Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2014, n. 13878
CASS
Sentenza 5 marzo 2014

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Nel giudizio di cassazione è rilevabile di ufficio la nullità sopravvenuta della sentenza impugnata nel punto relativo al trattamento sanzionatorio, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma attinente alla determinazione della pena. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio, rimettendo al giudice del merito ex art. 2 cod. pen. la quantificazione della pena, in ragione della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità del trattamento sanzionatorio introdotto per le cosiddette "droghe leggere" dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, che ha determinato la reviviscenza anche per tali droghe dell'originario trattamento sanzionatorio di cui al d.P.R. 9.10.1990, n. 309, più favorevole in considerazione dei relativi limiti edittali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2014, n. 13878
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13878
    Data del deposito : 5 marzo 2014

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