Sentenza 14 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3660 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
03660/0 1 IN NOM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Pasquale REALE R.G.N. 13974/99 Cron.7716 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep.1292 Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 15/11/00 Dott. Walter CELENTANO Consigliere CORTE SUPREMALI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SE NTENZA dal Sig. per diritti L. 000 sul ricorso proposto da: il 14 MAR 2001 MICHELE TAVELLA Srl, in persona del legale IL CANCELLIERE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata €1,55 1.3000 in ROMA VIA DUE MACELLI 75, presso l'avvocato AMILCARE CANCELLERIA FOSCARINI, che la rappresenta e difende unitamente ERMINIO MOLA, giusta mandato in calce al all'avvocato 00663219 ricorso;
- ricorrente
contro
TAVELLA srl, in persona del FALLIMENTO MICHELE Giudiziale, elettivamente domiciliato in Commissario ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 35, presso l'avvocato2000 .2117 VITTORIO BIAGETTI, rappresentato e difeso -1- CORTE SUPREMADI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 25 MAGLIA, giusta procura in calce dall'avvocato SANDRO Richiesta copia esecutiva dal Sig. MAGLIA al controricorso;
per diritti L.14000+4 06 Gi. .2001...
- controricorrente -
IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 733/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 28/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/11/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio €0,52 1.1000 FOSCARIN dal Sig. CANCELLERIA per diritti L. 3000 || = 6 AGO, 2001... IL CANCELLIERE AX925725 LIRE 2000 AX92724 CANCELLE AX325723 AX925722 CANCELLES BC682958 BE146323 BC682957 BC682968 BE146934 BC682967 BC682963 8C682962 BC682973 BC682373 -2- BC682953 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale di Cremona con sentenza del Il all'esito del procedimento di 4.7.1992, omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni offerto ai creditori dalla s.r.l. LE Tavella, rigettava la proposta di concordato e dichiarava il fallimento della società. Avverso tale sentenza, comunicata dalla Cancelleria con avviso di deposito notificato il notificato al 13.7.1992, proponeva appello detta società con atto curatore del Fallimento in data 14.6.1993. Si eccependocostituiva il Fallimento, pregiudizialmente la tardività del gravame e la carenza di legittimazione passiva del curatore l'infondatezza della nonchè, nel merito, impugnazione. 28.10-28.12.1998 la Corte Con sentenza del d'Appello di Brescia dichiarava inammissibile il gavame, condannando l'appellante alle spese del grado. Dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n.255 del 12.11.1974 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 183 L.F. nella parte in cui fa 3 decorrere il termine per proporre appello dall'affissione anzichè dalla data di ricezione della comunicazione della stessa, rilevava la Corte d'Appello che nel caso in esame la società aveva ricevuto l'avviso di deposito della sentenza con notifica eseguita presso il procuratore domiciliatario il 13.7.1992, con la conseguenza che l'appello avrebbe dovuto essere proposto dalla società entro quindici giorni da tala data e non, в come invece era stato fatto, solo il 14.6.1993. Osservava poi che l'impugnazione era stata rivolta nei confronti di soggetto carente di legittimazione passiva, dovendo essere notificata anche al commissario giudiziale in quanto parte necessaria nel relativo giudizio e che tale vizio si risolveva in un ulteriore motivo di inammissibilità dell'appello. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la s.r.l. LE Tavella, deducendo due motivi di censura illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso il Fallimento della s.r.l. LE Tavella. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la s.r.l. LE Tavella denuncia violazione dell'art. 183 C.P.C., deducendo che la sentenza del Tribunale di Cremona era stata affissa all'albo ma non era stata mai notificata alla società fallita nella sede legale di Milano, via Fogazzaro n. 1, con la conseguenza che deve ritenersi operante il termine lungo di un anno, ampiamente rispetteto. La censura è infondata. Il termine breve previsto dall'art.183 comma 1 L.F., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 255 del 1974, per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale che rigetta la proposta di omologazione del concordato preventivo, dichiarando il fallimento, decorre dalla data di comunicazione del dispositivo (in tal senso Cass. 7013/99). Orbene, dagli atti di causa, la cui lettura è certamente consentita in presenza del dedotto vizio di ordine processuale, risulta che l'avviso della cancelleria di deposito della sentenza è stato notificato, non solo, come ha affermato la Corte d'Appello, all'Avv. Erminio Mola, quale procuratore costituito e domociliatario della s.r.l. LE Tavella, in data 13.7.1992, ma anche alla stessa società, sia presso la sede legale che presso quella effettiva, rispettivamente il 13 ed il 14 5 Luglio 1992, nonché, addirittura, a LE Tavella personalmente il 14.7.1992. La censura con cui la ricorrente contesta l'avvenuta notifica della comunicazione della sentenza del Tribunale è quindi smentita dalle diverse risultanze emerse. L'appello proposto solo in data 14.6.1993 deve ritenersi quindi senz'altro tardivo e pertanto correttamente la Corte d'Appello ne ha dichiarato l'inammissibilità. Rimane in tal modo assorbito il secondo motivo di ricorso riguardante la carenza di legittimazione passiva del curatore rilevata dall'impugnata sentenza quale ulteriore "ratio decidendi" ai fini della declaratoria di inammissibilità. Il ricorso va pertanto rigettato. La spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in £ 5.000.000 oltre alle spese liquidate in f. 129.100- Roma, 15.11.2000 Il Consigliere est. Il Presidente 6 % segue IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Maria Di Nuzzo Larie 126 Amaro 14 MAR 2001 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in ghid MAG. 200 4 40000 92146. versato 5. 290.000 290000 DUECENTONOVANTAMILA cln p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grada DI FILIPPO) (Gre Responsabile Servizo Giudiziari (Dr. M. FALACHINŲ) MAA 001