Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2002, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 6 B e . l E a N 01 664 /02 n E e , N p 1 O 8 I a Z 9 m 1 A e - R t 1 T s i ( * s * NONE DEL POPOLO ITALIANO e F v i LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A f Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 23969/00 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere Cron. 4243 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud.25/10/01 Dott. Angelo SPIRITO · Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: liquidazione, in persona del IMPRESA ALBANI Srl in Liquidatore, AZIENDA AGRICOLA F.LLI BRESCIANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. GENOVESI 3, presso l'avvocato EUGENIO MERLINO, rappresentati e CRISTIANI, giusta difesi dall'avvocato CONTARDO procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
CONSORZIO PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato 2001 in ROMA, VIA L. LUCIANI 1, presso l'avvocato ALFREDO 2208 -1- CODACCI PISANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato AMBROGIO ROBECCHI MAJNARDI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente avverso l'ordinanza del Tribunale di PAVIA, depositata il 24/11/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Merlino con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Codacci PisaneLL che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi (n. 1189/97 e n. 1190/97) proposti ai sensi dell' art. 18 della legge n. 689 del 1981, successivamente riuniti, l' Impresa Albani s.r.l. in liquidazione e l' Azienda Agricola FrateLL BR proponevano opposizione dinanzi al Pretore di Pavia contro il verbale di accertamento loro notificato il 23 ottobre 1997 dal Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino per attività di escavazione abusiva e comunque non conforme al progetto autorizzato;
successivamente le stesso ricorrenti proponevano due distinte opposizioni (n. 1131/98 e n. 1132/98 ), anch' esse in seguito riunite, avverso l' ordinanza ingiunzione di pagamento loro notificata il 20 ottobre 1998. Nel primo giudizio il Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, onde detto procedimento veniva sospeso. Successivamente veniva disposta la sospensione anche del secondo giudizio in attesa dell' esito del ricorso per regolamento di giurisdizione. Con sentenza del 22 novembre 1999 questa Suprema Corte a Sezioni Unite dichiarava inammissibile il ricorso per regolamento. Con atto depositato il 4 agosto 2000 l' Impresa Albani s.r.l. in liquidazione e l' Azienda Agricola FrateLL BR provvedevano alla riassunzione dei giudizi dinanzi al Tribunale di Pavia, divenuto competente a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado. Con due distinte ordinanze del 24 novembre 2000 il Tribunale, in accoglimento dell' eccezione del Consorzio Parco Lombardo, dichiarava l'estinzione dei giudizi riuniti n. 1131/98 e 1132/98 e di queLL riuniti n. 1189/97 e n. 1190/97 per mancata riassunzione nel termine di sei mesi dalla data del deposito della sentenza della Corte di Cassazione. Avverso dette ordinanze hanno proposto un unico ricorso per cassazione l'Impresa Albani s.r.l. in liquidazione e l' Azienda. Agricola F.LL BR deducendo un unico motivo. Resiste con controricorso illustrato con memoria il Consorzio Parco Lombardo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando nuLLtà delle ordinanze ai sensi dell' art. 360 n. 4 e 5 c.p.c., si deduce che le ordinanze impugnate, nel dichiarare l' estinzione dei giudizi per mancata tempestiva riassunzione delle parti opponenti, si sono limitate a richiamare le deduzioni svolte dal Consorzio Parco Lombardo a fondamento della richiesta di estinzione, senza indicare gli elementi posti a base di detta dichiarazione e senza esaminare gli assunti svolti dalle parti opponenti. Si deduce altresì che il termine di sei mesi per la riassunzione decorre dalla data in cui la parte abbia avuto comunicazione della cessazione della causa di sospensione e che spettava alla controparte che aveva eccepito l' estinzione provare che detta conoscenza si era verificata nel semestre precedente la presentazione dell' istanza di prosecuzione dei giudizi. Si precisa che nella specie il fascicolo di ufficio era pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2000 e che pertanto da quella data doveva ritenersi iniziata la decorrenza del termine semestrale. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso due distinte ordinanze di estinzione di due diversi processi. 2 Costituisce invero orientamento risalente e consolidato di questa -Suprema Corte al di là di alcune puntualizzazioni determinate dalla peculiarità delle fattispecie esaminate - che l' unica impugnazione di una pluralità di sentenze o di provvedimenti emessi in forma diversa dalla sentenza, ma con effetti decisori su un conflitto di diritti e suscettibili di acquistare efficacia definitiva, è consentita eccezionalmente quando i provvedimenti impugnati siano pronunciati tra le medesime parti e nell' ambito del medesimo procedimento, ancorchè in diverse fasi o gradi. In particolare la giurisprudenza ha individuato le ipotesi espressamente previste dal codice di rito o desumibili dal principio di sostanziale unità del rapporto processuale - della sentenza non definitiva oggetto di riserva di impugnazione differita e della sentenza definitiva emesse nello stesso giudizio;
ovvero delle sentenze rese rispettivamente nel processo di appello ed in quello di revocazione;
o della sentenza di rinvio e di quella di rigetto dell'istanza di revocazione, allorchè le due impugnazioni siano rivolte contro capi identici o quanto meno connessi delle due pronunzie;
di sentenze di grado diverso pronunciate nella medesima causa, che investano l' una il merito e l' altra una questione pregiudiziale. Al di fuori di tali ipotesi, in cui un giudizio unitario su pronunce distinte può essere instaurato su iniziativa di parte, perchè già unitario è il rapporto processuale precedentemente alla proposizione del gravame, resta fermo il principio generale che riserva al giudice, anche in fase di impugnazione, il potere di disporre la riunione dei giudizi (v. per tutte Cass. 2001 n. 693; 1999 n. 2845; 3 S.U. 1998 n. 12562; 1998 n. 5744; 1997 n. 805; S.U. 1996 n. 10729, 1995 n. 6626; 1994 n. 5472; 1993 n. 342 ). Ne deriva che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto contestualmente e con unico atto contro più pronunce emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché intercorsi tra le stesse parti e comportanti la soluzione di questioni in tutto o in parte coincidenti. La non riconducibilità della fattispecie in esame alle ipotesi eccezionali sopra richiamate è del tutto evidente, essendo state impugnate con l' unico ricorso per cassazione due distinte ordinanze di estinzione di distinti processi, concernenti l' uno due ricorsi riuniti avverso verbale di accertamento, l' altro due opposizioni riunite ad ordinanza ingiunzione. E' peraltro appena il caso di rilevare che la sanzione di inammissibilità investe tutte le impugnazioni contestualmente proposte, non essendo possibile distinguere l' una dall' altra al fine di riconoscerne o negarne l' idoneità ad integrare ed esaurire il contenuto dell' unico ricorso. I ricorrenti vanno pertanto condannati in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 54.700, oltre L.
3.500.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di 25 ottobre 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Ниссов Depositato C a sti # - 7 FEB. 2002 IL CANCELLIERE 5 consiglio della i sezione civile il IL PRESIDENTE whisPeery unisРому 11 CAN E Luisa Passinetti Глиго Реинсти h I L L 9 O 8 B 6 E . E N e N l , a O 1 I n 8 Z e 9 A p 1 R - T a 1 S m I 1 e - G t 4 E s i 2 R s . A l L a D 3 e E 2 T h ic N . if E T S d R E o A m