Sentenza 9 gennaio 2015
Massime • 1
Non sussiste la causa di giustificazione dello stato di necessità quando l'imputato può sottrarsi dalla costrizione a violare la legge mediante ricorso all'autorità, cui va chiesta tutela. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la configurabilità dello stato di necessità pur provenendo la costrizione a violare la legge da un ispettore di polizia giudiziaria, potendo in tal caso l'imputato rivolgersi ad altre istituzioni pubbliche aventi compiti di tutela del cittadino).
Commentari • 2
- 1. Art. 54 - Stato di necessitàhttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurazione di una causa di giustificazione, l'imputato è gravato da un mero onere di allegazione, essendo tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze altrimenti ignoti che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione invocata; ove tale onere di allegazione sia positivamente adempiuto dall'imputato, l'onere di dimostrare la non configurabilità della causa di giustificazione invocata grava sulla parte pubblica e, nei casi in cui residui il dubbio sull'esistenza di essa, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione perché il fatto …
Leggi di più… - 2. Lo stato di necessità: approfondimento e casiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 11 novembre 2022
Art. 54 CP – Stato di necessità Non è punibile chi commette il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall' altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l' ha costretta a commetterlo Indice La ratio fondamentale dell' Art. 54 CP L' Art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2015, n. 15167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15167 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 09/01/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 40
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - est. Consigliere - N. 13845/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI TO, N. IL 02/11/1983;
BA LE, N. IL 05/06/1970;
avverso la sentenza n. 211/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 11/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M.G. Fodaroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso dello SE ed il rigetto del ricorso del TA.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato quella pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Udine, con la quale OS OA è stato giudicato autore della cessione di un modico quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, quale campione di prova, a TA AL;
autore, con SE LT della cessione al predetto TA di 99,46 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, e TA AL è stato giudicato responsabile sia dell'acquisto dell'indicato campione di prova che di essersi accordato per la consegna presso l'esercizio pubblico da lui gestito dei già menzionati 99,46 grammi di cocaina, consegna stabilita per il 1 luglio 2007.
2. La vicenda oggetto del presente procedimento - secondo quanto concordemente ricostruito dai giudici di merito e non contestato dagli odierni ricorrenti SE LT e TA AL - si inserisce nel contesto dei rapporti instauratisi tra quest'ultimo, gestore di una pluralità di esercizi pubblici e gravato di precedenti penali, e l'ispettore di polizia giudiziaria AR (nelle sentenze non ne viene indicato il nome di battesimo), in servizio a Legnano Sabbiadoro. Il AR aveva indotto il TA, prospettandogli in caso di rifiuto provvedimenti punitivi per il suo esercizio commerciale, a collaborare perché egli potesse eseguire un intervento repressivo in materia di stupefacenti;
in ragione di ciò il TA nel giugno del 2007 si era rivolto a tale ON, che in passato gli era stato indicato come possibile fornitore di sostanza stupefacente, il quale gli consegnava un campione di cocaina, che egli a sua volta dava al AR. Su indicazione di questi il TA iniziava una trattativa con il predetto ON per l'acquisto di 200 grammi di cocaina, che sarebbe stata disponibile nella notte del 1 luglio 2007. Il TA si recava allora in commissariato ove riceveva dal AR indicazioni sulle modalità dell'operazione: la cessione sarebbe dovuta avvenire nel piazzale antistante il locale gestito dal TA medesimo e che quando tutto sarebbe stato pronto egli avrebbe dovuto passarsi una mano sulla testa come segnale convenzionale e portarsi all'interno del locale con la scusa di andare a prendere i soldi del corrispettivo. I poliziotti avrebbero approfittato di tale momento per intervenire eseguire il controllo.
Lo sviluppo dell'operazione aveva seguito le modalità programmate dal AR, sicché erano stati tratti in arresto il OS e l'SE ed era stata rinvenuta sostanza stupefacente. Tuttavia, l'annotazione di servizio che dava conto dell'operazione la descriveva in termini non veritieri, omettendo di dare conto del coinvolgimento del TA.
3. La Corte di Appello ha convenuto con il primo giudice in ordine alla sussistenza dei reati ascritti in particolare all'SE e al TA. Quanto al primo, il Collegio distrettuale ha respinto la tesi difensiva per la quale l'imputato non ebbe nella vicenda alcun ruolo attivo e fu inconsapevole dell'oggetto della trattativa;
ha escluso che fosse integrata la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7 T.U. Stup.; ha reputato congruo alla gravità dei fatti e alla personalità dell'imputato il trattamento sanzionatorio definito in primo grado.
Quanto al TA, la Corte di Appello non ha ritenuto condivisibile la prospettazione difensiva per la quale il fatto verificatosi il 1.7.2007 non integra reato per mancanza di offensività in concreto della condotta, posto che lo scopo perseguito dal TA era quello di far sequestrare lo stupefacente alla polizia;
ha escluso che fosse integrata la scriminante della legittima difesa o quella dello stato di necessità; ha infine confermato il trattamento sanzionatorio.
3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione SE LT (alias RB EN) a mezzo del difensore di fiducia, avv. Maurizio Mazzarella.
3.1. Con unico motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 7 T.U. Stup..
Rileva il ricorrente che dagli atti si evince che l'imputato ebbe a collaborare con la Procura di Udine permettendo alla stessa di individuare le altre persone coinvolte nel traffico di stupefacenti.
4. Ricorre per cassazione personalmente TA SS, deducendo con un primo motivo violazione di legge in relazione all'art. 54 c.p. e vizio motivazionale. Ad avviso dell'esponente la condotta tenuta risulta non punibile ai sensi dell'art. 54 c.p., comma 3, per aver commesso il fatto a causa dell'altrui minaccia,
sicché sarebbe esclusa la colpevolezza del soggetto autore della condotta, della quale deve rispondere l'autore della minaccia. Minaccia che è stata attuale ed assolutamente grave, tale da incidere significativamente sulla capacità di autodeterminazione del TA. Ritiene non convincente la tesi dei giudici di merito secondo la quale il pericolo del danno grave alla persona sarebbe stato altrimenti evitabile segnalando le condotte illecite della AR ai suoi superiori. Sostiene l'esponente che ove si accedesse a tale tesi il soggetto vittima di intimidazione avrebbe sempre in ogni caso la possibilità di denunciare il comportamento illecito dell'autore delle minacce e quindi non si dovrebbe mai riconoscere l'esistenza dell'esimente in questione. Peraltro, quanto ritenuto dalla Corte di appello non corrisponde neppure alla reale situazione di fatto, posto che l'imputato segnalò il comportamento illecito Dott. AR al collega dello stesso Dottor Gaetano Ezio. Inoltre quand'anche egli avesse fatto la segnalazione menzionata dai giudici di merito non per questo sarebbe stato scongiurato il pericolo di chiusura del pubblico esercizio da parte del AR, anzi esso si sarebbe certamente concretizzato.
Con un secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 49 c.p.. Rimarca che la condotta addebitata al TA non aveva altro fine se non quello di assicurare alla giustizia persone in grado di reperire la sostanza stupefacente e al contempo di sottrarre la stessa al mercato illecito. Sin dall'inizio della trattativa intrapresa con il ON l'autorità di pubblica sicurezza era a conoscenza di tutte le circostanze della successiva traditio. Lamenta che i giudici di merito abbiano operato una valutazione dell'offensività ex ante e non ex post, come pure richiesto dalla concezione realistica del reato;
quest'ultima avrebbe concluso per la inoffensività del fatto, perché nessun concreto rischio ha mai corso la salute pubblica.
Peraltro, aggiunge l'esponente, anche a ritenere diversamente, e quindi a svolgere un giudizio ex ante, poiché l'inidoneità dell'azione va verificata nell'ottica del soggetto agente e al momento della condotta, va esclusa l'offensività del fatto perché il TA aveva piena consapevolezza della inidoneità della propria azione a porre in pericolo il bene tutelato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso proposto nell'interesse dell'SE è aspecifico e pertanto inammissibile.
La Corte di appello ha rigettato l'istanza di concessione dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7 T.U. Stup. evidenziando che l'imputato non aveva ammesso le proprie responsabilità ne' fatto riferimento ad altri soggetti coinvolti nell'operazione, tanto da addurre la casualità dell'incontro con il OS e la sua presenza ai fatti. A fronte di ciò il ricorrente formula una generica affermazione, che non prende in considerazione la motivazione resa dalla Corte distrettuale e non risulta neppure documentata. Ne deriva, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
6. Il ricorso proposto dal TA è infondato.
6.1. In primo luogo, a fronte della propensione del ricorrente di intendere la previsione di cui all'art. 54 c.p., comma 3, quasi alla stregua di una fattispecie scriminante dai tratti divergenti da quella delineata dai commi precedenti, è opportuno puntualizzare che la disposizione in parola trova la propria ragion d'essere non nella necessità di edificare una particolare forma di stato di necessità in presenza di minaccia altrui, ma in quella di prevedere la punibilità dell'autore della minaccia per il fatto commesso dalla persona minacciata.
Pertanto, l'esser stato determinato a commettere il reato per l'altrui minaccia esclude l'antigiuridicità (e non la colpevolezza, non trattandosi di una scusante) solo a condizione che ricorrano i plurimi elementi costitutivi della fattispecie scriminante. Deve quindi trattarsi di una minaccia di un pericolo attuale di un danno grave alla propria persona o alla altrui, pericolo non volontariamente causato e non evitabile se non con la commissione dell'illecito di cui trattasi, il quale, infine, deve essere proporzionato al pericolo.
Orbene, il ricorrente contesta il giudizio di merito che ha ritenuto l'altrimenti evitabilità del pericolo rappresentato dalla chiusura dell'esercizio. Tralasciando - perché argomento non trattato dalla sentenza impugnata - la disamina della gravita di un pericolo che, attenendo alla sfera lavorativa ed economica richiederebbe di essere colto nel più ampio contesto delle condizioni di vita e reddituali dell'autore del fatto che invoca la scriminante in parola, va rilevato in via di principio che questa Corte ha ripetutamente escluso che possa sussistere la causa di giustificazione dello stato di necessità quando il soggetto possa sottrarsi alla costrizione a violare la legge facendo ricorso all'autorità, cui va chiesta tutela (Sez. 5, n. 4903 del 23/04/1997 - dep. 23/05/1997, PG in proc Montalto, Rv. 208134; Sez. 5, n. 8855 del 30/01/2004 - dep. 27/02/2004, Messana, Rv. 228755). Il principio va ribadito anche per l'ipotesi che il pericolo sia determinato da soggetto che svolge funzioni di pubblica tutela, poiché tale evenienza non preclude il ricorso all'autorità, rappresentata da una pluralità di istituzioni. Ne consegue, che solo quando le condizioni concrete siano state tali da precludere il fruttuoso ricorso a qualsiasi istituzione pubblica avente compiti di tutela del cittadino potrebbe delinearsi il requisito in esame. Evenienza che certamente non si è verificata nel caso in esame.
Tanto evidenzia anche l'infondatezza del rilievo difensivo secondo il quale non sarebbe stato tenuto conto della segnalazione fatta ad altro funzionario della Polizia di Stato. Peraltro, si tratta di una circostanza affermata in contraddizione con quanto ritenuto dal giudice di primo grado, che pur richiama le dichiarazioni del Gaetano;
segnalazione che neppure il ricorrente prospetta come vera e propria denuncia.
Ciò posto, va ribadito che il giudizio in ordine alla altrimenti (in)evitabilità del pericolo costituisce valutazione di merito, sindacabile in sede di legittimità solo ove presenti manifesta illogicità o contraddittorietà rispetto ai dati processuali. Sotto tal profilo, il ritenere evitabile il pericolo attraverso la tempestiva denuncia del comportamento tenuto dal AR non incorre in alcuno dei vizi motivazionali lamentati dal ricorrente.
6.2. Parimenti infondata è l'evocazione della inoffensività del fatto commesso dal TA. È noto che il principio di offensività può essere riguardato da due punti di vista: come criterio guida per il legislatore e come ausilio per l'interprete nella valutazione della tipicità di una determinata condotta. Inteso come criterio guida per l'interprete onde valutare la tipicità della condotta, esso impone di accertare se, al di là della formale aderenza del fatto alla norma, la condotta risulti effettivamente lesiva del bene giuridico protetto dalla norma: non solo quindi "nullum crimen sine lege" ma anche "nullum crimen sine iniuria".
Le Sezioni unite (Sez. U, n. 28605 del 24/04/2008, Di Salvia, Rv. 239921) insegnano che "la condotta è "inoffensiva" soltanto se il bene tutelato non è stato leso o messo in pericolo anche in grado minimo (irrilevante, infatti, è a tal fine il grado dell'offesa). Con precipuo riferimento ai reati in materia di stupefacenti, l'inidoneità dell'azione va valutata unicamente avuto riguardo ai beni oggetto della tutela penale, individuabili in quelli della salute pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico e della salvaguardia delle giovani generazioni (Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998 - dep. 21/09/1998, Kremi, Rv. 211073).
Pertanto, indiscussa la capacità drogante dello stupefacente oggetto della condotta ascritta agli odierni ricorrenti, l'offensività della medesima - che come rettamente affermato dai giudici di merito sussiste anche in caso di sola messa in pericolo - va valutata alla luce dei ricordati beni giuridici. Orbene, è da escludere che un'operazione illecita come quella che vide la partecipazione del TA debba essere posta sul medesimo piano di un'operazione antidroga conforme alle prescrizioni di cui all'art. 97 T.U. Stup.. Le cautele che tale disposizione prevede sono finalizzate ad evitare che dietro lo schermo di attività investigative possano concretizzarsi comportamenti illeciti, che determinino una vietata circolazione di sostanza stupefacente.
Vale rammentare che il giudizio in ordine alla offensività della condotta va formulato nei termini della c.d. prognosi postuma a base totale, ovvero ponendosi sul piano temporale da una prospettiva anteriore rispetto alla commissione del reato e sul piano cognitivo tenendo conto di tutte le circostanze conosciute e conoscibili dall'agente al momento dell'azione. In ragione di ciò si è affermato che la circostanza che gli organi investigativi, attraverso indagini continue e accurate, riescano a monitorare e tenere sotto controllo la dinamica dell'azione criminosa che si protrae nel tempo, non vale di per sè a rendere la stessa inidonea ed inadeguata ai fini dell'art. 49 c.p., comma 2.
Ciò in quanto l'azione può stimarsi inidonea se, in concreto, si manifesti assolutamente inadeguata ed inefficiente ai fini della realizzazione del proposito criminoso. Tale i inidoneità va stabilita facendo riferimento all'inefficacia assoluta, intrinseca ed originaria degli atti stessi a produrre, sotto il profilo esclusivamente potenziale, l'evento consumativo e deve essere apprezzata con giudizio ex ante, onde l'inadeguatezza non può essere tale che in sè per sè, indipendentemente da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto (Sez. 6, n. 36699 del 06/06/2008 - dep. 24/09/2008, Tortoioli, Rv. 241400; in tal senso già Cass. S.U. 30/4/1983, Bandinelli).
Orbene, il carattere illecito dell'operazione esclude che l'accordo raggiunto con i fornitori dello stupefacente e l'acquisto del medesimo fosse assolutamente inidoneo a produrre, sotto il profilo esclusivamente potenziale, l'evento consumativo consistente nella circolazione della droga ad opera di uno qualsiasi dei partecipanti all'illecito accordo.
7. In conclusione, il ricorso proposto nell'interesse del TA va rigettato e questi va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso di SE LT e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
rigetta il ricorso di TA AL e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2015