Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2025, n. 37346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37346 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
GI RA DR IL
ZI ER TO TI
IO UN
REPUBBLICA ITALIANA
37346-25
In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
-Presidente-
- Relatore -
Sent. 1158 sez. C:C. - 18/09/2025 R.G.N. 18689/2025
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
SENTENZA
TO DA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 13-05-2025 del Tribunale di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IO UN;
In caso di diffusione del presente provvedimento amatiere in genere
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IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO NA Mani
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 aprile 2025, il G.I.P. del Tribunale di Brescia rigettava, per difetto di gravità indiziaria, la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere proposta dal P.M. nei confronti di DA TO, indagato dei delitti di cui agli art. 81, 609 bis, comma 1, 609 ter, comma 1 n. 1 e comma 2 cod. pen. (capo 1) e 609 quinquies, commi 2 e 4 cod. pen. (capo 2); fatti asseritamente commessi in Flero in data anteriore e prossima al mese di febbraio 2025 in danno della figlia di sei anni dell'indagato, IO TO.
2. Con ordinanza del 13 maggio 2025, il Tribunale del Riesame di Brescia, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M., applicava nei confronti del TO la misura della custodia cautelare in carcere.
3. Avverso l'ordinanza del Tribunale lombardo, TO, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
3.1. Con il primo, la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione al giudizio sui gravi indizi di colpevolezza, evidenziando che, come era stato già rimarcato dal G.I.P., l'audizione protetta della piccola IO (peraltro non escussa in incidente probatorio) non è stata fatta precedere, così come previsto dalla Carta di Noto, da un accertamento circa l'idoneità a testimoniare sui fatti di causa, a ciò aggiungendosi che, di per sé, la mera ripetizione degli accadimenti a più persone non può essere affatto ritenuta una conferma dell'attendibilità della minore.
3.2. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura di massimo rigore, rilevandosi in proposito che difetterebbe nel caso di specie il requisito dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione, non avendo il Tribunale adeguatamente considerato talune circostanze significative, ossia il fatto che TO, affetto da un disturbo psico-affettivo e da lieve ritardo mentale, è attualmente degente in una struttura psichiatrica di media assistenza e non ne sono previste le dimissioni a breve termine, come pure è rimasto ignorato il fatto che la figlia è stata collocata in una struttura protetta, con provvedimento convalidato dal Tribunale per i minorenni di Brescia, che ha sospeso il padre dalla responsabilità genitoriale. Tali elementi, osserva la difesa, avrebbero dovuto indurre i giudici del riesame quantomeno a optare per misure meno afflittive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure sulla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza sono infondate, mentre, nei termini di seguito esposti, è meritevole di accoglimento la doglianza sul grado delle esigenze cautelari e sulla scelta della misura custodiale.
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1. Iniziando dal primo motivo di ricorso, deve ritenersi che la valutazione sulla gravità indiziaria operata dai giudici dell'impugnazione cautelare non presenta profili di illogicità o di incoerenza argomentativa rilevabili in questa sede. Occorre a tal proposito richiamare il costante orientamento di questa Corte (ex multis cfr. Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, [...]), secondo cui la nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale. Al fine dell'adozione della misura è infatti sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato" in ordine ai reati addebitati. Pertanto, tali indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 cod. proc. pen., ed è per questa ragione che l'art. 273 comma 1 bis cod. proc. pen. richiama l'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi. Quanto ai limiti del sindacato di legittimità, deve essere ribadito (sul punto cfr. Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013 Rv. 255460) che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità deve rimanere quindi "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate;
in altri termini, l'ordinamento non conferisce alla Corte alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, in ciò rientrando anche l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura, nonché al tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è perciò circoscritto al solo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, ovvero: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente
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significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo dell'atto impugnato.
1.1. Alla luce di tali condivise premesse ermeneutiche, occorre dunque ribadire che il giudizio sulla gravità indiziaria formulato dal Tribunale del Riesame non presta il fianco a censure di irragionevolezza. E invero, nel superare in maniera critica le contrarie argomentazioni del G.I.P., secondo cui l'attendibilità della persona offesa non poteva ritenersi adeguatamente accertata, il Tribunale del Riesame ha innanzitutto rimarcato la coerenza del racconto della piccola IO, la quale, in distinti e successivi momenti, dapprima alle maestre, poi alla madre e quindi in sede di audizione protetta, ha parlato in modo sufficientemente circostanziato delle condotte subite dal padre, enucleando in particolare quattro episodi, descritti nel loro nucleo essenziale sostanzialmente negli stessi termini, senza rilevanti sbavature e senza inutili enfatizzazioni. Del resto, le espressioni usate dalla minore ("patatina", "cosino", "pisello", "la lingua di fuori") e le stesse descrizioni dei fatti da parte della giovanissima dichiarante evocavano chiaramente esperienze realmente vissute. In tal senso, la ripetizione della medesima narrazione è stata ragionevolmente ritenuta sintomatica dell'impermeabilità della minore a fattori esterni, tanto più ove si consideri che la genesi della rivelazione risulta spontanea, essendo avvenuta al cospetto delle insegnanti, senza che vi fossero suggerimenti o elementi condizionanti, essendo anzi significativo che, in prossimità della rivelazione, le insegnanti avevano notato un mutamento comportamentale di IO, segno del suo disagio. Nell'ottica dei riscontri, oltre alle dichiarazioni de relato delle insegnanti, è stato inoltre valorizzato, in maniera non illogica, un episodio riferito dalla madre della vittima, la quale ha riferito che, in un'occasione, il padre aveva affidato alla figlia il suo cellulare, mentre stava trasmettendo un filmato pornografico, essendo tale approccio tutt'altro che protettivo e in linea con gli abusi contestati. Alla luce di tali rilievi, a differenza di quanto sostenuto dal G.I.P., i giudici del riesame, almeno per quanto concerne questa fase e pur rimarcando l'opportunità di procedere a incidente probatorio, hanno ritenuto non dirimente il mancato approfondimento tecnico circa la capacità a testimoniare della minore, in assenza di concreti elementi da cui desumere che la piccola IO non fosse in grado di deporre.
1.2. In definitiva, fermo restando, ovviamente, che le contrarie deduzioni sollevate nel ricorso ben potranno essere approfondite e ulteriormente sviluppate, anche a livello probatorio, nel prosieguo del procedimento penale tuttora in corso, deve ribadirsi che, per quanto in questa sede rileva, la valutazione indiziaria compiuta dal giudici del riesame, in quanto sorretta da argomentazioni razionali, non presta il fianco alle censure difensive, che invero sollecitano un differente apprezzamento di merito, che non può trovare ingresso in questa sede.
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2. Passando al secondo motivo, concernente il profilo cautelare, devono ritenersi in parte fondate le obiezioni difensive, nei limiti di seguito esposti.
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Se invero possono senz'altro condividersi i rilievi del Tribunale del Riesame circa la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati, in ragione della frequenza delle condotte illecite postevdal padre in danno della figlia, in un contesto peraltro connotato dalla dimostrata inettitudine della madre a proteggere la minore, tuttavia non può sottacersi che la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta oggettivamente carente rispetto al profilo della scelta della misura da adottare. Pur avendo infatti ricordato il carattere relativo della presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere alla luce della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 265 del 7-21 luglio 2010, il Tribunale ha sostanzialmente omesso di confrontarsi con due elementi fattuali segnalati dalla difesa, ossia il ricovero di TO, affetto da un disturbo psico-affettivo e da lieve ritardo mentale, in una struttura psichiatrica di media assistenza, e il collocamento della persona offesa in una struttura protetta, con provvedimento convalidato dal Tribunale per i minorenni di Brescia, che ha sospeso l'imputato dalla responsabilità genitoriale. Orbene, i giudici del riesame si sono limitati a qualificare come "irrilevanti" tali circostanze che tuttavia, per quanto non definitive, non possono ritenersi del tutto neutre ai fini del giudizio sul grado di sussistenza del quadro cautelare, anche nell'ottica di presidi cautelari eventualmente meno afflittivi (custodiali e non), dovendosi in particolare ribadire, quanto alle misure custodiali, l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, [...]), secondo cui, in tema di misure cautelari personali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. può essere ritenuta quando, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso e alla personalità dell'indagato, sia possibile prevedere ragionevolmente che lo stesso si sottrarrà all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio all'uopo individuato, essendo peraltro eventuali violazioni delle prescrizioni eventualmente correlate efficacemente fronteggiabili con i meccanismi di controllo elettronico a distanza.
3. In definitiva, in presenza di una sostanziale lacuna argomentativa circa la spiegazione delle ragioni che, in concreto, sarebbero ostative all'applicazione di una misura meno afflittiva (custodiale o non custodiale) di quella di massimo rigore, l'ordinanza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio sulla scelta della misura, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale del Riesame di Brescia, mentre il ricorso di TO va disatteso nel resto.
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P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al punto relativo alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia competente ex art.
309, comma 7, cod. proc. pen. Così deciso il 18.09.2025
Il consigliere estensore IO UN
Il Presidente GI RA
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Depositata in Cancelleria
Oggi,
17 WOV. 2025
IL FUNZIONARIO AR
NA DR
Il Presidente