeva l'esclusione della formazione di un accordo;
soprattutto, non era stata considerata la lettera della VE in data questa 3.10.1994, nella quale dichiarava di essere a disposizione per prestare l'attività per i sei mesi di preavviso, mentre alla lettera dell'azienda in data 7.11.1994 era stato attribuito un significato incongruo, atteso che era perfettamente ragionevole il rifiuto aziendale di consentire la ripresa della collaborazione interrotta.
2.2. La Corte giudica il motivo infondato. Circa la valutazione del teste IO, non è irragionevole la considerazione del Tribunale secondo cui, avendo assunto la veste di mandatario dell'azienda ai fini della definizione dei rapporti con l'agente, la sua deposizione andava criticamente valutata, accordando rilievo particolare proprio alle circostanze che inducevano a ritenere che un accordo vi fosse stato. Le dette circostanze (in particolare: disponibilità dell'agente solo per chiarimenti, o altro, limitatamente a ordini già procurati;
esclusione di possibilità di una futura collaborazione) sono state intese in modo non illogico quali indizi che nessuna delle parti era interessata alla continuazione del rapporto.
2.3. Ma il Tribunale ha fondato il suo convincimento anche su altri accertamenti di fatto: le deposizioni delle testimoni DE EL NO e MA, da cui emergeva la circostanza della cessazione del rapporto di comune accordo. Né ha omesso di 4 considerare la lettera 3.10.1994 e la risposta dell'azienda in data 7.11.1994, giudicandole sostanzialmente prive di rilievo, atteso che, con esse, veniva offerta e rifiutata una collaborazione che ormai non era più dovuta in forza dell'accordo raggiunto.
2.4. Pertanto, l'accertamento in fatto del giudice del merito, non essendo inficiato da insufficienza di indagine, omissioni e contraddittorietà di motivazione, non è sindacabile in questa sede.
3. Con il primo motivo del ricorso principale è denunciata violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 1751 c.c.), nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. 8 3.1. Si sostiene, in primo luogo, che, in relazione all'indennità di clientela, la disciplina è dettata esclusivamente dall'art. 1751 c.c., non derogabile da fonti negoziali, norma che esclude il diritto all'indennità allorché il recesso dell'agente non sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente.
3.2. In secondo luogo, si assume che illogicamente e senza motivazione il Tribunale, pur accertando che era intervenuto un accordo per lo scioglimento del contratto, ha ritenuto che la cessazione non fosse dovuta a fatto imputabile all'agente, ipotesi nella quale l'accordo collettivo 30 ottobre 1992, punto II, esclude il diritto in questione.
3.3. Il primo profilo di censura non ha fondamento. In tema di determinazione dell'indennità dovuta all'agente commerciale alla cessazione del rapporto, l'art. 1751, comma sesto, cod. civ., come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 (attuativo della Direttiva Comunitaria n. 86/653), vieta alle parti del contratto di agenzia di 5 derogare a detrimento dell'agente ai criteri di determinazione ivi stabiliti;
non trattandosi, peraltro, di una inderogabilità assoluta ed essendo consentita alle parti la deroga non pregiudizievole per l'agente, deve ritenersi ugualmente consentita alla contrattazione collettiva una modificazione pattizia di quei criteri, considerato l'ampio spazio che alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria riserva l'ordinamento italiano (Cass, sez. un., 30 giugno 1999, n. 369; Cass. 30 agosto 2000, n. 11402).
3.4. E' fondato, invece, il secondo profilo di censura. Al riguardo è necessario premettere che il Tribunale, accertato che era intervenuto un accordo sulla cessazione del rapporto e che, di conseguenza, nulla era dovuto al preponente per la mancata attività dell'agente nel periodo di preavviso, ha accolto la domanda di pagamento dell'indennità di clientela con la motivazione che l'accordo in questione escludeva l'ipotesi della cessazione del rapporto per fatto imputabile all'agente, ipotesi che esclude il diritto all'indennità ai sensi dell'accordo collettivo. Quindi, nessun dubbio (e su questo concorda anche la ricorrente incidentale, come si dirà in seguito) che il Tribunale non si è limitato a riscontrare la conclusione di un accordo limitato all'esonero dal preavviso, ma ha attribuito allo stesso accordo efficacia estintiva del contratto, dal momento che ha ritenuto Weno dovuta l'indennità di clientela, perché l'accordo escludeva la cessazione del rapporto per fatto imputabile all'agente.
3.5. Ne discende che, rigettato il secondo motivo del ricorso principale, opera la preclusione da giudicato interno in ordine alla statuizione di merito, secondo cui la cessazione del rapporto di agenzia era stata determinata dall'intervenuto accordo delle parti. 6 3.6. Diventa così evidente il vizio di motivazione della decisione relativa al riconoscimento del diritto all'indennità di clientela. Il Tribunale, invero, avrebbe dovuto spiegare, all'esito del procedimento interpretativo della clausola dell'accordo collettivo, le ragioni per le quali ha ritenuto che l'adesione dell'agente alla risoluzione consensuale del rapporto rendesse non “imputabile" alla sua volontà il recesso, spiegazione possibile solo a condizione di assegnare un senso restrittivo e particolare all'espressione "non imputabile" adoperata dalla fonte collettiva. Questa indagine è del tutto mancata e ciò comporta la cassazione sul punto della sentenza impugnata, perché si proceda ad un nuovo esame rivolto a stabilire se per "fatto non imputabile all'agente"debba intendersi anche la vicenda di risoluzione consensuale del rapporto.
4. Nella decisione di cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento per quanto di ragione del primo motivo del ricorso principale, resta assorbito l'esame del quarto motivo dello stesso ricorso, in quanto concernente i criteri con i quali si è proceduto alla determinazione dell'indennità di clientela. La questione, infatti, potrà essere proposta in sede di giudizio di rinvio, dipendendo la sua rilevanza dalla risoluzione della questione relativa all'an debeatur.
5. La statuizione relativa all'indennità di clientela è investita altresì dal ricorso incidentale condizionato, al cui esame deve procedersi per effetto dell'accoglimento del primo motivo del ricorso principale.
5.1. L'unico motivo del ricorso incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, perché, se “in tesi" la VE aveva sostenuto che era intervenuto un accordo per la cessazione del rapporto alla data del 7 settembre 7 1994, "in ipotesi" aveva chiesto accertarsi che le dimissioni erano state rassegnate per giusta causa a causa del mancato assolvimento degli obblighi previdenziali da parte del preponente, ma il Tribunale non aveva svolto alcuna indagine al riguardo.
5.2. Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. L'inammissibilità non deriva dal fatto di investire una questione correttamente considerata assorbita dal giudice del merito e che sarebbe pertanto proponibile nel giudizio di rinvio ma dal giudicato interno formatosi sul punto della- cessazione del rapporto per effetto di mutuo consenso (come lo stesso ricorso incidentale dà per scontato), non compatibile, evidentemente, con l'esistenza di un negozio unilaterale di recesso posto in essere dall'agente.
5.2. Tale effetto preclusivo sarebbe stato possibile evitare soltanto mediante 平 l'impugnazione della decisione del Tribunale (ove fosse risultata coerente con i motivi di appello), nella parte in cui non si era limitata ad accertare l'esistenza di un accordo diretto ad esonerare l'agente dal preavviso lavorato, ma vi aveva collegato l'effetto di risoluzione del rapporto (secondo quanto precisato sopra, al punto n. 3.4.).
6. Va esaminato, infine, il terzo motivo del ricorso principale, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione degli art. 1224 c.c., 429 c.p.c. e 22 1. 724/1994, in relazione alla statuizione concernente rivalutazione monetaria e interessi sui crediti dell'agente.
6.1. Si sostiene che gli interessi legali vanno in ogni caso computati sull'importo originario del credito e non sulle somme rivalutate;
che, comunque, doveva trovare applicazione il disposto dell'art. 22 l. 724/1994. 6.2. Il motivo prospetta tesi giuridiche prive di fondamento e va pertanto respinto. 8 Va osservato in primo luogo correggendo sul punto la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è nondimeno conforme al diritto: art. 384, comma secondo, c.p.c. - che non è applicabile alla fattispecie l'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 (nel testo risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 459 del 2000), perché i crediti dell'agente sono tutti "maturati” (cioè divenuti esigibili) anteriormente al 1° gennaio 1995, sicché deve farsi esclusivo riferimento al disposto dell'art. 429, comma terzo, c.p.c. (secondo l'orientamento consolidato della Corte: cfr., tra le più recenti, Cass. 13 novembre 1999, n. 12602).
6.2. Sull'altra questione, è sufficiente richiamare il principio di diritto enunciato dalla sezioni unite della Corte a composizione del relativo contrasto di giurisprudenza, secondo cui, a norma dell'art. 429, comma terzo, c.p.c., gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione, mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 c.c., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova la mancata disponibilità della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non è necessario, né è previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che"via via matura"per effetto della svalutazione monetaria;
né il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione 9 meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione indicata, ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro (e soggetti equiparati) dalla mora debendi e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass., sez. un., 29 gennaio 2001, n. 38).
7. In conclusione, deve essere accolto per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale, con assorbimento del quarto motivo ed il rigetto degli altri motivi dello stesso ricorso;
deve essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale;
la sentenza impugnata va cassata con rinvio in relazione al motivo accolto;
il giudice di rinvio provvederà a regolare anche le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il quarto motivo e rigetta gli altri motivi dello stesso ricorso;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Ѵисенко Есенна Терии тіши Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -8 APR. 2002 oggi, IL CANCELLIERE