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Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 14394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14394 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT RI GI ON, nato a [...] il giorno 29/5/1961 rappresentato ed assistito dall’avv. Francesco Colonna Venisti - di fiducia avverso la sentenza in data 4/10/2024 della Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito il difensore del ricorrente, avv. Francesco Colonna Venisti, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 4 ottobre 2024 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma Penale Sent. Sez. 2 Num. 14394 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 11/03/2026 della sentenza in data 28 giugno 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, ha: - riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e specifica;
- riqualificato ai sensi dell’art. 648 cod. pen. la sola condotta avente ad oggetto l’autoveicolo Fiat Panda Cross tg. FK708GT; - rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato e revocato le pene accessorie in precedenza applicate;
- confermato nel resto la sentenza di primo grado con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, era stata affermata la penale responsabilità di RI GI ON TT in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 648-bis cod. pen. relativamente ad altri due autoveicoli (una Nissan Qashqai ed una Fiat Punto) di provenienza furtiva dai quali venivano smontati parti meccaniche ed accessori. I fatti-reato in contestazione risultano accertati in data 21 febbraio 2019. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648-bis e 648 cod. pen. nonché in relazione alla mancata applicazione dell’art. 56 cod. pen. Dopo avere precisato che l’imputato ha formalmente rinunciato ad avanzare una richiesta di assoluzione, la difesa del ricorrente evidenzia che non è emerso alcun elemento probatorio che indichi il compimento di una attività finalizzata ad ostacolare concretamente l’identificazione dei beni essendosi l’azione fermata alla ricezione dei beni di provenienza furtiva. Ne conseguirebbe che l’imputato non avrebbe posto in essere alcuna azione finalizzata a rimettere i beni nel ciclo produttivo e da ciò ne deriverebbe che al più l’azione compiuta potrebbe configurarsi come un mero tentativo di riciclaggio. Secondo la difesa tale tesi troverebbe conforto nel fatto che la Corte territoriale in relazione all’autoveicolo Fiat Panda tg. FK708GT, veicolo che seppure ancora integro aveva subito l’asportazione del cilindretto di accensione e della plancia inferiore sinistra che ospitava uno spinotto di diagnosi, ha ritenuto di riqualificare l’originaria contestazione di riciclaggio nel reato di ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Si è già detto che l’imputato non contesta di avere ricevuto i beni di provenienza furtiva. In via del tutto preliminare deve poi essere solo essere aggiunto che, quanto ai veicoli Nissan Qashqai e Fiat Punto di cui alle imputazioni, l’imputato non aveva contestato nell’atto di appello di avere provveduto allo smontaggio dei predetti veicoli onde riutilizzarne le 2 componenti così ottenute (v. pag. 3 della sentenza di appello e pag. 3 del relativo atto di gravame) con la conseguenza che si limita a riproporre in questa sede di legittimità la tesi secondo la quale per la configurabilità del reato di riciclaggio relativo ai veicoli sopra indicati (non è in contestazione la già ritenuta ricettazione del terzo veicolo Fiat Panda) non basterebbe il mero smontaggio degli accessori e dei componenti meccanici ma occorrerebbe una nuova immissione dei beni ricevuti nel ciclo produttivo, quale ad esempio il montaggio su altri autoveicoli successivamente posti in vendita. La questione di diritto che deve essere esaminata da questa Corte non può allora che essere ricondotta alla verifica del “se” una operazione di smontaggio di una bene di pacifica provenienza delittuosa, senza che i pezzi oggetto di separazione rispetto alla struttura originaria del bene siano immessi nuovamente in circolazione (ad esempio attraverso la cessione a terzi o il montaggio su altri autoveicoli) possa configurare il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. o, al più, un mero tentativo di riciclaggio. Occorre ancora aggiungere, al fine di una corretta ricostruzione della condotta dell’imputato, che il TT non è stato sorpreso dai Carabinieri nell’atto di smontare i veicoli ma che all’atto dell’intervento degli stessi il veicolo Nissan Qashqai è stato rinvenuto come quasi totalmente smontato, mentre il motore della Fiat Punto (veicolo denunciato a sua volta come rubato) è stato rinvenuto a sé stante e l’identificazione della provenienza di detto propulsore è stata accertata solo a seguito di accertamenti condotti presso la casa produttrice. Osserva il Collegio che quanto alla richiesta riqualificazione della condotta come ricettazione, questa Corte ha già avuto modo di osservare, con argomentazioni che si condividono e ribadiscono, che: «… il delitto di riciclaggio si differenzia da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione, laddove la ricettazione è connotata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto (cfr. Sez. 2, n. 3044 del 11/12/2024, dep. 2025, De Francesco, Rv. 287488 – 01; Sez. 2, n. 4853 del 16/12/2022, dep. 2023, Natale, Rv. 284437; Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamé, Rv. 270302; Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra, Rv. 257982; Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, Berlingeri, Rv. 265379; Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257205; Sez. 2, n. 35828 del 09/05/2012, Acciaio, Rv. 253890). Ciò posto, occorre considerare che per realizzare la condotta di riciclaggio, non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo ostacolata (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369); difatti l'art. 648-bis cod. pen. è strutturato come una norma penale a più fattispecie in quanto prevede tre condotte di riciclaggio che sono costituite dalla «sostituzione» o dal «trasferimento» del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti da delitto (non colposo) o, ancora, dal «compimento di altre operazioni» - ipotesi residuale 3 "innominata" diretta a evitare vuoti di tutela – in relazione ai predetti proventi riciclabili. Tutte e tre tali condotte sono ulteriormente tipicizzate dal comune requisito del dover essere realizzate «in modo da ostacolare l'identificazione della [...] provenienza delittuosa» dei predetti proventi, il quale rivela anche chiaramente l'interesse tutelato dalla norma (Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Pepe, Rv. 285909-01). Sul tema è poi opportuno precisare che, essendo il riciclaggio un reato a forma libera, non si richiede necessariamente per la punibilità della condotta che l'attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici, e tantomeno un “trasferimento” del bene stesso (situazione che ben può essere ricondotta anche ad una nuova immissione del bene nel ciclo produttivo o commerciale), potendo la condotta punibile essere posta in essere anche attraverso azioni semplicemente dirette ad ostacolare l'origine delittuosa del bene senza la modificazione dello stesso. Del resto, il dato testuale dell’art. 648-bis cod. pen. consente di verificare come le condotte di “sostituzione”, “trasferimento” non solo sono messe in alternativa tra loro ma sono anche poste in alternativa con quella relativa al compimento “di altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione” della loro provenienza delittuosa. Quanto appena affermato rende del tutto infondata la tesi difensiva secondo la quale per configurare l’attività di riciclaggio sarebbe comunque necessaria una nuova immissione del bene di provenienza delittuosa nel circuito produttivo. Per il resto occorre poi ricordare che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire, con un principio che anche l'odierno Collegio condivide e ritiene di ribadire, che «Integra l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio anche il mero smontaggio di singoli pezzi, pur privi di codice identificativo, di un bene mobile registrato, come un ciclomotore, di provenienza delittuosa, rientrando tale condotta nella nozione normativa di operazione adatta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene» (Sez. 2, n. 12766 del 11/03/2011, Spagnolo, Rv. 249678 – 01). E’, infine, consapevole il Collegio che esiste una controversia nella giurisprudenza di legittimità circa la possibilità di poter configurare il tentativo del reato di riciclaggio, ma osserva che la questione di diritto è completamente estranea rispetto alla fattispecie in esame non essendo questo il caso in cui l’imputato sia stato sorpreso nell’atto di smontare un veicolo o, ancora, in procinto di sostituire o di trasferire il bene, ciò in quanto i beni diversi dal veicolo Fiat Panda, trovata ancora quasi totalmente integra (pag. 7 della sentenza di appello) erano “già” stati completamente disassemblati o comunque separati dai beni oggetto dei furti. 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa 4 nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5
preso atto che si è proceduto con trattazione in pubblica udienza alla presenza delle parti, a seguito di richiesta delle stesse, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito il difensore del ricorrente, avv. Francesco Colonna Venisti, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 4 ottobre 2024 la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma Penale Sent. Sez. 2 Num. 14394 Anno 2026 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 11/03/2026 della sentenza in data 28 giugno 2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città, ha: - riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e specifica;
- riqualificato ai sensi dell’art. 648 cod. pen. la sola condotta avente ad oggetto l’autoveicolo Fiat Panda Cross tg. FK708GT; - rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato e revocato le pene accessorie in precedenza applicate;
- confermato nel resto la sentenza di primo grado con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, era stata affermata la penale responsabilità di RI GI ON TT in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 648-bis cod. pen. relativamente ad altri due autoveicoli (una Nissan Qashqai ed una Fiat Punto) di provenienza furtiva dai quali venivano smontati parti meccaniche ed accessori. I fatti-reato in contestazione risultano accertati in data 21 febbraio 2019. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 648-bis e 648 cod. pen. nonché in relazione alla mancata applicazione dell’art. 56 cod. pen. Dopo avere precisato che l’imputato ha formalmente rinunciato ad avanzare una richiesta di assoluzione, la difesa del ricorrente evidenzia che non è emerso alcun elemento probatorio che indichi il compimento di una attività finalizzata ad ostacolare concretamente l’identificazione dei beni essendosi l’azione fermata alla ricezione dei beni di provenienza furtiva. Ne conseguirebbe che l’imputato non avrebbe posto in essere alcuna azione finalizzata a rimettere i beni nel ciclo produttivo e da ciò ne deriverebbe che al più l’azione compiuta potrebbe configurarsi come un mero tentativo di riciclaggio. Secondo la difesa tale tesi troverebbe conforto nel fatto che la Corte territoriale in relazione all’autoveicolo Fiat Panda tg. FK708GT, veicolo che seppure ancora integro aveva subito l’asportazione del cilindretto di accensione e della plancia inferiore sinistra che ospitava uno spinotto di diagnosi, ha ritenuto di riqualificare l’originaria contestazione di riciclaggio nel reato di ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Si è già detto che l’imputato non contesta di avere ricevuto i beni di provenienza furtiva. In via del tutto preliminare deve poi essere solo essere aggiunto che, quanto ai veicoli Nissan Qashqai e Fiat Punto di cui alle imputazioni, l’imputato non aveva contestato nell’atto di appello di avere provveduto allo smontaggio dei predetti veicoli onde riutilizzarne le 2 componenti così ottenute (v. pag. 3 della sentenza di appello e pag. 3 del relativo atto di gravame) con la conseguenza che si limita a riproporre in questa sede di legittimità la tesi secondo la quale per la configurabilità del reato di riciclaggio relativo ai veicoli sopra indicati (non è in contestazione la già ritenuta ricettazione del terzo veicolo Fiat Panda) non basterebbe il mero smontaggio degli accessori e dei componenti meccanici ma occorrerebbe una nuova immissione dei beni ricevuti nel ciclo produttivo, quale ad esempio il montaggio su altri autoveicoli successivamente posti in vendita. La questione di diritto che deve essere esaminata da questa Corte non può allora che essere ricondotta alla verifica del “se” una operazione di smontaggio di una bene di pacifica provenienza delittuosa, senza che i pezzi oggetto di separazione rispetto alla struttura originaria del bene siano immessi nuovamente in circolazione (ad esempio attraverso la cessione a terzi o il montaggio su altri autoveicoli) possa configurare il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. o, al più, un mero tentativo di riciclaggio. Occorre ancora aggiungere, al fine di una corretta ricostruzione della condotta dell’imputato, che il TT non è stato sorpreso dai Carabinieri nell’atto di smontare i veicoli ma che all’atto dell’intervento degli stessi il veicolo Nissan Qashqai è stato rinvenuto come quasi totalmente smontato, mentre il motore della Fiat Punto (veicolo denunciato a sua volta come rubato) è stato rinvenuto a sé stante e l’identificazione della provenienza di detto propulsore è stata accertata solo a seguito di accertamenti condotti presso la casa produttrice. Osserva il Collegio che quanto alla richiesta riqualificazione della condotta come ricettazione, questa Corte ha già avuto modo di osservare, con argomentazioni che si condividono e ribadiscono, che: «… il delitto di riciclaggio si differenzia da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione, laddove la ricettazione è connotata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto (cfr. Sez. 2, n. 3044 del 11/12/2024, dep. 2025, De Francesco, Rv. 287488 – 01; Sez. 2, n. 4853 del 16/12/2022, dep. 2023, Natale, Rv. 284437; Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamé, Rv. 270302; Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra, Rv. 257982; Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, Berlingeri, Rv. 265379; Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257205; Sez. 2, n. 35828 del 09/05/2012, Acciaio, Rv. 253890). Ciò posto, occorre considerare che per realizzare la condotta di riciclaggio, non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni provento di reato, ma è sufficiente anche che essa sia solo ostacolata (Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015, Steinhauslin, Rv. 264369); difatti l'art. 648-bis cod. pen. è strutturato come una norma penale a più fattispecie in quanto prevede tre condotte di riciclaggio che sono costituite dalla «sostituzione» o dal «trasferimento» del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti da delitto (non colposo) o, ancora, dal «compimento di altre operazioni» - ipotesi residuale 3 "innominata" diretta a evitare vuoti di tutela – in relazione ai predetti proventi riciclabili. Tutte e tre tali condotte sono ulteriormente tipicizzate dal comune requisito del dover essere realizzate «in modo da ostacolare l'identificazione della [...] provenienza delittuosa» dei predetti proventi, il quale rivela anche chiaramente l'interesse tutelato dalla norma (Sez. 2, n. 6586 del 11/01/2024, Pepe, Rv. 285909-01). Sul tema è poi opportuno precisare che, essendo il riciclaggio un reato a forma libera, non si richiede necessariamente per la punibilità della condotta che l'attività abbia comunque comportato una trasformazione del bene o dei suoi elementi identificativi tipici, e tantomeno un “trasferimento” del bene stesso (situazione che ben può essere ricondotta anche ad una nuova immissione del bene nel ciclo produttivo o commerciale), potendo la condotta punibile essere posta in essere anche attraverso azioni semplicemente dirette ad ostacolare l'origine delittuosa del bene senza la modificazione dello stesso. Del resto, il dato testuale dell’art. 648-bis cod. pen. consente di verificare come le condotte di “sostituzione”, “trasferimento” non solo sono messe in alternativa tra loro ma sono anche poste in alternativa con quella relativa al compimento “di altre operazioni in modo da ostacolare l’identificazione” della loro provenienza delittuosa. Quanto appena affermato rende del tutto infondata la tesi difensiva secondo la quale per configurare l’attività di riciclaggio sarebbe comunque necessaria una nuova immissione del bene di provenienza delittuosa nel circuito produttivo. Per il resto occorre poi ricordare che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire, con un principio che anche l'odierno Collegio condivide e ritiene di ribadire, che «Integra l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio anche il mero smontaggio di singoli pezzi, pur privi di codice identificativo, di un bene mobile registrato, come un ciclomotore, di provenienza delittuosa, rientrando tale condotta nella nozione normativa di operazione adatta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene» (Sez. 2, n. 12766 del 11/03/2011, Spagnolo, Rv. 249678 – 01). E’, infine, consapevole il Collegio che esiste una controversia nella giurisprudenza di legittimità circa la possibilità di poter configurare il tentativo del reato di riciclaggio, ma osserva che la questione di diritto è completamente estranea rispetto alla fattispecie in esame non essendo questo il caso in cui l’imputato sia stato sorpreso nell’atto di smontare un veicolo o, ancora, in procinto di sostituire o di trasferire il bene, ciò in quanto i beni diversi dal veicolo Fiat Panda, trovata ancora quasi totalmente integra (pag. 7 della sentenza di appello) erano “già” stati completamente disassemblati o comunque separati dai beni oggetto dei furti. 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa 4 nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 11/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5