Sentenza 27 aprile 2000
Massime • 1
Il ricorso che lo straniero può proporre, ai sensi dell'art.13, comma 8, del D.L.G. 25 luglio 1998 n.286, avverso il decreto di espulsione emesso nei di lui confronti dal prefetto, dà luogo all'instaurarsi di un procedimento di natura civilistica, come è dimostrato non solo dal richiamo agli artt.737 e seguenti del codice di procedura civile, contenuto nel successivo comma 9 dello stesso art.13, ma anche dalla disciplina dettata dall'art.13 bis del citato D.L.G. n. 286/1998, introdotto dal D.L.G. 13 aprile 1999 n.113, ove si dispone che il pretore (ora tribunale), fissa l'udienza in camera di consiglio con decreto steso in calce al ricorso, il quale viene quindi notificato, a cura della cancelleria, all'autorità che ha disposto l'espulsione, cui compete la facoltà di partecipare alla procedura camerale personalmente o a mezzo di funzionari delegati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2000, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 27/04/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 3156
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 48468/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) KE IN n. il 17.04.1968
avverso ordinanza del 19.10.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge;
O S S E R V A
Con ordinanza del 19.10.1999, il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava la richiesta di riabilitazione presentata da LE BL in relazione alla sentenza di condanna a cinque anni di reclusione e lire 5.000.000 di multa per il delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, pronunciata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza del 26.1.1999, rilevando che mancava la condizione delle effettiva e costante buona condotta. La condannata ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza sul rilievo che il giudice di merito aveva indebitamente ritenuto insussistente il requisito della buona condotta.
Il ricorso non ha fondamento, in quanto l'ordinanza impugnata è sorretta da una esauriente e congrua valutazione degli elementi disponibili.
Il tribunale ha accertato che la condannata, nel richiedere l'iscrizione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano per il praticantato legale, in data 14.11.1997 ha dichiarato falsamente di non avere subito condanne penali e che è stato allegato all'istanza un certificato del casellario giudiziale da cui risultava che la donna era incensurata. Sulla base di tale dato il tribunale ha osservato che le mendaci dichiarazioni dell'LE corrispondono ad una precisa ipotesi di reato e, in ogni caso, costituiscono indubbiamente un comportamento illecito, che esclude la sussistenza della effettiva e costante buona condotta richiesta per la concessione della riabilitazione.
Pertanto, poiché l'ordinanza impugnata è immune dai vizi logici e giuridici denunciati dal ricorrente, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2000