Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6378
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Sentenza 8 maggio 2001

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In tema di prelazione agraria, la trasmissione del preliminare di compravendita assieme alla lettera raccomandata, con la quale il proprietario del fondo offerto in vendita deve comunicare al coltivatore la proposta di alienazione, è imposta nell'esclusivo interesse del coltivatore stesso, per consentirgli di valutare meglio la convenienza o meno del diritto di prelazione, per cui, quando il proprietario abbia comunicato al coltivatore la proposta di alienazione senza l'osservanza di tutti gli adempimenti posti dall'art. 8 della legge n. 817 del 1971, la manifestazione di volontà del coltivatore di volersi avvalere della prelazione, accettando incondizionatamente la proposta, pur rendendosi conto della sua non completa conformità alla suddetta norma, ne sana ogni eventuale irregolarità e determina il concreto esercizio del diritto di prelazione, con la conseguenza per il prelazionante dell'obbligo di pagamento del prezzo entro il termine previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, e con la preclusione all'esercizio del riscatto nel caso in cui sia incorso nella decadenza dalla prelazione per inosservanza delle relative disposizioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6378
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6378
    Data del deposito : 8 maggio 2001

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