Sentenza 6 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/2001, n. 7657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7657 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2001 |
Testo completo
E A N ° L O L I E Z D A P * R 9 7 T 7 65 7 0 1 1 . S 3 I T G . R E N A REPUBBLICA ' R L 7 L 6 A 9 E D 1 D ITALIANO E 5 I - T S 3 N N E E E A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S S G E Oggetto G I " E A sauzione L SEZIONE PRIMA CIVILE euch. Va Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente R.G.N. 15605/98 LOSAVIO Consigliere Cron. 17614 Dott. Giovanni Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Ud. 09/01/01 Dott. Walter CELENTANO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: in persona del Sindaco proCOMUNE DI CIVITAVECCHIA, tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso l'avvocato DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato PALA GESUALDO A., giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
ON AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VESPASIANO 17/A, presso l'avvocato OTTAVI ALBERTO, MOCCI MAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato alla cople notificata 2001 giusta delega in calce control corso del wears. - controricorrente ·- 28 - -1-
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DI CIVITAVECCHIA;
- intimato avverso la sentenza del Pretore di CIVITAVECCHIA, 15/09/97 (Nr. 381/97). depositata il 15/09/97 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 09/01/2001 dal Consigliere Dott. Walter udienza del CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'accoglimento per quanto di ragione nel resto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 14.11.1994 CA RM proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, avverso il procedimento esecutivo iniziato dal Servizio riscossione tributi del Comune di Civitavecchia con I' avviso di mora notificato il 23.05.1994. Deduceva l'opponente di non aver mai ricevuto notificazione della o delle cartelle esattoriali, ovvero del titolo su cui l'esecuzione si basava, ed altresì che l'avviso di mora risultava affetto da nullità in quanto privo di ogni indicazione circa la preventiva notificazione del titolo, mancante della sottoscrizione del funzionario e della motivazione, e per di più notificato in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 148 e ss. c.p.c.. In contraddittorio del suddetto Servizio riscossione e del Comune di Civitavecchia, entrambi costituitisi per resistere, il Pretore della stessa Città, con sentenza emessa il 9.8.1997, accoglieva l'opposizione anche ritenendo illegittima, in relazione all'infrazione ascritta all' opponente, la procedura prevista dall'art. 203 del Codice della Strada, adottata dal Comune, risalendo l'infrazione stessa ad epoca anteriore all'entrata in vigore del suddetto Codice (art. 238 ). Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Civitavecchia. L'intimato si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Con i motivi di ricorso il Comune suddetto ha denunciato innanzitutto la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e 54 del d.p.r. n. 602 del 1973 deducendo che, per il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi all'Intendente di Finanza. Egli ha poi ancora denunciato: 1° - la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 23 comma 7° della legge n. 689/1981, per l'omessa lettura del dispositivo in udienza. la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui il Pretore rilevava 2° vizi di un cartella esattoriale che al tempo stesso indicava come non prodotta " agli atti". 3° - la violazione della legge n. 122 del 1989, vigente al tempo dell'infrazione contestata all'opponente, nonché l'omessa pronuncia sulla eccezione di tardività ch dell'opposizione sollevata da esso Comune. 4° - erroneità del giudizio relativamente ai ritenuti vizi della notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione. 5° errore di giudizio relativamente alla procedura adottata, in effetti conforme al disposto della legge n. 122 del 1989 vigente al tempo dell'infrazione. 6° - illegittimità della condanna alle spese. Le Sezioni Unite di questa Corte, cui la decisione del ricorso ebbe ad essere rimessa in relazione al motivo concernente la giurisdizione, con sentenza n. 96 emessa il 4.4.2000, hanno rigettato il suddetto motivo dichiarando la giurisdizione dell'A.g.o. e rimesso gli atti a questa sezione per l'ulteriore corso. Il ricorso va dunque esaminato secondo i motivi proposti. E' preliminare l'esame del primo motivo nella denuncia di nullità della sentenza per violazione del disposto dell'art. 23 comma 7°. Il motivo è fondato. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1457 del 1992 hanno statuito 14 l'omissione, nell'udienza di discussione e decisione della causa, che dell'immediata lettura del dispositivo prescritta dall'art.23, settimo comma, della legge n. 689 del 1981 " - che è quanto dai verbali di causa è dato rilevare per il caso di specie "- determina la nullità insanabile, come tale deducibile con il ricorso per cassazione, atteso che si tratta di adempimento inderogabilmente previsto in relazione all'esigenza di assicurare la sollecita definizione della controversia e l'immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione ". Accolto dunque tale motivo di ricorso, restandone assorbiti gli altri, la sentenza va cassata con rinvio . Il giudice del rinvio, applicandosi l'art. 5 del c.p.c. nel testo ora in vigore, va individuato nel Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Civitavecchia in composizione monocratica. Così deciso addì 9 gennaio 2001 nella camera di consiglio della prima prima sezione civile della Corte di Cassazione. II Cons. estensore Il Presidente Dott. Walter Celentano Dott. Pellegrino Senofonte الله E N A L O I L IL CANCELLIERE Z E A D Domenico Marzanni. R " 9 T 7 S . 1 Í T 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G R . E A N ' R Prima Sezione Civite L 7 L A 6 E 9 D Depositato in Cancelleria 1 D - E I 5 - T S - 6 GIU. 2001 3 N N E E E S IL CANCELERE S G E " I G E A L