Sentenza 11 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2003, n. 3549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3549 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
0 3549 /03 IN NO DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto dichiarazione giudi SEZIONE PRIMA CIVILE zvale di faternità Osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 9752/02 Consigliere Cron. 8140 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 21/11/02 Rel. Consigliere - Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA ZOCCOLANTE MARCO, elettivamente (*) VIA F. DE SANCTIS 15, presso l'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSTINO SARTORELLI, giusta procura a margine del ricorso;
ora in Vicele Medaglie d'oro, 157- ricorrente
contro
FUSCO MARIA, nella qualità di esercente la potestà IL minore MARTINA ZENBIDE FUSCO, sulla figlia elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 1, presso l'avvocato VIRGILIO GAITO, che la rappresenta e2002 2128 difende, giusta procura a margine del controricorso;
-1- - controricorrente avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 11/10/01(N. 12/04). – udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2002 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PELLEGRINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato GAITO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza n. 17/2001 del 19-2-2001 il Tribunale per i minorenni de L'Aquila dichiarava Zoccolante Marco padre della minore FU MA IL DE nata a [...] il [...] da FU MA Carmela Pia. A seguito dell'impugnazione proposta dallo Zoccolante, la Corte d'Appello de L'Aquila, con la decisione in esame, rigettava il gravame, confermando la dichiarazione giudiziale di paternità in questione. Sosteneva, in particolare, la Corte territoriale che: a) correttamente il giudizio era stato introdotto con atto di citazione;
b) che non vi era stata alcuna violazione nel giudizio di primo grado dell'art. 115 c.p.c., in ordine all'invito da parte del Presidente del Tribunale all'attrice di formulare istanze istruttorie;
c) che la deposizione della teste in corso di causa era da ritenersi valida pur in assenza di prestazioni di giuramento;
d) nel merito, che "già gli elementi di prova testimoniale sono da soli sufficienti per l'affermazione di paternità certa dell'appellante, ed essi acquistano maggior determinante valore probatorio per l'ingiustificato rifiuto dello Zoccolante di sottoporsi alla disposta prova del DNA". Ricorre per cassazione, con quattro motivi, lo Zoccolante;
resiste con controricorso la FU. Il ricorrente ha altresì depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 50 bis, 70, 158, 737 c.p.c., 38 disp. att., 274 c.c., e relativo difetto di motivazione, per non avere i giudici territoriali correttamente esaminato la richiesta di declaratoria della nullità del procedimento e della sentenza per violazione delle norme attinenti alla riserva di collegialità e non avere considerato che, nel caso di specie, l'attività istruttoria in primo grado è stata svolta dal solo Presidente del Tribunale per i minorenni, senza alcun intervento del Collegio. Si aggiunge che in nessuna fase di giudizio di primo grado le eQ parti del P.M. sono comparsi davanti al Tribunale in Camera di Consiglio, nonostante l'atto introduttivo sia stato una citazione e non un ricorso. B Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 251 c.p.c. e 2697 c.c., e relativo difetto di motivazione, in quanto nel giudizio di primo grado, all'udienza di discussione del 23-11- 1999, il Presidente del Tribunale dei minori ha invitato l'attrice a formulare richieste istruttorie, senza che in precedenza la difesa della stessa avesse dedotto alcun mezzo istruttorio. Si aggiunge che nel caso dell'escussione della teste DA EL la stessa non aveva, prima della deposizione, prestato giuramento, con conseguente mancanza di rilievo probatorio delle sue dichiarazioni. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 30 Cost., e relativo difetto di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto "decisivo" il rifiuto dell'odierno ricorrente di sottoporsi all'esame del DNA. Con il quarto motivo, infine, si deduce la violazione degli artt. 269 e 2697 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., e relativo assoluto difetto di motivazione, essendo stata del tutto omessa “la motivazione del convincimento circa la giustezza delle valutazioni operate dai primi giudici", senza valutare "il materiale istruttorio nel suo complesso". Si sottolinea, in proposito, che "nelle carte processuali non vi è prova di rapporti tra le parti, di qualsiasi natura, all'epoca del concepimento". Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze. Con riferimento al primo motivo deve osservarsi che correttamente, nell'ambito della procedura camerale di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c., il Presidente del collegio, per quanto previsto specificamente dal terzo comma dell'art. 736 c.p.c., senza designare altro giudice, ha assunto informazioni e svolto attività istruttoria in virtù del potere discrezionale spettantegli in proposito. Né assolutamente ciò può ritenersi in contrasto con la tipica situazione di contraddittorio quale conseguente ad un giudizio, come quello in esame, correttamente instauratosi a seguito di un atto introduttivo avente la forma della citazione anziché del ricorso (sul punto, Cass. n. 10 377/97). dell'espletamento dei mezzi di prova ad opera non dell'intero collegio integrato dai membri specializzati ma dal solo Presidente (come anche dal solo giudice istruttore), essendo questi chiamato allo svolgimento di funzione procedimentali proprie (sul punto Cass. n. 11935/2001). Quanto già detto conduce ad un giudizio di infondatezza anche del secondo motivo, tra l'altro, privo di rilievo per l'ulteriore doglianza riguardante l'invalidità della prova testimoniale a seguito dell'omessa prestazione del relativo giuramento: secondo, infatti, l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte sul punto, pienamente condivisibile, l'omessa prestazione del giuramento non comporta nullità della prova testimoniale, non essendo tale nullità prevista dalla legge e non costituendo comunque il giuramento un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo cui l'atto è diretto. Non meritevoli di accoglimento sono, altresì, il terzo e il quarto motivo: la facoltà di non sottoporsi all'esame del DNA, come già sostenuto da questa Corte, è legittima ma ciò non impedisce che il relativo rifiuto sia considerato come elemento probatorio da parte del giudice di merito;
nel caso in esame, correttamente, dunque, la Corte territoriale ha, nell'ambito del proprio potere valutativo- discrezionale, ritenuto rilevante ai fini della decisione tale circostanza. Infine, più che sufficientemente motivata è l'impugnata decisione, sulla base di argomentazioni logiche da cui è agevole desumere l'iter decisionale, per cui ogni ulteriore esame delle risultanze processuali non è ovviamente consentito nella presente sede di legittimità. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della presente fase che liquida in complessivi € 1.600, 00, di cui € 100,00 per spese. In Roma, il 21-11-2002 Il Presidente L'estensore Be fВи 0/2 ENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ė diritti CORTE SUPREMS DICASS Pri Se Depuertass 11 MCR. IL CA AF AL CANCELLIGNE IC Secuenre Marxalap