Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2003, n. 4084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4084 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA -- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L --- --- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 11 SEZIONE LAVORO Lavoro 04 0 840 84 /03 ! Composta dagi Sigg.ri Magistrati: 111 Dott. Stefano CICI TI Presidente R.G. N. 17773/00 + Cron.5371 Dott. Bruno D'ANGELO Consigrier |Dott. Alberto SPANO' Rep. — Consigliere- Dott. Luciano VIGOLO ud.18/12/02 Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA TUSCOLANO 11 ANDREA MANTEGNA 121, presso lo studio VIA 11 dell'avvocato LUIGI TERRINONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
FF.SS. S.P.A. - FERROVIE DELLO STATO = SOCIETA' DI -- - - E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale TRASPORTI ... --- pro tempore, olettivamente domiciliato rappresentante i in ROMA CORSO EMANUELE II 326, presso lo studio - --- --- - dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresonta 2002 -― e difende, giusta delega in atti;
5618 -1
- controricorrente -
- |-- avverso la sentenza n. 18653/99 del Tribunale di ROMA, -- depositata il 08/10/99 R.G.N. 35887/93; + udita la relazione della causa svolta nella pubblica -- -- - - - 18/12/02 dal Consigliere Dott. Bruno del | udienza - D'ANGELO; j... udito l'Avvocato TERRIKONI;
+ udito 1'Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO per delega RENATO SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. + + -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al tribunale di Roma le Ferrovie dello Stato impugnavano la sentenza in data 12 maggio 1992 con la quale il pretore di Roma aveva accoltola domanda del dipendente AN BE ad essere inquadrato come ausiliario dail 8 novembre 1976, con conseguente condanna dell'Ente al pagamento di differenza retributive e di lavoro straordinario. Sulla contestazione dell'appellato, il quale deduceva preliminarmente la inammissibilità della impugnazione, il tribunale, con sentenza parziale del 26 maggio 1998, disattesa tale eccezione preliminare, disponeva la prosecuzione del processo per il merito. Quindi, con sentenza definitiva del 28 gennaio 1999, il tribunale, disattesa anche una eccezione di nullità delle procura ad litem rilasciata dalla Ferrovie, osservava che, pur non potendosi ulteriormente discutere sulla natura subordinata del rapporto, essendo stata accertata con sentenza del pretore di Roma del 15 gennaio 1989 passata in giudicato, tullavia il dipendente non aveva fornito alcuna prova della corrispondenza delle mansioni in concreto da lui esercitate ad un profilo professionale nel quale, in ipotesi, tali mansioni dovevano rientrarc Conseguentemente il tribunale rigettava la domanda. Avverso la sentenza il AN ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. ти Resiste la s.p.a. Ferrovie dello Stato con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2099 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., deducendo che aveva allegato al ricorso introduttivo un conteggio delle proprie richieste retributive e che il tribunale non aveva allo scopo tenuto presente né l'art. 2099 c.c. né l'art. 36 della Cost. L Le consura è infondata in quanto esula della materia del contendere dc} presente processo, che riguarda invece l'inquadramenio del dipendente in una figura professionale. Su tale questione, invece, la censura nulla oppone e non è lecito pretendere differenza retributive, che autonomamente sono state fatte oggetto del diverso processo conclusosi con la sentenza pretorile del 15 gennaio 1989, passata in giudicato, sulla base di un inquadramento che non è stato riconosciuto;
capo, questo, della sentenza non investito dalla censura. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 421 c.p.c. e vizi delle motivazione,, oltre che degli artt. 112 e 115 stesso codice e dell'art. 2697 c.c., assumendo che il tribunale, aveva rigettato la richiesta di inquadramento pur avendo a disposizione la descrizione analitica delle mansioni esercitate. Questa censura, pur essendo in astratto puntuale, non è fondata. Invero, il problema non è quello della descrizione e della individuazione delle mansioni, ma l'altro, della mancanza della prova della loro corrispondenza ad un profilo professionale tra i possibili previsti dalla contrattazione collettiva. Né vale al riguardo invocare il principio che iura novit curia, perché caso non copre certamente il tema della prova. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizi della motivazione, deducendo che il tribunale ha errato nel 亠 non ritenere applicabile l'art. 36 Cost., ma anche questa censura è infondata in quanto il ricorrente nulla oppone di determinante alla statuizione delle sentenza gravatą per la quale mai esso aveva dedotta la mancata corrispondenza della retribuzione al principio costituzionale citato, ed invocando inammissibilmente da questa Corte la lettura diretta degli atti processuali al fine di interpretare il vero contenuto. Il ricorrente neglige i limiti del giudizio di legittimità ed il principio per il quale questo è un compito riservato al giudice di merito, salva la non illogicità e contraddittorietà deila motivazione, vizi questi affatto dimostrati.. Con il quarto motivo, infine, il ricorso denuncia la violazione dell'art. 416 c.p.c., dolendosi del fatto che il tribunale non ha tenuto presente che aveva provato l'orario di lavoro espletato, quando esso era quello normale di tutti i dipendenti. Anche per questo verso il ricorrente tenta di riversare in questo giudizio la materia processuale che ha riguardato l'altro, cioè quello conclusosi con la sentenza pretorile passata in giudicato di cui si è detto, e che nulla ha a che fare con il riconoscimento di una determinata qualifica No segue che anche questo motivo è infondalo, per cui il ricorso va disatteso
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro... 24,00 - 2000 per onorario di avvocato. oltre ad euro.. Roma, 18 dicembre 2002. Il Cons. est. residente N 3 N 3 . 5 L L 3 L - 1 8 7 E 1 A E G E - G D O R T T D I L 0 E A . A N I D T I E S I R ' 1 L S O S G , E S S S I A P A O , A N D R T S T E G E A I O R IL CANCELLIERE , O I P D A I S T B A M E T O D I L L O E D S N E Deposit in Cancelleria 120 MAR. 2003 ŃCALLIERE M