CASS
Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2023, n. 20011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20011 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CE GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20011 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 07/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3 novembre 2021, indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto per motivi meramente processuali, in parziale riforma della decisione di primo grado: a) riqualificato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato a SE CE nella fattispecie di bancarotta documentale semplice, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine a tale reato perché estinto per intervenuta prescrizione;
b) ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti, ha rideterminato la pena principale in ordine ai residui reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta preferenziale in anni due di reclusione e la durata delle pene accessorie, ex art. 216, ult. comma, I. fall., in anni due. In particolare, allo CE - quale amministratore di fatto sino al 5 luglio 2010 e, poi, di diritto, sino alla data della dichiarazione di fallimento (12 aprile 2012), della M.D.S. s.r.I. - è stato attribuito di avere realizzato la distrazione del compendio aziendale della società attraverso un atto di vendita in favore di altra società M.D.S. Service s.r.I., società unipersonale con socio unico nel fratello dell'imputato, per un corrispettivo di 230.000 euro, nettamente inferiore al valore commerciale dei beni e, comunque, neppure conseguito, dal momento che solo una parte dell'importo (180.000 euro) aveva finito per costituire oggetto di un contratto di cessione di credito in favore di una società creditrice della M.D.S. s.r.I., la Top Car s.r.I., alla scopo di favorire quest'ultima (e, in relazione a quest'ultimo segmento dell'operazione, è stata ritenuta sussistente la bancarotta preferenziale). 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. SE Barbuto, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia alla contestata bancarotta per distrazione sia a quella preferenziale. Con sostanziale travisamento del quadro probatorio, la Corte territoriale avrebbe errato nel ravvisare gli estremi del reato di bancarotta distrattiva nella vendita di tutti i beni e delle attrezzature della M.D.S. s.r.l. in favore della società M.D.S. Service s.r.I., gestita dal fratello dell'imputato. Giungendo a tale conclusione, i Giudici d'appello avrebbero mancato di considerare che l'operazione di vendita si era resa necessaria data la grave carenza di liquidità che affliggeva la M.D.S. s.r.l. a fronte di costi di gestione sempre più imponenti, come confermato dall'affannosa ricerca di un finanziamento, di cui danno conto le testimonianze agli atti. In t 1 astratto, sostiene la difesa, l'unica condotta imputabile allo CE sarebbe quella relativa alla bancarotta preferenziale, dato che egli, come si evince dallo stesso capo d'imputazione, realizzava (mediante cessione di un credito che la MDS s.r.l. aveva maturato nei confronti della M.D.S. Service s.r.l. in forza della vendita di attrezzature e beni), un'operazione di pagamento preferenziale consistita nella datio in solutum di quel credito per un importo pari a euro 180.000, 00. Ciò che ha implicato, a parere della difesa, la quasi totale soddisfazione di uno dei creditori strategici della fallita. Benché la Corte non abbia messo in dubbio l'effettività della cessione del credito, e, dunque, la ricorrenza della bancarotta preferenziale, illogicamente non avrebbe considerato la contestata bancarotta distrattiva assorbita in quella preferenziale. Posta tale illogicità del percorso argomentativo dell'impugnata sentenza, e posta la violazione di legge, la difesa chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, essendo decorso il termine massimo di prescrizione relativo al reato di bancarotta preferenziale, l'unico a rilevare nel caso di specie, secondo la difesa. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione anche alla contestata distrazione di euro 50.000, sulla falsariga delle medesime argomentazioni sviluppate nel motivo sub 2.1. La Corte d'appello non avrebbe motivato in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non considerando come il dolo andasse escluso in vista sia dell'intento dello CE di riattivare il canale di fornitura delle autovetture da vendere, al fine di riprendere l'attività commerciale, sia della situazione personale dell'imputato nel periodo immediatamente successivo alla cessione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Pasquale Serrao D'Aquino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni in replica alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale. Considerato in diritto 1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Questa Corte ha da tempo puntualizzato che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di r13 fr 2 fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). Ciò posto, in disparte il tema dell'incongruità del prezzo - oggetto di contestazione, ma non affrontato dalla sentenza impugnata -, resta da considerare che l'operazione sopra descritta è, in effetti, scindibile in due condotte, naturalisticamente e giuridicamente distinte: prima della cessione pro soluto del credito avente ad oggetto una parte del corrispettivo della cessione, si colloca lo stesso trasferimento delle attività in favore di una società-specchio, gestita dal fratello dell'imputato e destinata a proseguire l'attività d'impresa, senza che una parte del corrispettivo sia mai stata versata. In questa prospettiva, sia la scomparsa dell'importo di 50.000 euro, sia il significato complessivo dell'operazione - di svuotamento della garanzia dei creditori - rendono del tutto razionale la conclusione della Corte d'appello, quanto al carattere distrattivo dell'operazione. Né occorre la dimostrazione, secondo quanto l'atto di impugnazione pretenderebbe, che la somma di 50.000 euro sia stata consegnata al ricorrente, dal momento che la fattispecie incriminatrice richiede l'atto depauperativo concretamente pericoloso per le ragioni dei creditori, ma non necessariamente la prova dell'arricchimento personale dell'autore della condotta. Il ricorrente contesta poi, in termini manifestamente infondati, la sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta preferenziale, invocando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'elemento soggettivo del reato del quale si tratta è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale;
ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale e il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (v., ad es., Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188 - 01). Tuttavia, proprio la parallela operazione distrattiva della quale s'è detto, dimostra in termini razionali che il fine non era quello di evitare il fallimento, cui la M.D.M. 3 s.r.l. era condannata, una volta ceduti i beni strumentali senza l'incasso di una parte significativa del corrispettivo, ma quello di continuare ad operare, per il tramite della nuova società, con il creditore favorito. La constatazione colloca l'argomento difensivo al di fuori dell'area dell'indicato orientamento giurisprudenziale. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Pasquale Serrao d'Aquino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20011 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: BIFULCO DANIELA Data Udienza: 07/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 3 novembre 2021, indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto per motivi meramente processuali, in parziale riforma della decisione di primo grado: a) riqualificato il delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato a SE CE nella fattispecie di bancarotta documentale semplice, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine a tale reato perché estinto per intervenuta prescrizione;
b) ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti, ha rideterminato la pena principale in ordine ai residui reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e di bancarotta preferenziale in anni due di reclusione e la durata delle pene accessorie, ex art. 216, ult. comma, I. fall., in anni due. In particolare, allo CE - quale amministratore di fatto sino al 5 luglio 2010 e, poi, di diritto, sino alla data della dichiarazione di fallimento (12 aprile 2012), della M.D.S. s.r.I. - è stato attribuito di avere realizzato la distrazione del compendio aziendale della società attraverso un atto di vendita in favore di altra società M.D.S. Service s.r.I., società unipersonale con socio unico nel fratello dell'imputato, per un corrispettivo di 230.000 euro, nettamente inferiore al valore commerciale dei beni e, comunque, neppure conseguito, dal momento che solo una parte dell'importo (180.000 euro) aveva finito per costituire oggetto di un contratto di cessione di credito in favore di una società creditrice della M.D.S. s.r.I., la Top Car s.r.I., alla scopo di favorire quest'ultima (e, in relazione a quest'ultimo segmento dell'operazione, è stata ritenuta sussistente la bancarotta preferenziale). 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. SE Barbuto, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia alla contestata bancarotta per distrazione sia a quella preferenziale. Con sostanziale travisamento del quadro probatorio, la Corte territoriale avrebbe errato nel ravvisare gli estremi del reato di bancarotta distrattiva nella vendita di tutti i beni e delle attrezzature della M.D.S. s.r.l. in favore della società M.D.S. Service s.r.I., gestita dal fratello dell'imputato. Giungendo a tale conclusione, i Giudici d'appello avrebbero mancato di considerare che l'operazione di vendita si era resa necessaria data la grave carenza di liquidità che affliggeva la M.D.S. s.r.l. a fronte di costi di gestione sempre più imponenti, come confermato dall'affannosa ricerca di un finanziamento, di cui danno conto le testimonianze agli atti. In t 1 astratto, sostiene la difesa, l'unica condotta imputabile allo CE sarebbe quella relativa alla bancarotta preferenziale, dato che egli, come si evince dallo stesso capo d'imputazione, realizzava (mediante cessione di un credito che la MDS s.r.l. aveva maturato nei confronti della M.D.S. Service s.r.l. in forza della vendita di attrezzature e beni), un'operazione di pagamento preferenziale consistita nella datio in solutum di quel credito per un importo pari a euro 180.000, 00. Ciò che ha implicato, a parere della difesa, la quasi totale soddisfazione di uno dei creditori strategici della fallita. Benché la Corte non abbia messo in dubbio l'effettività della cessione del credito, e, dunque, la ricorrenza della bancarotta preferenziale, illogicamente non avrebbe considerato la contestata bancarotta distrattiva assorbita in quella preferenziale. Posta tale illogicità del percorso argomentativo dell'impugnata sentenza, e posta la violazione di legge, la difesa chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, essendo decorso il termine massimo di prescrizione relativo al reato di bancarotta preferenziale, l'unico a rilevare nel caso di specie, secondo la difesa. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione anche alla contestata distrazione di euro 50.000, sulla falsariga delle medesime argomentazioni sviluppate nel motivo sub 2.1. La Corte d'appello non avrebbe motivato in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non considerando come il dolo andasse escluso in vista sia dell'intento dello CE di riattivare il canale di fornitura delle autovetture da vendere, al fine di riprendere l'attività commerciale, sia della situazione personale dell'imputato nel periodo immediatamente successivo alla cessione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott. Pasquale Serrao D'Aquino, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni in replica alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale. Considerato in diritto 1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Questa Corte ha da tempo puntualizzato che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di r13 fr 2 fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). Ciò posto, in disparte il tema dell'incongruità del prezzo - oggetto di contestazione, ma non affrontato dalla sentenza impugnata -, resta da considerare che l'operazione sopra descritta è, in effetti, scindibile in due condotte, naturalisticamente e giuridicamente distinte: prima della cessione pro soluto del credito avente ad oggetto una parte del corrispettivo della cessione, si colloca lo stesso trasferimento delle attività in favore di una società-specchio, gestita dal fratello dell'imputato e destinata a proseguire l'attività d'impresa, senza che una parte del corrispettivo sia mai stata versata. In questa prospettiva, sia la scomparsa dell'importo di 50.000 euro, sia il significato complessivo dell'operazione - di svuotamento della garanzia dei creditori - rendono del tutto razionale la conclusione della Corte d'appello, quanto al carattere distrattivo dell'operazione. Né occorre la dimostrazione, secondo quanto l'atto di impugnazione pretenderebbe, che la somma di 50.000 euro sia stata consegnata al ricorrente, dal momento che la fattispecie incriminatrice richiede l'atto depauperativo concretamente pericoloso per le ragioni dei creditori, ma non necessariamente la prova dell'arricchimento personale dell'autore della condotta. Il ricorrente contesta poi, in termini manifestamente infondati, la sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta preferenziale, invocando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'elemento soggettivo del reato del quale si tratta è costituito dal dolo specifico, consistente nella volontà di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualità di un danno per gli altri secondo lo schema del dolo eventuale;
ne consegue che tale finalità non è ravvisabile allorché il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale e il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile (v., ad es., Sez. 5, n. 54465 del 05/06/2018, M., Rv. 274188 - 01). Tuttavia, proprio la parallela operazione distrattiva della quale s'è detto, dimostra in termini razionali che il fine non era quello di evitare il fallimento, cui la M.D.M. 3 s.r.l. era condannata, una volta ceduti i beni strumentali senza l'incasso di una parte significativa del corrispettivo, ma quello di continuare ad operare, per il tramite della nuova società, con il creditore favorito. La constatazione colloca l'argomento difensivo al di fuori dell'area dell'indicato orientamento giurisprudenziale. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/02/2023