Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2001, n. 6974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6974 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A S7 6974 01 LA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.4498/99 Presidente Dott. Massimo GENGHINI Dott. Paolino Consigliere DELL'ANNO Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere 15806 Cron. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 05/03/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ditta C.E.D.O.- LI G. & G. De RL società di fatto, Centro Elaborazione Dati Contabili, in persona del legale rappresentante, rag.VO De RL, attualmente "De RL Centro Elaborazione dati del rag, 1 3 0 VO OP De RL & c. in nome collettivo", 1 elettivamente domiciliato in Roma, via Giorgio Baglivi n.8, presso l'avv. Sergio Leonardi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Domenico Arno da Manduria;
ricorrente contro domiciliata in Roma, SOLIDORO ZI, elettivamente i viale Tito Labieno n.70, presso l'avv. Giuseppe Nardelli, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Pasquale Vieli del Foro di Taranto;
- controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 10-15 dicembre 1998, n. 1748, RGAC 925 del 1998, cron. 9593; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 marzo 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Domenico Arnò di Manduria;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 10-15 dicembre 1998, il Tribunale di Taranto rigettava l'appello proposto dalla ditta C.E.D.O. LI G. & G. De RL società di fatto, avversO la decisione del locale TO che, decidendo sul ricorso del 27 dicembre 1991 proposto dall'ex dipendente DO ZI, condannava la convenuta al pagamento di lire 81.121.684 per differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro. Il TO aveva ritenuto che la retribuzione DO fosse stata quella percepita dalla indicata dalla stessa ricorrente, alla quale riconosceva le differenze retributive relative al secondo livello del contratto commercio. Nel ricorso in appello la C.E.D.O., per la prima volta, aveva dedotto l'esistenza di un contratto di formazione e lavoro, osservando che in base a tale contratto era stato concordato di riconoscere alla DO il secondo livello al termine del periodo di formazione (riguardante attività impiegatizie di contabilità, con un terzo livello di inquadramento iniziale). Il Tribunale di Taranto rilevava innanzi tutto che il contratto di formazione, prodotto in appello, era stato disconosciuto dall'ex dipendente, che dichiarava di non averlo mai Insottoscritto. effetti, lo stesso era privo di firma e doveva quindi considerarsi nullo. Quanto alla teste OR, madre dei datori di lavoro (già ritenuta inattendibile dal TO), i giudici di appello osservavano che il primo giudice non aveva affatto ignorato la decisione della Corte Costituzionale n. 248 del 1974, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. di testimoniare di parenti o affini. а 274 codice di procedura civile relativo al divieto 3 Il TO, infatti, secondo i giudici di appello, aveva ritenuto -del resto seguendo l'orientamento espresso in alcune decisioni di questa Suprema Corte- che spettasse al datore di lavoro fornire la prova rigorosa dei pagamenti effettuati al lavoratore, nel caso in cui egli non possa fornire la prova di aver corrisposto le retribuzioni dovute mediante la normale documentazione liberatoria. Nel caso di specie, il TO aveva concluso che la testimonianza della OR non era connotata da quella rigorosità richiesta da tale giurisprudenza, in relazione all'evidente interesse della stessa alla causa. Le altre testimonianze, riguardanti tutte la circostanza di pagamenti superiori a quelli dichiarati ed ammessi dalla stessa DO, erano state, per contro, ritenute del tutto generiche o indirette dal primo giudice. Quanto al terzo motivo di appello, il Tribunale osservava che il TO non aveva affatto escluso che alla DO fosse stata corrisposta la tredicesima e quattordicesima mensilità. Lo stesso percepito e quanto sarebbe spettato alla г giudice aveva, infatti, riconosciuto, per questi due titoli, le differenze tra quanto effettivamente lavoratrice in base al contratto collettivo applicato. Avverso tale decisione, la C.E.D.O. ricorre con quattro distinti motivi, illustrati da memoria. Resiste la DO non controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente denuncia dell'art.3 delviolazione e falsa applicazione decreto legge n. 726 del 1984, art.36 della Costituzione, contratto collettivo nazionale di lavoro del 20 marzo 1987 (per le aziende del terziario-commercio) paragrafi nn.14 e 15; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ragionamento contraddittorio e vessatorio, art. 30 codice di procedura civile, CCNL settore commercio paragrafi 14-15, artt. 1362-1371 codice civile. Il Tribunale, secondo la ricorrente, avrebbe sbrigativamente dichiarato la nullità del contratto di formazione riconoscendo alla DO il secondo livello del contratto del commercio, senza compiere alcuna indagine in ordine al contenuto delle mansioni svolte dall'inizio fino al termine del rapporto. La ricorrente sottolinea che secondo la 5 declaratoria contrattuale sono inquadrati nel terzo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali (ed in particolare i contabili che "in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni о applicando procedure operative complesse, relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico ambito di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, dati e riscontrare, imputare, contabilizzare situazionichiudere conti, elaborare contabili. ."). Nel secondo livello, riconosciuto dai giudici di appello, sono invece inquadrati quei "lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la attività con carattere di creatività propria nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, quali: "contabile con motivazione della sentenza impugnata, secondo la R mansioni di concetto". In ogni caso, anche una semplice lettura della 6 ricorrente, porterebbe alla necessaria conclusione che i giudici di appello non avevano sufficientemente motivato in ordine al livello da applicare nel caso di specie. In particolare, non era stato spiegato per quale ragione era stato riconosciuto alla DO il secondo livello contrattuale, anziché il quarto od il terzo livello (come pure prospettato dalla C.E.D.O., sia in primo che in secondo grado). La ricorrente non considera sufficiente, ai fini del riconoscimento del secondo livello, la circostanza che un teste (cliente del centro elaborazione dati) fosse stato convocato telefonicamente ed in via del tutto autonoma dalla dipendente per tre o quattro volte, allo scopo di fornire notizie utili allo svolgimento del lavoro contabile affidato al Centro. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 codice di procedura civile), falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n. 3 codice di procedura civile), CCNL 28 marzo 1987 paragrafo 15, II, III e IV livello, art. 36 Costituzione. La ricorrente osserva che nella sentenza impugnata 7 manca qualsiasi motivazione in ordine alla valutazione delle capacità lavorative della DO, poiché non si comprende per quale motivo i giudici abbiano ritenuto di riconoscerle il II livello, (proprio dell'impiegato di concetto con funzioni di coordinamento e controllo, che svolga compiti operativamente autonomi) fin dalla data della sua assunzione, senza tener conto che la DO aveva all'epoca solo diciannove anni e non aveva alcuna esperienza di lavoro, con l'unica (apparente) spiegazione che la DO aveva sempre svolto le stesse mansioni in tutto l'arco del rapporto di lavoro. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla applicazione e interpretazione dell'art. 36 della Costituzione (art. 360 codice di procedura civile). Il riferimento all'art. 36 della Costituzione doveva considerarsi, nel caso di specie, non avvalorato da una motivazione adeguata. Del resto il principio di cui all'art.36 della Costituzione è applicabile soltanto quando non si possa fare riferimento a leggi particolari. Nel caso di specie, vi erano, 8 invece, norme applicabili e comunque uno specifico contratto collettivo (quello del commercio) al quale le parti avevano fatto riferimento. La motivazione della sentenza impugnata doveva, in ogni caso, essere considerata contraddittoria, poiché non era dato comprendere quale norma fosse applicata, e cioè se il stata effettivamente dalla DO ovvero il contratto invocato disposto dell'art. 36 della Costituzione. Con il quarto, ed ultimo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, nonché omessa motivazione (art. 100 codice di procedura civile, art.12 disposizioni leggi generali, art. 2721 codice civile e art.36 Costituzione). La ricorrente censura la decisione adottata dal Tribunale in ordine alla ritenuta inattendibilità della teste OR. La sentenza impugnata, in buona sostanza, si era disattender limitata a liquidare la dichiarazione della teste OR con una apodittica affermazione di inattendibilità della teste, dovuta al legame di parentela con gli appellanti, omettendo qualsiasi precisione delle h motivazione in ordine alla deposizione stessa. 9 La prova della consegna di denaro alla DO (per importi notevolmente superiori a quelli dalla stessa riferiti) dei datori di lavoro. era stata raggiunta -secondo la ricorrente- in modo assolutamente preciso e rigoroso (v. deposizione teste Pezzarossa, che aveva parlato di consegne di denaro da parte della teste OR). I quattro motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro, sono fondati nei limiti appresso specificati. Il Tribunale non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che le mansioni svolte dalla DO fossero da inquadrare proprio nel II livello del contratto del commercio, anziché in un livello inferiore. Poiché su tale punto vi era stata una specifica censura dell'appellante, occorreva spiegare per quale ragione (anche al di là del contratto di formazione, nullo per mancanza di sottoscrizione delle parti) si riteneva corretto l'inquadramento in tale livello, sin dalla data dell'assunzione. Sul punto, l'unico accenno di motivazione contenuto nella sentenza impugnata riguarda la "assenza di prova in ordine al mutamento di mansioni nel corso del rapporto" (pag. 6 della decisione del 10 Tribunale). Ma questa argomentazione costituisce solo una motivazione apparente, mancando qualsiasi riferimento alla declaratoria contrattuale del livello rivendicato dalla DO, con riferimento alle mansioni effettivamente svolte. Per quanto riguarda la deposizione della teste OR, madre dei datori di lavoro, la decisione impugnata, nonostante un formale ossequio alla decisione della Corte Costituzionale n. 248 del 1974, finisce per considerare la stessa deposizione inattendibile solo per "l'evidente interesse all'esito della causa". Venuto meno per i parenti delle parti, a seguito della pronuncia sopra indicata, il divieto di testimoniare, stabilito dall'art. 247 codice di procedura civile, l'attendibilità di un teste non può essere esclusa, in difetto di ulteriori elementi che ne inficino la credibilità, per il solo fatto che egli sia legato da vincolo di parentela con una delle parti. Non avrebbe alcun senso, in caso contrario, l'eliminazione del divieto stesso. Ciò non toglie, naturalmente, che il vincolo di parentela possa, in concorso con ogni altro utile elemento, essere considerato, ai fini della verifica della maggiore minore 11 attendibilità delle deposizioni stesse (Cass. 18 aprile 1994 n. 3651). Evidentemente, i giudici di appello hanno, in questo caso, confuso la capacità a testimoniare con la valutazione dell'attendibilità del testimoniare, già previsto dall'art. 247 codice di procedura civile. La prima, ai sensi dell'art. 246 codice di procedura civile, dipende da un interesse giuridico (e non di mero fatto, quale potrebbe essere quello della teste ora ricordata) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, la seconda riguarda, invece, la veridicità della testimonianza che il giudice deve valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e la della dichiarazione, le possibilicompletezza contraddizioni), e di carattere soggettivo (la credibilità delle dichiarazioni, in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite). Il Tribunale non si è attenuto a tali principi, quando ha aprioristicamente ritenuto che la testimonianza della OR non fosse connotata da quella rigorosità, richiesta per la prova di 12 pagamenti superiori a quelli ammessi dalla lavoratrice, solo per "l'evidente interesse all'esito della causa". Il ricorso deve pertanto essere accolto, la sentenza impugnata cassata, con rinvio ad altro giudice che procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza бел impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Lecce anche per le spese. Баиль Così deciso in Roma, il 5 marzo 2001. IL CONSIGLIERE EST. PRESIDENTE Лини ю рещній Phille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D A , S 0 oggi, 22 MAG 2001 1 S O 3 L . 3 A L T T 5 , O R IL CANCELLIEREN . Z B A A I ' S O I N N E L D E P L 3 S E A 7 I D T - N S I I 8 - G S O 1 O P N 1 E M A S I D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A S I G L E E D L R E O D 13