Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2019, n. 8737
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Sentenza 22 novembre 2019

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In caso di restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. - nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata - deve ritenersi tardiva l'istanza di ammissione ad un rito alternativo al dibattimento formulata dall'imputato soltanto nella memoria contenente motivi nuovi ex art. 585 cod. proc. pen., atteso che tale facoltà deve essere esercitata con il primo atto di impulso processuale. (In motivazione la Corte ha precisato che l'individuazione dell'atto di appello quale limite temporale per l'esercizio della facoltà di accedere ai riti alternativi non determina alcun pregiudizio per il diritto di difesa, poiché l'imputato ha avuto piena conoscenza del processo e può compiere ogni scelta processuale ritenuta opportuna).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2019, n. 8737
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8737
    Data del deposito : 22 novembre 2019

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