Sentenza 4 marzo 2010
Massime • 1
Il tardivo versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non rende configurabile, in relazione al reato di cui all'art. 2, comma primo bis, D.L. n. 463 del 1983, l'attenuante del risarcimento del danno, sia perché trattasi di versamento non spontaneo sia perché non necessariamente comprensivo degli interessi maturati e delle spese eventualmente sostenute dall'istituto per il recupero del credito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2010, n. 16483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16483 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 04/03/2010
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 483
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 40951/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AN, nata il [...];
Avverso la Sentenza Corte di Appello di Catania, emessa il 20/04/09;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Montagna Alfredo che ha concluso per Inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa in data 20/04/2009, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa, in data 10/04/08, appellata da NO AN, imputata del reato di cui al D.Lgs. n. 211 del 1994, art. 2, comma 1, (come contestato in atti) e condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa, pena sospesa.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare la ricorrente esponeva:
1. che la sentenza impugnata non era congruamente motivata, quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputata. La stessa, all'epoca dei fatti, non rivestiva la veste di socio accomandatario, con conseguente esclusione dalla rappresentanza legale della società medesima;
2. che andava ammessa la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai fini dell'acquisizione della documentazione attestante il recesso dalla carica di socio accomandatario, da parte di NO AN;
3. che andava applicata l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, essendo stato effettuato il pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali. La pena infinta andava contenuta nel minimo edittale e convertita in quella pecuniaria;
4. che la pena inflitta andava condonata, ex L. n. 241 del 2006;
5. che la decisione impugnata, comunque, non era congruamente motivate in ordine alle richieste subordinate, come sopra esposte. Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 04/03/2010, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La sentenza della Corte Territoriale - unitamente alla decisione di 1 grado;
i due provvedimenti si integrano a vicenda - ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
In particolare i giudici di merito hanno accertato che NO AN, quale rappresentante legale della società "Video Più" sas - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva omesso di versare all'Inps di Ragusa le ritenute previdenziali ed assistenziali operate nei confronti dei propri lavoratori occupati nel periodo Agosto 2004.
Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi del reato di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 1, e successive modifiche, come contestato in atti.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate, perché in contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dai giudici di merito.
Dette doglianze, peraltro - quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) - costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della disciplina di cui all'art. 606 c.p.p. (Giurisprudenza consolidata: Cass. Sez. Unite Sent. n. 6402 del 02/07/97, rv 207944; Cass. Sez. Unite Sent. n. 930 del 29/01/96, rv 203428; Cass. Sez. 1^ Sent. n. 5285 del 06/05/98, rv 210543; Cass. Sez. 5^ Sent. n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Cass. Sez. 5^ Ord.N. 13648 del 14/04/2006, rv 233381).
Ad abundantiam, si osserva:
a) che nel periodo relativo al mese di Agosto e Settembre 2004 (epoca in cui è stato commesso il reato de quo) NO AN rivestiva la veste, quale socio accomandatario, di rappresentante legale della società "Video Più" sas;
carica che l'imputata ha mantenuta ininterrottamente sino al 30/11/05;
b) che la censura inerente alla mancata acquisizione di ufficio, da parte della Corte di Appello di Catania, di documentazione attestante il recesso di NO AN, all'epoca dei fatti, dalla carica di socia accomandataria, oltre ad essere sostanzialmente generica, è infondata. Trattasi di richiesta istruttoria non necessaria ai fini del decidere, essendo stato già accertato che, nel periodo in esame, l'imputata rivestiva ancora la carica di rappresentante legale della società;
c) che il versamento tardivo delle somme dovute a titolo di contributi omessi (pagamento effettuato, secondo l'assunto difensivo, il 16/01/06) non integra l'attenuante del risarcimento danni, ex art.62 c.p., n. 6, sia perché trattasi di versamento non spontaneo;
sia perché non necessariamente comprensivo degli interessi maturati e delle eventuali spese sostenute dall'Istituto per il recupero del credito Conforme Cass. Sez. 3^ Sent. n. 47340 del 20/12/2007, rv 238616;
d) che le censure attinenti alla misura della pena ed alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, sono del tutto generiche;
e) che l'indulto ex L. n. 241 del 2006, va applicato - come già evidenziato dalla Corte Territoriale - in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 672 c.p.p.. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da NO AN con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010