Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10269
CASS
Sentenza 16 luglio 2002

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L'offerta non formale, mediante deposito "banco judicis", della somma che il debitore ritenga effettivamente dovuta può essere rifiutata dal creditore, che la ritenga insufficiente, senza incorrere in alcuna situazione pregiudizievole; qualora, peraltro, il giudice accerti che è dovuta la somma offerta, si producono a favore del debitore gli effetti previsti dall'art.1220 c.c. e, pertanto, dalla data dell'offerta egli non può essere considerato in mora e non è tenuto alla corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria.

In caso di mancato rinvenimento, negli atti di causa, al momento della decisione, di documenti invocati dalle parti, il giudice non ha l'obbligo di chiedere chiarimenti ne' di disporne la produzione in copia o in originale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2002, n. 10269
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10269
    Data del deposito : 16 luglio 2002

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