Sentenza 7 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula A 0 1 746/0 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo, Sezione Lavoro composta dai signori Magistrati;
Oggetto: Prev. soc. 1 R.G.. m. 13730/1998 dr. Vincenzo Trezza Presidente 14322/1998 Cron. 3664 dr. Guglielmo Sciarelli Consigliere dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Camillo Filadoro Consigliere Ud. 24.10.2000 dr. Gabriella Coletti Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso (13730/1988) proposto da: друш ZZ CC, nato il [...], residente in [...](Lecce), rappresentato e difesó per procura a margine del ricorso dall'avv. Giuseppe CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Magaraggia, ed elettivamente domiciliato presso lo Richiesta te dal Sig. stesso im Roma studio avv. Alessandra Gullo alla per diritti L. 3000 # 71 7FEB 2001 via Stazione di Monte Mario n. 9, CANCELLIERE ricorrente principale;
CONTRO
CANCELLERIA Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in per- sona del Presidente prof. Giovanni Billia, rappresen- CG06657 tato e difeso, anche disgiuntamente, per procura in calce - 1 - 4438 al controricorso e ricorso incidentale, dagli avvo- cati Giorgio Starmoni e Mario Passaro e com essi e- lettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza m. 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo,. controricorrente;
NONCHE' sul ricorso (14322/1998) proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona, rappresentato e difeso, ed elettivamente domiciliato co- me sopra,. CONTRO funds ricorrente incidentale;
ZE CC, rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato come sopra, intimato e ricorrente principale;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Lecce in data 18 dicembre 1997 - 27 gennaio 1998, n. 235/98, m. 713/92 R.G.A.C.A.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 24 ottobre 2000; udito l'avv. Giuseppe Magaraggia per il ZE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Orazio Frazzini, che ha concluso per l'accogli- mento del ricorso incidentale, assorbito quello principale. 2 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 23 febbraio 1984 il signor CC ZE chiedeva al Pretore di Lecce la condanna dell'INPS al pagamento in suo favore della pensione d'in- validità, negatą im sede amministrativa, oltre accessori. Si costituiva 1'INPS e contestava la fondatezza del ri- corso, di cui chiedeva il rigetto. Il Pratore di Lecce, con sentenza del 21 maggio 1991, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica espletata, rigettava la domanda. Proponeva appello l'assicurato com ricorso depositato 11 2 giugno 1992 e contestava le valutazioni espresse dal c.t.u., fatte proprie dal giudice di primo grado, chiedendo la rinnovazione delle indagini peritali e l'ac- coglimento della domanda introduttiva. Controparte resisteva. Veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica Pufficio. Com sentenza in data 18 dicembre 1997. 27 gennaio 11998, il Tribunale di Lecce accoglieva parzialmente l'appello e per l'effetto dichiarava che il ZE aveva diritto alla pensione d'invalidità com decorrenza dal 1° febbraio 1993 e condannava l'INPS al pagamento in di lui favore del la relativa prestazione, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali ex art. 16, comma 6°, 1. 412/91 dal giorno della maturazione del diritto. - 3 Osservava il Tribunale che l'appello era fondato quanto meno in parter che il c.t.u, nominato in grado d'appello aveva accertato "grave patologia oculare" ed aveva conclu- so per un'invalidità giuridicamente rilevante com decor- renza dal gennaio 1993; che la valutazioni del c.t.u.. andavano accettate dal Collegio;
che l'impugnazione an- dava pertantto accolta per quanto di ragione e l'appellan- te dichiarato invalido con decorrenza dal 1° febbraio 1993; che in conseguenza l'INPS era tenuto a corrispondere la pensione d'invalidità con i ratei scaduti e gli accesso- i dalla data di maturazione del diritto. Il Tribunale condamnava l'INPS al pagamento delle spese di giudizio di secondo grado nella misura del 50%. Avverso detta sentenza con atto notificato il 1° luglio . 1998 il ZE ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo. Can atto notificato il 31 luglio 1998 l'INPS ha resisti- to con controricorso ed ha proposto altresì ricorso inct- : dentale, affidato a due motivi. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, denunziando omessa ed insufficien- te motivazione ex art. 360 n. 5 contemporanea violazione ed erronea applicazione dell'art. 132 c.p.c., nonchè folazione ed erromea applicazione dell'art. 10 r.d.
1. n. 636/39; 11 ricorrente principale deduce one di morma il momento d'insorgenza dello stato invalidante nom coincide com quello del deposito della relazione del consulente tecnico e *ccerta- tto dal giudice di merito com la massima precisione;
che la sentenza del Tribunale di nece, relativamente alla data di insorgenza del diritto pensionabile priva di motivazione;
che il Tribunale non ha motivato sull'anammasi remota e prossima;
che il ZE da parte ere del primo consulente stato riconosciuto portatore di rilevanti patologie, ed in particolare ipertensione arteriosa, ulcera gastrica, epatopatia crontica, spondilo- artrosi diffusa;
che i giudici di merito avrebbero dovuto individuare come le condizioni invalidanti sussistessero già prima del 1993, sulla cui data, invero, il consulente tecnico di 2° grado mom ha fornito alcuna motivazione;
che il giudice d'appello, nel negare la sussistenza dello stato d'invalidità pensionabile a decorrere dal maggio 1981 e per il successivo periodo di vigenza della morma- tiva di cui all'art. 24 della legge m. 160 del 1975, ha erroneamente applicato, im luogo del criteria della capacità di guadagno, quello della capacità di lavoro, introdotto dalla legge m. 222 del 1984. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 10 r.d.l. n. 636 del 1939 e successive modificazioni in relazione all'art. 12 - 5 - della legge n. 222 dal 1984, omemma e comunque er : ronea motivazione su punto decisivo della
contro
- versia (art. 360 nm.. 3 e 5 c.p.c.), ill ricorrente incidentale deduce che il Pribunale, sulla base della ritenuta riduzione della capacità lavorativa nella misura di legge, ha riconosciuto a far tempo dal 1° febbraio 1993 il diritto del ZE alla pen- sione d'invalidità, cioè ad una prestazione previden- ziale propria del vecchio regime giuridico ante legge n. 222 del 1984, incorrendo im evidente "errore рукии di giudizio. Com il secondo motiva, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 10 r.d.l. m. 636 del 1939 e art. 1 della legge n. 222 del 1984, nonchè omessa e/o errata motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 mm. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente fincidentale - evidenzia che il Tribunale ha riconosciuto erroneamente il diritto del ZE a prestazione nom spettante, aven- do sopravvalutato l'incidenza invalidante di una situa- zione patologica di nom rilevante entità, e nom ha spie- gato affatto l'adesione alle conclusiont del secondo consulente sull'insorgenza dello stato invalidante alla data del 1° gennaio 1993. I ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.o.c., trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza, ed essi sono fondati. 6 Va premesso che la questione dell'applicabilità, rispetto alle domande di pensione in corso alla data (1° luglio 1984) di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984 n. 222 (revisione della disciplina dell'invalidità pensiona- bile), di tale nuova normativa o della normativa previgente deve essere risolta ai sensi dell'art. 12 della citata legge, escludendo sia la retroattitività sia. l'ultrattività della disciplina previgente, e con riferimento, non già all'epoca del provvedimento amministrativo o giudiziario, che riconosce il diritto alle prestazioni previdenziali, ma alla data di decor- renza delle prestazioni stesse, tenendo presente la data (po- steriore o anteriore all luglio 1984) di verificazione del-alyllu l'evento biologico protetto, cui la legge ricollega il sorgere del diritto alle prestazioni assicurative (Cass. 8 novembre 1994 m. 9242). Alla stregua delle considerazioni esposte è fondato il ricorso principale, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione della pensione d'invalidità, richiesta dal ZE, con riferimento im particolare alla precisa individuazione della decorrenza dello stato invalidante, se anteriore o meno al 1° luglio 1984. Il Tribunale non ha congruamente motivato sulla decorrenza dello stato invalidante, limitandosi a richiamare la decorrenza indicata dal c.t.u. Il giudice del merito è invece tenuto ad accertare con la mas- - 7- sima precisione il momento dell'insorgenza dello stato in- validante, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa (relative, im particolare, all'insor- genza ed all'evoluzione - anche prima dell'espletamento de- gli accertamenti tecnici delle malattie riscontrate) e me- - diante l'esercizio di tutti i (possibili) poteri di accerta- mento che egli ritenga più idonei, ivi compreso il ricorso ad ulteriori chiarimenti peritali (Cass. 17 aprile 1992 n. 4747). Fondato è altresì il ricorso incidentale, i cui motivi vanno congiuntamente esaminati, essendo tra loro connessi. Per le considerazioni sopra esposte (Cass. m. 9242 del 1994), il provvedimento del Tribunale di concessione della pensione d'invalidità com decorrenza dal 1° febbraio 1993 è illegittimo, im quanto, tenuto conto del verificarsi dell'evento biologico protetto, non era applicabile la normativa previgente. Per quanto concerne le ulteriori censure, mosse con il secondo motivo, l'illegittimità del provvedimento rende superfluo l'esa- me della dedotta sopravvalutazione dello stato invalidante, mentre la mom congruamente motivata fissazione della decorrenza dello stato invalidante stesso è stata già oggetto di esame con il ricorso principale. Riuniti i ricorsi, i medesimi devono essere pertanto accolti, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Lecce,che provvederà anche in ordine alle spese -- 8 - del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Lecce, che prov- vederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2000. Il Presidente Whine Vincenzo Trezza) License Trese Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) Shilli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 7 FEB. 2001 oggi, 5 3 - 3 7 1 1 8 G - E A L E L D G L E OLCA IL COLLABORATORE O D T I O I R T S A I E 0 E T P . 1 R DI CANCELLERIA P G E S R I R E T O D A T A A S A S T I L D O D , A L A T P O T S T O I I E A B S M D E R O C 1 9