Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1999, n. 2439
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Sentenza 18 marzo 1999

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Sussiste responsabilità per contraffazione di brevetto per modello di utilità anche nell'ipotesi di commercializzazione di un oggetto realizzato mediante assemblaggio in Italia di componenti prodotti all'estero, ancorché sussista piena corrispondenza tra gli oggetti acquistati e quelli commercializzati, non potendo invocarsi l'art. 53 legge n. 1127 del 1939 prevedente (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 52 legge n.146 del 1994 e dall'art. 16 D.Lgs. n. 198 del 1996) che l' introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti all'estero non costituisce attuazione dell'invenzione, giacché trattasi di norma dettata per il brevetto di invenzione (e non per il brevetto per modello di utilità, prevedente licenza obbligatoria) ed intesa a disciplinare l'attuazione dell'invenzione in funzione della decadenza, ponendo a carico del titolare del brevetto l'onere di attuare l'invenzione in Italia, pertanto non invocabile per escludere la responsabilità di chi commercializzi in Italia un prodotto contraffatto all' estero.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1999, n. 2439
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2439
    Data del deposito : 18 marzo 1999

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