Sentenza 26 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7187 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 7 REPUBBLICA ITALIANA" IN71 8 7 /01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele ANNUNZIATA -pp Presidente - R.G.N. 14966/98 Consigliere Cron.16635 Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Ud.23/01/01 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente 97 SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, PONTURO DOMENICO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FONDACO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LARGO 2001 365 TRIONFALE 7, presso lo studio dell'avvocato FIORINI -1- GIANCARLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 11579/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 15/06/98 R.G.N. 88192/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato SGROI per delega CORRERA;
udito l'Avvocato FIORINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 · SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo in data 28 novembre 1990 il ET di Roma ingiungeva alla S.p.A. Fondaco il pagamento, a titolo di contributi omessi, in favore dell'INPS della somma di £. 16.794.836, oltre le somme aggiuntive, gli interessi e le spese del procedimento. La società intimata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, in quanto notificato oltre il termine dei quaranta giorni. Nel merito eccepiva di avere eseguito il pagamento dei contributi nei limiti di quanto 5 dovuto. Il ET con sentenza in data 24 27 settembre 1993 dichiarava l'inefficacia del decreto ingiuntivo ma, pur procedendo all'esame del merito, nulla statuiva in dispositivo. L'INPS proponeva appello con due distinti e successivi ricorsi lamentando che il ET aveva omesso di pronunciarsi in dispositivo pur avendo statuito nel merito in motivazione. Sollecitava, pertanto, il rigetto, nel merito, dell'opposizione proposta dalla società intimata. Con sentenza in data 21 gennaio - 15 giugno 1998 il Tribunale di Roma, riuniti i due appelli, dichiarava improcedibile il secondo e rigettava il primo degli appelli proposti. Condannava l'INPS alle spese del giudizio di appello. Il giudice del gravame, premessa la fondatezza della richiesta di pronuncia nel merito non ostacolata dalla declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo intimato, riteneva fondata la opposizione perché la somma richiesta dall'INPS coincideva con l'importo relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia che la società aveva riportato a credito sui moduli di versamento dei contributi. Il Tribunale, in particolare, osservava che l'agevolazione della fiscalizzazione degli oneri sociali era stata riservata alle imprese man fatturiere ed estrattive in virtù della legge с n. 102 del 1977, che aveva sostituito l'indicazione di "imprese industriali ed artigiane escluse quelle edili affini" adottata dall'art. 1 del d.l. n. 15 del 1977, poi convertito con modificazioni nella legge citata. Il giudice del gravame precisava che, dovendosi intendere per manufatto qualsiasi trasformazione del materiale grezzo, anche la società intimata andava considerata come impresa manifatturiera in ހއ virtù della svolta attività edilizia, comportante anche essa trasformazione del prodotto grezzo. Aggiungeva, infine, che pure sulla base del criterio di individuazione adottato dall'Istituto Centrale di Statistica delegato a tal fine dalla legge, la classificazione delle imprese man fatturiere reca una serie di codici relativi ad c attività di edilizia e di impiantistica, come quella svolta dalla società Fondaco S.p.A. Contro tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione con unico articolato motivo. Resiste la Fondaco S.p.A. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo 1'INPS denunziando violazione e falsa applicazione del d.l.
7.2.1977 cnv. in legge n. 102 del 1977 nonché lamenta che il Tribunale vizio di motivazione riconosciuto per il periodo erroneamente avrebbe febbraio 1987 la fiscalizzazione ottobre 1985 - degli oneri sociali in favore della Fondaco S.p.A. in relazione all'attività da essa svolta nel settore edilizio. L'Istituto ricorrente rileva, in particolare, che le imprese edili sono state ammesse al S beneficio solo a far tempo dal 1° gennaio 1993 in virtù della disposizione normativa di cui all'art. 2 quarto comma d.l. 21 gennaio 1992 n. 14, in virtù del quale dalla data indicata sino al 31 dicembre 1993 le imprese edili indicate nei codici di classificazione dell'Istituto centrale di statistica venivano esonerate dal versamento del contributo di cui all'art. 10 primo comma della legge 11 marzo 1988 n. 67 in misura pari a 0,40 punti percentuali. L'Istituto aggiunge che l'esclusione delle imprese edili dalla fiscalizzazione degli oneri sociali (contributi di malattia) veniva a ricavarsi dalla legge di conversione 7 aprile 1977 n. 102, perché questa aveva sostituito l'indicazione di "imprese industriali ed artigiane escluse quelle edili e affini", come imprese esonerate, con quella di "imprese manifatturiere ed estrattive", c intendendo con ciò escludere le imprese edili, come veniva ad evincersi anche dai lavori preparatori della legge. Infine, conclude l'Istituto, le classificazioni ISTAT del 1981 alle quali ex art. 5 L. n. 92 del 1979 occorre fare riferimento, individuano nel ramo 5 le industrie delle costruzioni e delle installazioni di impianti per l'edilizia al di fuori delle industrie estrattive e man fatturiere. с Il ricorso è infondato. L'individuazione delle imprese manifatturiere ed estrattive beneficiarie della fiscalizzazione riferimentodegli oneri sociali, alle quali fa l'art. 1 primo comma d.l. 7 febbraio 1977 n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977 n. 102, va compiuta, ai sensi dell'art. 5 della legge 31 marzo 1977 n. 12, in base alla classificazione delle attività economiche predisposta dall'Istituto Centrale di Statistica. Tale classificazione, a natura ricettizia, è un atto amministrativo e, in quanto tale, consente al giudice di disapplicarlo, a norma dell'art. 4 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, ove risulti contrario al dettato della norma primaria, giusta quanto Costituzionale con precisato dalla stessa Corte sentenza n. 536 del 1990. Nella specie, premesso che l'art. 2 bis del d.l. 19 gennaio 1991 n. 18, convertito nella legge 20 marzo 1991 n. 89, aveva esteso il beneficio ai dipendenti delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico senza, tuttavia, escludere quelle del settore edilizio e, esplicitamente 7 prescindendo dai lavori parlamentari, che non ricostruzione della "voluntas larilevano per legis" quando l'espressione letterale della norma non coincide con tale ricostruzione, per accertare se le imprese edilizie, tra le quali va annoverata pacificamente la Fondaco S.p.A., rientrano tra le beneficiarie della fiscalizzazione degli oneri sociali relativi ai contributi di malattia, occorre fare riferimento esclusivamente alla classificazione indicata dalla citata legge di conversione n. 102 del 1977 e, quindi, al criterio ontologico da essa delineato. di classificazione dell'Istituto centraleLa statistica, perciò, ha valore meramente classificazioneinterpretativo rispetto alla legislativa, con la conseguenza che deve essere disapplicata dal giudice se ritenuta illegittima con tale classificazione normativa. Orbene sulla base della sopra indicata classificazione legislativa non v'è dubbio che le imprese edili debbano essere qualificate come imprese man fatturiere poiché esse svolgono c un'attività produttiva di manufatti ossia un'attività di trasformazione mediante lavoro umano e non meccanico di prodotti grezzi in prodotti industriali о commerciali (v. in senso contrario Cass. 1 febbraio 1990 n. 669; Cass. 3 febbraio 1993 n. 1335; in senso favorevole: Cass. 20 agosto 1997 n. 8020; Cass. 24 marzo 1998 n. 3121). Peraltro l'art. 1 del d.l. 9 luglio 1980 n. 301 e le successive leggi di proroga dei benefici di fiscalizzazione degli oneri sociali (art. 5 legge n. 92 del 1979 e art. 2 bis del d.l. 18 gennaio 1991 n. 18 conv. in legge 20 marzo 1991 n. 89) potrebbero avere funzione estensiva 0 interpretativa e, per tal ragione, non costituiscono argomento ermeneutico decisivo per desumerne, come pretende l'Istituto ricorrente, l'avvenuta esclusione, in precedenza, delle imprese edili dal beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali. Pertanto correttamente la sentenza impugnata aveva riconosciuto alla Fondaco S.p.A., il diritto a tale fiscalizzazione. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto ricorrente alle spese in £. 9 12.600-, oltre £. onorari. Così deciso in Roma 3.000.000 (tre milioni) per il 23 gennaio 2001. 1) Presidente: M. A nturicha II Cons. estensore-Natal IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 26 MAG. 2001Oggi, IL COLLABORATORE E R DI CANCELLERIA P S, U TE S OR 2 3 I A 0 D 1 S , S 3 . O 3 A T L T 5 R L , A O . A ' B S L N E I L P E D 3 S D I 7 A - I N T 8 S S G - N 1 O O E 1 P S A M I D I E A E G A , O G D O T E R E T L I T T S R I N I A E G D L S E L E R O E D 10