Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2001, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
01814 / 0 1 FUBBLICA ITALIANA K INOME DE POP R 6 E A 8 . 9 N N T 1 L ES I CASSAZIONE / O - U I 4 Oggetto B Z B / I 6 A . TRIBUTI 2 R L R . L T T R SEZIONE TRIBUTARIA A . S Аддисито I P . . B G D A E A I L T Velay R E 'dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R 1 D E 3 A I 1 T S D N . R.G.N. 15016/98 A E E - Presidente Dott. Mario DELLI PRISCOLI S N T M I N A E P S Consigliere Dott. Mario CICALA - E Cron.3917 Consigliere Dott. Eugenio AMARI Rep. Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE Ud.16/11/00 Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L.3000 SIPI DI FUNIS PIERO & C SAS, in persona del socio" FEB. 2001 IL CANCELLIERE accomodatario rappresentante legale, elettivamente domiciliato in ROMA VIA1 BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio . dell'avvocato GRATTERI LUCA, difeso CANCELLERIA dall'avvocato MODENA FRANCO, giusta mandato in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avverso la sentenza n. 11/98 della Commissione $2000 tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 1927 02/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MODENA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato ARENA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso l'accoglimento del ricorso.
1. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. La 'società S.I.P.I di IS PI & C., s.a.s., rappresentata e difesa come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Mini- stro pro tempore, per la cassazione della sentenza spe- cificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tri- butaria Regionale di Firenze, accogliendo parzialmente l'appello dell'Ufficio ha quantificato in lire 1 1.200.000.000 il valore di un fondo dichiarato dalla ricorrente per lire 800 milioni, ai fini dell'invim straordinaria, e rettificato dall'Ufficio in lire 2 mi- liardi.
1.2. A sostegno del ricorso deduce a) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 51 e 52 DPR 131/86 e 20 DPR 2 3 . 643/72, in quanto l'Ufficio nemmeno in sede contenziosa ha offerto gli elementi specifici di valutazione sui quali ha basato la rettifica della dichiarazione;
b) carenza di motivazione in relazione ai cri- teri in base ai quali è stata effettuata la valutazione operata dai giudici di appello.
1.3. Nessuna attività processuale ha svolto il Mi- nistero intimato.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
2.2.La motivazione della sentenza impugnata non fornisce alcuna indicazione sui criteri utilizzati per giungere al valore di lire 1.200.000.000, distante sia dal valore dichiarato che da quello accertato dall'Ufficio. Il giudice a quo giudica per relationem, facendo riferimento al contenuto di perizie, che non è riversa- to in alcun modo nella motivazione, sì che il controllo di legittimità risulta impossibile. E' noto che la mo- tivazione per relationem è consentita quando l'atto al quale si fa riferimento sia conosciuto o conoscibile da parte di chi debba controllarne la congruità. Non quan- do il documento di riferimento non sia né conosciuto (in quanto il suo contenuto non risulta indicato nemme- 3. no in maniera sintetica nella motivazione), né conosci- bile, come nella specie. In definitiva, il giudice di appello "riferisce" di avere esaminato "le descrizioni contenute nelle pe- rizie prodotte dal contribuente" e che sulla base del- le stesse il valore unitario deve essere stabilito in una certa somma che porta al valore complessivo di 1.200.000. La progressione argomentativa parte da ele- menti ignoti (che questa Corte non può conoscere di- rettamente perché attengono al merito) e, quindi sfugge al controllo della coerenza logica e della legittimità formale. Inoltre, evidenzia di per sé una incongruenza in quanto non spiega come mai la utilizzazione delle perizie di parte porta a conclusioni valutative ben distanti dal valore dichiarato dalla società (50% in più).
2.3. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice a quo che dovrà esplicitare gli elementi di fatto utilizzati ed utiliz- zabili per la valutazione ed i parametri utilizzati ed utilizzabili per la conversione dei fatti in valori. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle le spese di questo grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la : sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad al- tra sezione della Commissione Tributaria Regionale del- la Toscana.. Così deciso in Roma il 16 novembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore M uscoli (dr. Mario Delli Priscoli) (dr. Antonio Merone) E CORTE N O I Z K IL CANCELLIERE C1 пи вов ST MA AS DEPOSITATO IN CANCELLENT Oggi ___ -9 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C1 AR AS2 E N 6 A 8 O I 9 I 5 1 Z R . / A 4 A N / R T 6 T 2 S U B I . B . R . G I L P E L . R R A D T . L A B E A D D T I E S A 1 T I N 3 E 1 N R S E E . I S T A N E A M 5