Sentenza 8 maggio 2001
Massime • 1
In tema di prelazione agraria, la trasmissione del preliminare di compravendita assieme alla lettera raccomandata, con la quale il proprietario del fondo offerto in vendita deve comunicare al coltivatore la proposta di alienazione, è imposta nell'esclusivo interesse del coltivatore stesso, per consentirgli di valutare meglio la convenienza o meno del diritto di prelazione, per cui, quando il proprietario abbia comunicato al coltivatore la proposta di alienazione senza l'osservanza di tutti gli adempimenti posti dall'art. 8 della legge n. 817 del 1971, la manifestazione di volontà del coltivatore di volersi avvalere della prelazione, accettando incondizionatamente la proposta, pur rendendosi conto della sua non completa conformità alla suddetta norma, ne sana ogni eventuale irregolarità e determina il concreto esercizio del diritto di prelazione, con la conseguenza per il prelazionante dell'obbligo di pagamento del prezzo entro il termine previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, e con la preclusione all'esercizio del riscatto nel caso in cui sia incorso nella decadenza dalla prelazione per inosservanza delle relative disposizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/05/2001, n. 6378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6378 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2001 |
Testo completo
M. REP CA1-6 378 / 0 1 IN NONE DEL POPOLO ITAU ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Esercizio della prelazione e SEZIONE TERZA CIVILE riscatto agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19431/98 · Presidente Dott. Vittorio DUVA - Consigliere Dott. Ugo FAVARA Cron. 14233 Consigliere Dott. Ennio MALZONE - Rep. 2301. -Consigliere FINOCCHIARO Dott. Mario - Ud. 20/12/00 Rel. Consigliere CALABRESE Dott. Donato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. Босо sul ricorso proposto da: per diritti L. 1 1 8 MCC 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORALLO MATTEO, IL CANCELLIERE DORA 1, presso lo studio dell'avvocato M ATHENA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE LORIZIO, difeso dagli avvocati ONOFRIO TRIGGIANI, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio DOMENICO BELLANTUONO, giusta delega in atti;
dal Sig.Fi - ricorrente per irit MNG. 2001
contro
IL CANCELLIERE MERCANTE MICHELE, D'ALESSIO MARIA FILOMENA, LATORRE FILIPPO, MERCANTE MARIA, elettivamente domiciliati in CORTE SUPREMA DI CASSA JONE UFFICIO COPIE ROMA VIA MONTE FIORE 22, presso lo studio dell'avvocato Richiesta copia studio NICOLA MANCINO, dal Sig. RENZO CUONZO, difesi dall'avvocato per diritti L. 600 1 8 MAG 2001 2000 giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE 2115 controricorrenti 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COFIE avverso la sentenza n. 657/98 della Corte d'Appello di Rilasciata copia legale al Sig. CUARO BARI, Sezione Terza Civile, emessa il 27/05/98 e per diritti LAL000+3 depositata il 19/06/98 (R.G. 478/96); 4L CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/00 dal Consigliere Dott. Donato CANCELLERIA CALABRESE;
udito 1'Avvocato Vania ROMANO (per delega Avv. N. MANCINO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI, che CANCELLERIA ha concluso per la inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12.2.1991 il Tribunale di Bari ac- coglieva la domanda di riscatto proposta da CO Kr TE nei confronti di D'LE RI NA e Mer- cante RI, alle quali era stato venduto da Laterza CANCELLERIAN AR con rogito per Notar D'Agosto del 30.5.1988 il contradaCarbonara-Bari, fondo rustico in agro di "Chiurlia", in catasto alla partita 2805, foglio 66, DE55961 particelle 163, 108 e 164, esteso ha 0.88 (are 88), CANCELLERI condotto in affitto dal CO. La Corte d'Appello di Bari con sentenza del 16.6.1993 dichiarava nulla detta decisione, rimettendo le parti innanzi allo stesso Tribunale per DI ITTI l'integrazione del contraddittorio di RC EL 2 e LA PP, mariti delle convenute appellanti, che erano in regime di comunione legale e come tali li- tisconsorti necessari. Il Tribunale, adito in riassunzione, con sentenza del 6.4.1996 accoglieva la domanda di riscatto. RC EL, D'LE RI NA, LA PP e RC RI proponevano appello avversO tale sentenza, in particolare deducendo la decadenza di CO TE dall'esercizio del diritto di riscatto per tardività della relativa richiesta e che il CO era decaduto anche dall'esercizio della prelazione, non avendo corrisposto il prezzo entro tre mesi dalla noti- fica del preliminare di vendita. Nel contraddittorio delle parti, la Corte d'appello dky di Bari con sentenza del 19.7.1998 accoglieva il grava- me, sia con riferimento alla decadenza dall'esercizio del diritto di prelazione da parte di CO TE che a quella dall'esercizio del diritto di riscatto. Avverso questa sentenza il CO ha proposto ri- for cassazion corso sulla base di due motivi. Å sulla AN resistito con controricorso RC EL, D'LE RI NA, LA PP e RC RI. Le parti hanno inoltre depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Col primo motivo si denuncia violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 8 1. n. 590/1965, in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia dichiarato esso CO decaduto dall'esercizio del diritto di prelazione per My il mancato versamento del prezzo nel termine di tre mesi decorrenti dal trentesimo giorno fr | dalla notifica del preliminare di vendita. Rileva che la venditrice aveva dichiarato nel preliminare una estensione di tre aratri e mezzo, misura locale pari a 110 are, così lasciando intendere che occorrevano 70 milioni di lire per acquistare il fondo;
poi aveva af- fermato che il fondo aveva la estensione di are 85, quando in catasto era indicata la misura di are 85.25; infine aveva stipulato l'atto pubblico con l'indicazione della estensione di are 88. Adduce, quin- di, che, in presenza di una ridda di estensioni, che facevano oscillare il prezzo di parecchi milioni, aveva chiesto la misurazione del fondo e che, in presenza del rifiuto della venditrice alla misurazione, non poteva essere ritenuta la sua decadenza dall'esercizio del di- ritto di prelazione, per cui egli aveva correttamente esercitato il diritto di riscatto, non avendo, appunto, la venditrice consentito l'esercizio del diritto di prelazione, per via del mancato rispetto degli elementi necessari a detto esercizio. 4 Il motivo non può trovare accoglimento. La Corte territoriale barese ha dato adeguatamente conto della propria decisione avuto riguardo al compor- tamento tenuto dal CO, il quale, da un lato, ac- cettò la proposta di alienazione fattagli dalla pro- prietaria del fondo senza riserve e, dall'altro, venne al dovere di correttezza e buona fede "giocando" meno evidentissimo errore materiale (l'indicazione, su un nel contratto preliminare, di tre "aratri" e mezzo, e non di due e mezzo), per sottrarsi all'obbligo del pa- gamento del prezzo, O, comunque, di procrastinare nel tempo il suo adempimento. E' stato invero osservato che, nell'accettare senza riserve la proposta di alienazione, il CO aveva, apertis verbis, dichiarato la sua volontà di provvedere al pagamento della somma in relazione all'estensione di ha 0.86, così come risultante dalla lettera di risposta del 30.1.1988. Anche l'odierna critica del ricorrente - e cioè che non può essere accolta la proposizione pur esposta dal- la Corte di merito circa l'accettazione incondizionata del preliminare di vendita notificato, per via del pa- lese mancato rispetto da parte della venditrice degli elementi necessari che potessero consentire l'esercizio del diritto di prelazione trova congrua risposta nel- - 5 la motivazione della sentenza, considerandosi difatti che esso ricorrente, quale affittuario da molti anni del fondo della Laterza, ben conosceva il terreno, per pratica quotidiana e continuata nel tempo, sicché, ine- vitabilmente, era perfettamente al corrente della sua precisa estensione in are (od "aratri"), per giunta as- sai modesta. E del resto il diritto di prelazione fu dal CO esercitato, nella specie, proprio in relazione al fondo da lui condotto, vale a dire al fondo rustico sito in Carbonara-Bari, contrada Chiurlia, in catasto al foglio 66, particelle 163-108-164. M: 7 L'accettazione quindi "senza riserve" della propo- sta di alienazione determinava, come con adeguata moti- vazione ritenuto dalla Corte ildi merito, concreto esercizio della prelazione, con l'obbligo del pagamento del prezzo, secondo l'indirizzo di questa Corte regola- trice, che vuole che la manifestazione di volontà del coltivatore di volersi avvalere della prelazione accet- la proposta, pur rendendosi tando incondizionatamente conto della sua non completa conformità alla norma dell'art. 8 1.n. 590/1965 [in riferimento, nel caso di specie, alla esatta indicazione -dal CO, nella sua qualità, certamente, come rilevato, conosciuta della estensione del fondo offerto in vendita, ovvero degli 6 "aratri" di cui si componeva] ne sana ogni eventuale irregolarità e determina il concreto esercizio del di- ritto di prelazione, con conseguenza per il prelazio- nante dell'obbligo di pagamento del prezzo entro il termine previsto dallo stesso art. 8 (sentt. n. 2039/1994, n. 4472/1991, n. 8585/1987). E ciò, in linea con la finalità che impone la trasmissione del prelimi- nare di vendita, che è quella di consentire al coltiva- tore di valutare meglio la convenienza o meno del di- ritto di prelazione, sicché, esercitandolo, valuta che la proposta gli va comunque bene. Non mancavano d'altronde - come in concreto rile- der - elementi obiettivi per la de- va la Corte di merito terminazione della somma da pagare, posto che il prezzo era stato convenuto a misura (L. 20.000.000 ad aratro) ed il CO conosceva la superficie del fondo, essen- done l'affittuario, ed in tale veste, in ogni caso, era di già nella condizione di meglio misurarla, sì da es- sere il prezzo da pagare comunque agevolmente determi- nabile attraverso un semplice calcolo. le' DA altro, ancorché abbia ritenuto sufficiente il detto "dato negativo", la Corte di merito, con una mo- tivazione allargata ad ogni altro aspetto, ha conside- come osservato in premessa - il compor- rato altresì tamento avuto dal CO non conforme alle regole del- 7 la correttezza e della buona fede (ex artt. 1175 e 1366 c.c.), rilevando a tal proposito che il prelazionante, - appunto - la assoluta conoscenza della reale attesa estensione del terreno da lui da molto tempo coltivato, sin dal primo momento fu in grado di rendersi conto che l'indicazione, nel contratto preliminare, di tre aratri come, d'altronde, venne e mezzo, e non di due e mezzo chiarito dalla lettera di accompagnamento spedita con- testualmente alla convenzione privata - fu il frutto di un mero, evidentissimo errore materiale. sussistenza di una ' stata negata peraltro la "ridda di cifre" (in pratica la "ridda di estensioni" E M lamentata in ricorso), osservandosi, nella stessa otti- ca, che la precisazione fatta nel preliminare circa la l'esborso del eventuale differenza cui commisurare prezzo, e di cui si dette poi atto nel rogito, era ele- - invero di un rapporto nor- mento che, nell'ambito non poteva determi- malmente ispirato alla correttezza, e, meno che mai, giustificare nare incertezze l'inadempimento, atteso che tale differenza fu soltanto di 2 are (88 e non 86). La Corte ha al contempo pure escluso la necessità - quale pretesa dal Coral- di una misurazione del fondo lo dal momento che il "vivace scambio" di corrispon- denza tra questi e la Laterza consentiva di cogliere 8 l'esigenza della proprietaria di vendere il fondo con- ei dunque, data la conoscenza dotta dall'affittuario, che il CO aveva della reale estensione del fondo. - le denunciate vio- - in definitiva Non sussistono e corretta motivazione ad- lazioni, stante l'esaustiva a quo, senza che, di conseguenza, dotta dal giudice valga ad integrare vizio giuridico o motivazionale esa- minabile dal giudice di legittimità la diversa valuta- zione che dei fatti processuali parte ricorrente ritie- ne debba invece darsi. Col secondo mezzo si denuncia violazione e falsa 102 e 354 c.p.c., in riferi- applicazione degli artt. mento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. Censurando l'impugnata sentenza per avere la Corte ritenuto inam- рег missibile, e comunque rigettato, la domanda di riscatto di esso CO perché questo era stato esercitato, nel termine di decadenza, nei confronti di alcuni e non di tutti gli acquirenti del fondo, il ricorrente deduce che, una volta integrato il contraddittorio nei con- - come era avvenuto fronti dei litisconsorti necessari -1 nessuna decadenza dall'esercizio nel caso in esame del diritto di riscatto si verifica. Questo motivo è, a sua svolta, inammissibile. ove una sentenza (0 E' consolidato principio che, un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte auto- 9 nomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le cen- sure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. E' sufficiente, pertanto, che sia respinta la cen- sura relativa anche ad una sola delle dette ragioni (o che non formi oggetto anche una sola delle dette ragio- ni) perché divengano inammissibili, per difetto di in- teresse, le censure avverso le altre ragioni. Ore, nella specie, i giudici di merito hanno posto a fondamento della raggiunta conclusione, due autonome rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se a sorreg- gere il loro dictum [di rigetto della pretesa del Co- rallo]: a)la decadenza di questi dal diritto di prela- prezzo nel prescritto termine zione perché non pagò il di tre mesi e b) ugualmente la decadenza dello stesso dal diritto di riscatto essendo questo stato esercita- to, nel termine di decadenza, nei confronti di alcuni e non di tutti gli acquirenti. Accertata, dunque, come sopra, in sede di rigetto del primo motivo di ricorso, la fondatezza della prima ratio decidendi, è evidente l'inammissibilità - per ca- 10 renza di interesse (cfr. art. 100 c.p.c.) - del secondo motivo di ricorso, ora in esame, atteso che anche nella ipotesi dovesse ritenersi la fondatezza degli argomenti in esso svolti, la sentenza gravata rimarrebbe ferma in forza dell'altra ratio (la prima), di cui si è dimo- strata la correttezza. risultato infondato in ogni 67000 totalmente sua parte, il proposto ricorso deve rigettarsi, compen- Pertanto, 3112000 sandosi tra le parti per giusti motivi le spese di que- sto giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e di- chiara inammissibile il secondo motivo%;B compensa le spese del giudizio di Cassazione. ( Così deciso, il 20.12.2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Vitons Duva Jonato Calabrese 10 CANCELLIERE C1 Giovanni TA the Depositata in Cancelleria 130 R A T 8 MAG. 201 E Oggi, lì IL CANCELLIERE -- ROMA Giovanni TA A Di M the ३२४०० 11