Sentenza 27 aprile 2015
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancanza della notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, invece di procedere autonomamente alla rinnovazione della stessa, dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero affinché vi adempia, costituendo detto provvedimento espressione di poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determinando, comunque, la stasi del procedimento.
Commentario • 1
- 1. Riforma Cartabia: Come cambia il procedimento davanti al tribunale in composizione monocraticaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 gennaio 2023
Indice: 1. L'estensione dei procedimenti a citazione diretta 2. Il contenuto del decreto di citazione a giudizio 3. L'udienza predibattimentale 3.1. Le attività dell'udienza predibattimentale 3.2. La costituzione di parte civile 3.3. Le questioni preliminari 3.4. Il controllo del giudice sulla imputazione 4. L'epilogo dell'udienza predibattimentale: i provvedimenti decisori 4.1. La sentenza di non luogo a procedere 4.2. L'accesso ai riti premiali 4.3. La fissazione della udienza dibattimentale 5. L'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere 6. La revoca della sentenza di non luogo a procedere 7. Il giudizio immediato nel procedimento a citazione diretta 1. L'estensione dei …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2015, n. 27027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27027 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 27/04/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 718
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 1898/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA;
nei confronti di:
CERNAT LUCSITA N. IL 13/08/1964;
avverso l'ordinanza n. 4562/2014 TRIBUNALE di BRESCIA, del 14/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUBSA BIANCHI;
lette le conclusioni del PG Cons. Dr. Galli M.: inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Procuratore della Repubblica di Brescia ricorre avverso il provvedimento del 14.10. 2014, con il quale il Tribunale di Brescia, rilevata l'omessa notifica a Cernat Lucsita del decreto di citazione a giudizio, disponeva la restituzione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso;
il ricorrente denuncia l'abnormità del suddetto provvedimento per la disposta regressione del procedimento. Il ricorso non merita accoglimento.
Il provvedimento impugnato, indipendentemente dalla sua fondatezza, non può considerarsi abnorme, essendo espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e non determinando la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. Non appare condivisibile la giurisprudenza citata dal ricorrente (peraltro non condivisa da recente opposta decisione - cfr. Sez. 5, Sentenza n. 51402 del 09/04/2013 Rv. 257889), ove si consideri che l'ambito di rilevanza del vizio di abnormità dell'atto processuale deve ritenersi ridotto, fin dall'intervento della Sezioni Unite di questa Corte n. 25957 del 2009, allorché fu precisato che il regresso del procedimento è atipico, e comporta l'abnormità del relativo provvedimento solo se consegua ad un atto adottato dal giudice in carenza di potere, ed invece non è abnorme quando il giudice, dichiarata la nullità del decreto di citazione, restituisca gli atti al P.M. ancorché si tratti di declaratoria originata da un suo errore, in quanto l'atto rientra nella sfera di competenza del giudice e comporta tipicamente la regressione, sicché l'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
laddove negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice".
Nella specie si è verificato dunque un regresso "consentito", sia pure su un presupposto asseritamente errato, ma non sussiste alcun impedimento per il P.M. alla rinnovazione della notificazione del decreto di citazione a giudizio.
Il ricorso risulta dunque inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015