Sentenza 12 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8404 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
AULA "B" 524/2002 REPUBBLICA ITALIANA 404 DEL 2 oggetto IIAN LAVORO IN NOME LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Dott. Ettore MERCURIO Consigliere R.G.N. 21202/2001 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Est. Consigliere Cron. 23 175 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 03.04.2002 da IA PA rapp.to e difeso dall'avv. Antonio D'Amato, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Calabria, n. 56, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
CREDITO EMILIANO. s.p.a. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.te p.t., Giorgio Ferrari, rapp.to e difeso dall'avv. Gigliola Iotti, Modena, piazza Matteotti, n. 50, giusta procura speciale per notaio Giorgia Manzini di Reggio Emilia in data 21 marzo 2002, rep. n. 2087, depositata all'udienza pubblica del 03 aprile 2002, dom.to di ufficio in Roma, 1399 piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, - costituito solo con procura - 1 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 01062/2001 del 12.01/09.03.2001, R.G. n. 40836/96, notificata il 18 giugno 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03 aprile 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella, Uditi gli avv.ti Antonio D'Amato per GI LE e Gigliola Iotti per la ED NO s.p.a.; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per la improcedibilità, e, in subordine, per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe, e qui impugnata, il Tribunale di Napoli confermava la sentenza del Pretore, spese del secondo grado interamente compensate tra le parti, con la quale quest'ultimo, dopo aver accolto la istanza cautelare per la immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro - istanza poi rigettata dal Tribunale a seguito di reclamo - aveva rigettato nel merito la domanda proposta da LE GI contro la ED NO s.p.a. (in appresso solo ED) diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato dalla ED al GI con lettera del 18 marzo 1996. Osservava il Tribunale che tutti gli addebiti contestati erano risultati provati;
essi, ancorché astrattamente e potenzialmente non giustificativi del licenziamento e finanche di dubbia utilità, tuttavia, per la loro reiterazione nella irregolarità delle procedure di cassa, nonché per i soggetti interessati (conti bancari dello stesso lavoratore e di suoi parenti) e per gli inevitabili sospetti ad essi riconducibili nell'ambito delle rigorose procedure antiriciclaggio e delle norme di tutela interne, e per effetto della loro idoneità ad impedire le rilevazioni del nesso tra le diverse operazioni di rilevanti importi, atte a nascondere i reali passaggi di denaro, confluivano in un comportamento superficiale e negligente;
il tutto, complessivamente valutato, doveva ritenersi idoneo a sorreggere un provvedimento espulsivo per giustificato motivo soggettivo. Rilevava anche il Tribunale la irrilevanza del diverso orientamento del primo giudice nella valutazione dei fatti in sede cautelare, attesa la diversità della valutazione che viene operata in quella sede da quella del giudizio di merito e le ampie spiegazioni in merito fornite dallo stesso giudice. 小 2 Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il GI con unico motivo di censura, articolato in più profili. La ED NO s.p.a. si è costituita depositando in udienza agli atti la sola procura speciale. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso GI LE denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 con specifico riferimento anche per la contraddittorietà della motivazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. ed alla normativa interna del ED NO anche in tema di riciclaggio esibita agli atti. Ribadisce in questa sede il GI l'evidente contraddizione tra l'ordinanza pretorile che aveva accolto la istanza cautelare, emessa a completamento della istruttoria, e la successiva sentenza contraria formulata sui medesimi elementi, quest'ultima confermata dal Tribunale, a sostegno della sostanziale mancanza di prove adeguate sui fatti contestati in favore di ina ingiustificata utilizzazione del mero sospetto che il comportamento del GI fosse finalizzato al favoreggiamento del riciclaggio di denaro attraverso la violazione delle norme e delle istruzioni intese a paralizzarlo. In realtà, sostiene il GI, tutte le procedure operate rientravano nella normale attività del cassiere di banca;
la ED si era ben guardata dal dare spiegazione alcuna della opposta loro rilevanza di inadempienze contrattuali ovvero di difformi e chiare procedure alternative regolari o comunque non sospette;
l'unica vera inadempienza era costituita dall'errata indicazione del cliente che aveva effettuato una operazione bancaria, della quale, comunque si era data ampia giustificazione per la omonomia dei soggetti interessati e la mancanza di qualsiasi finalità illegittima, peraltro non contestata ad altri operatori bancari autori del medesimo errore;
la rimessione degli atti in sede penale era sfociata nella richiesta di archiviazione e nel disconoscimento di qualsiasi violazione di legge nelle procedure eseguite dal Cangiani. Preliminare alla introduzione dei motivi di ricorso è l'esame della ammissibilità di quest'ultimo in relazione al rispetto del termine di cui all'art. 325, secondo comma, c.p.c.. 3 La sentenza del Tribunale di Napoli n. 01062/200, depositata il 09 marzo 2001, è stata notificata (vedi ricorso per cassazione) il 18 giugno 2001. Il ricorso introduttivo del giudizio di legittimità è stato notificato il 24 agosto 2001, e cioè successivamente alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla data della notifica della sentenza impugnata. L'impugnazione è, pertanto, tardiva. Poiché non trova il minimo spazio l'accennata questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui è prevista la non applicazione della relativa disciplina sulla sospensione dei termini nel periodo feriale per la impugnazione nelle controversie di lavoro e previdenza - questione già esaminata nel senso della manifesta infondatezza di essa da questa Corte (Cass. 5 aprile 1984, n. 02238, Cass. 14 aprile 1998, n. 03767, Cass. 11 novembre 1998, n. 11389) - consegue alla detta tardività la inammissibilità del ricorso a norma degli artt. 325, secondo comma, c.p.c.. Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso, e interamente compensate tra la Corte le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 03 aprile 2002. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Діональні пра зрачива Stefano Ciciretti I D , A O S L S L A 0 O T 1 B , . I A T гомсо IL CANCELLIERE S D R E Depositato in Cancelleria P A A ' S T L I S L N O E oggi, 12 GIU. 2002.. P G D . O I M 3 I S A 3 1 N A D 5 IL CANCELLIERE 1 E D E S , E I O T A G R N c T G E O S za S I E T E L G T I E R P I A L D L O E D 4