Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 14394
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Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 648-bis e 648 cod. pen. nonché alla mancata applicazione dell’art. 56 cod. pen.

    La Corte ritiene che il mero smontaggio di singoli pezzi di un bene mobile registrato di provenienza delittuosa integri l'elemento oggettivo del reato di riciclaggio, rientrando tale condotta nella nozione normativa di operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. La questione del tentativo di riciclaggio è estranea alla fattispecie in esame, in quanto i veicoli erano già stati completamente disassemblati o comunque separati dai beni oggetto dei furti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2026, n. 14394
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14394
    Data del deposito : 20 aprile 2026

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