Sentenza 21 febbraio 2007
Massime • 1
È inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per impugnare sentenza contumaciale della quale si assuma la nullità della notificazione, in quanto, proprio in ragione dell'asserita nullità, non può essersi verificata la decadenza dal termine, che sola ne legittimerebbe la restituzione. (Nell'occasione, la Corte ha ribadito che in casi simili l'unico rimedio consentito è, all'occorrenza, l'incidente di esecuzione con contestuale impugnazione tardiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2007, n. 14594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14594 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 21/02/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 449
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 37433/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN TO;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciata in data 15.12.2005;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal consigliere Carlo Dr. Di Casola;
Letta la richiesta del Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'inammissibilità. OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. IS TO è stato condannato dalla Corte d'appello di Reggio Calabria, su rinvio della Corte di Cassazione, alla pena di mesi sette di reclusione ed Euro 350,00 di multa per violazione degli obblighi di assistenza ai figli minori.
2. Presenta istanza di restituzione in termine ex art. 175 c.p.p.. 3. Sostiene la nullità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza, in quanto eseguita presso il difensore di fiducia, malgrado avesse operato elezione di domicilio. Il giorno dell'udienza è pervenuta memoria con la quale viene reiterata la richiesta di restituzione dei termini.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. L'art. 175 c.p.p. disciplina il caso della perenzione per caso fortuito o forza maggiore di un termine stabilito a pena di decadenza sul presupposto della ritualità della notificatone. Diverso è il caso in cui si assuma come nel presente provvedimento, la nullità della notificazione della sentenza contumaciale. Difatti proprio per l'asserita ricorrenza della nullità non potrebbe coerentemente sostenersi che si sia verificata la decadenza del termine. La giurisprudenza ha presente, il sindacato sulla valida formazione del titolo esecutivo o mediante impugnazione tardiva, sempre che ne ricorrano le condizioni (cfr. per tutte, Cass. Sez. 6^, sentenza n. 41982 del 21/09/2004 Cc.; riv. 230220; Fava).
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2007