Sentenza 11 luglio 2008
Massime • 1
In tema di reclami concernenti il potere disciplinare dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare (art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000) spiega effetti sulla validità del provvedimento adottato solo quando sia stata pregiudicata la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi, e resta assorbita dalle comunicazioni eventualmente date al proposto "in limine" dell'udienza disciplinare dal consiglio di disciplina, davanti al quale la convocazione può avvenire in qualsiasi momento, anche "ad horas".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/07/2008, n. 35562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35562 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
35562 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 62 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 11/07/2008
SENTENZA
N. 2231/08
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. BARDOVAGNI PAOLO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott.SIOTTO MARIA CRISTINA
"1 N. 005523/2008 2.Dott.ROMBOLA' MARCELLO
11 3. Dott. CASSANO MARGHERITA
4. Dott. PIRACCINI PAOLA 11
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 26/06/1954 1) FI SALVATORE
avverso ORDINANZA del 22/01/2008
di SANTA MARIA CAPUA VETERE GIUD. SORVEGLIANZA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
ROMBOLA' MARCELLO diesss if oyes del dorsoодять Delehage,che be lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. w
Ricorreva personalmente per cassazione il detenuto, lamentando specificamente la violazione del citato art. 81 del regolamento penitenziario. Chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato.
Nel suo parere scritto il PG chiedeva il rigetto del ricorso, citando il precedente in materia costituito dalla sentenza della S.C. n. 41700 del 21/11/01 (sez. I, Camerino).
Il ricorso va rigettato. Correttamente il PG presso la S.C. cita la sentenza Camerino di questa I sez., che già nel 2001 aveva specificamente affrontato il tema in questione risolvendolo nel senso che l'intero complesso di formalità previsto dalla normativa regolamentare in materia (ivi compreso l'art. 81 del dpr n. 230/2000) è finalizzato ad assicurare il rispetto del principio fondamentale stabilito dalla norma primaria (l'art. 38.2. della legge, per cui "nessuna sanzione può essere inflitta se non ... dopo la contestazione all'interessato, il quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe"). Ne segue che non ogni inosservanza delle previsioni regolamentari costituisce causa di invalidità della procedura, ma soltanto quella che si risolva nella mancanza di una puntuale contestazione dell'addebito o in una menomazione della facoltà di esporre al consiglio le proprie difese. Quanto alla previa contestazione da parte del direttore (concepita dalla norma regolamentare come semplice informazione di garanzia circa gli estremi dell'incolpazione e la facoltà di esporre di persona le proprie difese), la sua omissione incide soltanto quando abbia pregiudicato la conoscenza del fatto addebitato o l'esplicazione dei diritti difensivi e resta assorbita dalle comunicazioni che ben possono essere date al proposito, in limine, dal consiglio di disciplina. Né può sostenersi che la preventiva informazione valga ad assicurare un termine per predisporre la difesa;
infatti la comunicazione davanti al consiglio può avvenire in qualsiasi momento, anche ad horas, ed i termini introdotti dall'art 81 dpr n. 230/00, innovando la precedente disciplina, hanno funzione acceleratoria e non dilatoria. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
Pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 11/7/08
DEPOSITATA
✓ cons.cons. est IN CANCELLERIA
Il Presidente Bр. Валикого орі 1 7 SET. 2008
NCELLIERE