Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/04/2001, n. 5662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5662 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Im nome del Popolo Italiano5662/0 1 Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro. composta dai seguenti Magistrati: R.G. n. 7270/99 dr. Vincenzo Trezza Presidente Crom.12229 dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli/ Consigliere Ud.02.02.2001 dr. Alessandro De Renzis dr. Saverio Toffoli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC UC,, NO VA, PI AU, rappresentati e diffesi dall'avv. Franco Cannizzaro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio. Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE in Roma alla via Novenio Bucchi n. 7,, giusta procu- dal Sig. per diritti L. 3000 #1.8 APR. 2001 ra speciale, a margine del ricorso, " : IL CANCELLIERE ricorrenti;
CONTRO
ISPETTORATO PROVINCIALEshopp ora DIREZIONE PROVINCIALE del Lavoro di Rieti, in persona del Dirigente pro- apresentato e difeso dall'Avvocatura Gene-564 tempore, presentato rale dello Stato, presso la cui sede im Roma alla via dei Portoghesi n. 12 legalmente domicilia,, - 1 - controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Pretore di Rieti - 25 novembre 1998, n. 200/98, n. 518/97 R.G. in data 3 A.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 2 febbraio 2001; udito l'avv. Franco Cannizzaro per i ricorrenti;
udito il P.M., im persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Адил 2 1 Svolgimento del processo. Com separati ricorsi depositati in data 10 e 277 giugno 1997/ i signori IA CH, VA OM e AU IN proponevanb opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni mm. 25, 26 e 27/97 del 26 marzo 1997, emesse dal Capo dell'Ispet- 11 torato Provinciale del Lavoro di Rieti, con le quali veniva ingiunto a ciascun ricorrente, in solido con la M.D.P. s.r.l., il pagamento della somma di lire 2.042.500 a titolo di can- ......... zione amministrativa per la violazione prevista dall'art. 3, 3° comma, legge 638/83, "per aver impedito ad un funzionario dell'Ispettorato del Lavoro, nel corso della visita ispettiva effettuata presso il supermercato sito im Borgorose im data Jone 4/7/96, l'esercizio dei poteri di vigilanza". Deducevano gli opponenti l'insussistenza della contestata in- frazione, in quanto la visita ispettiva si era svolta nel giorno di chiusura settimanale dell'esercizio commerciale, sicchè i responsabili della MDP srl non erano tenuti ad age- volare l'attività di controllo. Im subordine gli opponenti deducevano che, essendo unica la violazione, illegittima era l'emissione di tre distinte ordi- nanze ingiunzioni nei confronti sia del direttore generale dell'azienda (IA CH), che del direttore della sede di Borgorose (AU IN), sia infine dell'amministratore della società (VA OM). Si costituiva l'Ispettorato opposto, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione dei ricorsi. Il Pretore di Rieti disponeva la riunione delle tre oppo- -sizioni e, com sentenza in data 3 25 novembre 1998, le rigettava. Osservava il Pretore che l'assunto degli opponenti, che la visita ispettiva avrebbe dovuto essere effettuata entro l'orario di apertura dell'azienda, non poteva essere condiviso, dovendo i poteri di vigilanza essere eserci- tati liberamente, senza limiti di spazio e di tempo, tale essendo la ratio dell'art. 8, 2° comma, del D.P.R. n. 520/55. Aggiungeva il Pretore che, in ordine alle singole respon- sabilità, non sembrava potersi parlare di"un unico fatto", руши bensì di tre diversi "fatti", aventi um unico scopo, cia- scuno riferibile al comportamento di un soggetto che, per ciò stesso, si era reso inadempiente all'obbligo di legge conseguentemente, passibile di sanzione;
che risultavano, dunque, applicabili alla fattispecie gli artt. 3 e 5 della legge n. 689/81.. Avverso detta sentenza, con atto notificato in data 13 aprile . 1999, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, i signori CH, OM e IN. La Direzione Provinciale - già Ispettorato Provinciale - del Lavoro di Rieti ha resistito con controricorso notificato il 28 luglio 1999. Motivi della decisione. Deve essere pregiudizialmente rilevata l'inammissibilità del controricorso, in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 370, 1° comma, c.p.c.. Con il primo motivo di ricorso, denunziando illegittima appli- cazione dell'art. 6 legge 689/81, in relazione all'art. 360 n. 3 .p.c., i ricorrenti deducono che l'illecito amministrativo è stato posto in essere unicamente dal OM, amministra- tore unico della società Magazzini Del Popolo, il quale ha impe- dito che si effettuassero i controlli ispettivi,, mentre il direttore dell'esercizio, signor CH,e l'impiegata, si- рук gnora IN, dovendosi attenere alle direttive dell'ammini- stratore, non avevamo alcuna autonomia volitiva o decisionale per impedire l'illecito; che il Pretore aveva erroneamente escluso l'applicabilità alla fattispecie de qua dell'art. 6 legge predetta, facendo rientrare la fattispecie nel concorso di persone di cui all'art. 5 della legge stessa. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa appli- cazione degli artt. 3 e 5 della legge citata, in relazione al- l'art. 360, m. 5, c.p.m., i ricorrenti deducono che il Pretore, nel richiamare detti articoli 3 e 5, ha escluso che unico sia il fatto commesso ed ha ritenuto che ogni ricorrente si sia personalmente inadempiente all'obbligo di legge conreso il proprio comportamento;
che il Pretore nom ha motivato in alcum modo le sue deduzioni;
che im realtà la violazione derivava - 5 - da un'unica condotta posta in essere da un unico soggetto;
che è pertanto errato il ricorso agli artt. 3 e 5 citati, im combinato disposto tra loro, in quanto responsabile è colui che ha concretamente posto in essere la violazione, secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'art.
6. Osserva la Corte che i motivi di ricorso vanno congiuntamen- che te esaminati, essendo tra loro connessi, ed il ricorso è in- fondato. Il Pretore ha correttamente ritenuto, sulla base degli ele- menti fattuali acquisiti che ciascuno dei ricorrenti a- , vesse posto in essere una condotta autonoma, diretta ad impe- руши " dire la visita ispettiva. Non si trattava pertanto di un uni- co fatto. Ciascuno dei ricorrenti è intervenuto nel processo impeditivo della visita ispettiva sulla base di un titolo diverso, e deve dunque parlarsi di tre diversi "fatti", aventi 7 . um unico scopo. Sono, dunque, applicabili gli artt. 3 e 5 della legge 689/81. Invero, im tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della legge m. 689/1981, il quale contempla il concor- so di persone recepisce i principi fissati in materia dal co- 4 1 dice penale, rendendo così applicabile la pena pecuniaria mon soltanto all'autore, o al coautori, dell'infrazione, ma anche . a coloro che abbiano comunque dato um contributo causale, an che se esclusivamente sul piano psichico (Cass. 19 aprile 1996 m. 3288; Cass. 18 febbraio 2000 m. 1876) II ricorso deve essere pertanto rigettato. - 6 - Nulla per le spese del giudizio di cassazione, stante l'inammissibilità del controricorso e non avendo la resistente partecipato alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giuddizio di cassazione. Così deciso im Roma il 2 febbraio 2001. Il Presidente (dr. Vincenzo Trezza)Vinceurs Fresh Il Consigliere extensore (dr. Donato Figurelli) Yone to Fifiels Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria I D 18 APR. 2001 A , S S oggi, O E L A 0 R L T 1 P 3 , 3 O IL CANCELLIERE . A 5 T B T R S N I O Z I R O E . C D A P ' N S L A I L T 3 N E S 7 G D - O O 8 I P - S A 1 M I N 1 D E E A S E , D I O G A E R G T T O E S N I T L E T G S I E E R A R I L D L E O D 77 1 7