Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
L'attualità del debito per oneri condominiali deliberati dall'assemblea non dipende dalla legittimità della delibera, ma dalla sua efficacia, sì che è ottenibile decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in base ad essa, benché impugnata, se non è stata sospesa dal giudice dell'impugnazione, ne' sussiste pregiudizialità necessaria tra questo giudizio e quello di opposizione al decreto perché l'esito sulla validità della delibera incide soltanto sull'eventuale diritto del condomino a ripetere quanto versato più del dovuto.
Commentari • 2
- 1. Le delibere assembleari sono obbligatorie per i condomini, pur se impugnate.Avv. Eugenia Parisi · https://www.avvocatoandreani.it/ · 8 maggio 2017
- 2. Spese condominiali: decreto ingiuntivo e impugnazione di delibera assembleareAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/07/1999, n. 7073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7073 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Rosario DE IULIO - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GN LA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIO FASCETTI 58, presso lo studio dell'avvocato LA NUCARO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO BOXES O BOX VIA VESTRICIO SPURINNA 67/37 e VIA T.Q. PENNO N. 6A/34A - ROMA, in persona del suo amministratore pro-tempore, Sig. AF MI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MAGNA GRECIA 84, presso lo studio dell'avvocato ANGELO PINTO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 15729/95 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/99 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'avvocato Nucaro per il ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso del "condominio boxes di via V. Spurinna n. 67/37 e di via T.Q. Penno n. 6A/34A" - costituito per la gestione del piano interrato sottostante a tre distinti edifici in Roma - il PR di questa città ingiunse a NI SO, proprietario di un'autorimessa compresa nel complesso immobiliare, il pagamento della somma di lire 1.330.327, come quota di sua pertinenza delle spese comuni per il 1989/90. Il destinatario del provvedimento monitorio vi si oppose, deducendo che il sedicente condominio convenuto era stato formato illegittimamente da altre persone, mentre egli faceva parte unicamente di quello del palazzo in cui era ubicato il proprio appartamento, con la sottostante porzione del piano sotterraneo. Il condominio resistette, contestando la fondatezza di questo assunto. Con sentenza del 14 novembre 1991 il PR respinse l'opposizione.
Impugnata da NI SO, la decisione è stata confermata dal Tribunale di Roma, che con sentenza del 28 novembre 1995 ha rigettato il gravame, ritenendo: che con una deliberazione assembleare del 19 maggio 1986 - a suo tempo impugnata, ma non sospesa ne' annullata e quindi tuttora obbligatoria il condominio di via T.Q. Penno n. 9, di cui faceva parte l'appellante, aveva deciso di sciogliersi;
che il 25 maggio 1989 era stato costituito il "condominio boxes", per la gestione dei piani interrati sottostanti anche agli altri due adiacenti edifici, piani tra loro comunicanti e comprendenti strutture e impianti sicuramente destinati all'uso comune dei proprietari delle autorimesse;
che questa seconda deliberazione non era stata neppure impugnata;
che pertanto il suddetto condominio era legittimato ad agire nei confronti dei suoi partecipanti, compreso l'SO, per ottenere le dovute contribuzioni.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione NI SO, in base a due motivi. Il condominio boxes di via V. Spurinna n. 67/37 e di via T.Q. Penno n. 6A/34A ha resistito con controricorso e ha depositato una memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NI SO, denunciando la "nullità del procedimento per violazione dell'art. 295 cpc in relazione all'art. 360 n. 4 cpc", lamenta che in sede di merito non è stata disposta, di ufficio, la sospensione di questo processo, fino alla definitiva decisione della causa, di carattere pregiudiziale, concernente la validità della deliberazione assembleare del 19 maggio 1986, con cui si era dato luogo allo scioglimento del condominio dell'edificio di via T.Q. Penno n. 9:
deliberazione che rappresentava il presupposto di quella del 29 maggio 1989, costitutiva del "condominio boxes", e che è stata dichiarata nulla dal Tribunale di Roma con sentenza del 9 marzo 1996, passata in giudicato sul punto.
Quest'ultima affermazione del ricorrente attiene a una circostanza di fatto (quale è tipicamente la formazione - peraltro sopravvenuta alla sentenza impugnata - di un asserito contrario giudicato "esterno") che non può formare oggetto di accertamento in sede di legittimità.
Nè d'altra parte è fondata la tesi secondo cui, tra questo giudizio e quello, esisteva un rapporto di pregiudizialità, sicché l'uno avrebbe dovuto essere sospeso, in attesa della definizione dell'altro. L'efficacia delle deliberazioni condominiali e la contribuzione alle spese comuni sono sottoposte a una particolare disciplina, intesa a salvaguardare le esigenze di funzionalità dell'ente: le decisioni adottate dall'assemblea "sono obbligatorie per tutti i condomini", pur se impugnate davanti all'autorità giudiziaria, salvo che questa ne ordini la sospensione (art. 1137 c.c.); inoltre l'amministratore, per esigere quanto è dovuto dai proprietari delle singole unità immobiliari, "può ottenere decreto d'ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione" (art.63 disp. att. c.c.). L'attualità del relativo debito non è quindi subordinata alla validità della deliberazione di spesa (nè a quella di altre, che eventualmente a loro volta, come nella specie sostiene l'SO, ne costituiscano il presupposto), ma soltanto alla sua perdurante operatività, in quanto non sospesa nel giudizio riguardante la sua legittimità. L'esito della causa di opposizione a un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali, pertanto, non "dipende", ai sensi dell'art. 295 c.p.c., da quello del giudizio di impugnazione della deliberazione posta a base dell'azione monitoria (cfr., tra le più recenti, Cass. 29 agosto 1994 n. 7569, 18 novembre 1997 n. 11457), salvo naturalmente il diritto alla ripetizione di quanto, in definitiva, risulti indebitamente versato. Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto decisiva la constatazione che il deliberato di cui l'appellante contestava la validità, per dedurne di riflesso l'illegittimità di quelli successivi, era stato bensi impugnato, ma non sospeso, sicché restava anche per lui "obbligatorio", come gli altri.
Neppure può essere accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale NI SO, dolendosi della "violazione e falsa applicazione dell'art. 1117 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc", afferma la nullità della deliberazione del 29 maggio 1989, costitutiva del "condominio boxes", in quanto non è concepibile, a suo dire, un condominio "orizzontale", formato da unità immobiliari distinte, ma poste tutte su uno stesso piano.
La censura difetta dell'indispensabile requisito della pertinenza al contenuto della sentenza impugnata: il Tribunale non ha affatto affrontato la questione, ritenendola ininfluente ai fini della decisione, stante la mancata sospensione, nelle competenti sedi, dell'efficacia sia della deliberazione in questione, sia delle altre che l'avevano preceduta e seguita.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna dell'SO al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dal condominio, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 1.365.050, di cui lire 1.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999