Sentenza 22 novembre 2019
Massime • 1
In caso di restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen. - nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata - deve ritenersi tardiva l'istanza di ammissione ad un rito alternativo al dibattimento formulata dall'imputato soltanto nella memoria contenente motivi nuovi ex art. 585 cod. proc. pen., atteso che tale facoltà deve essere esercitata con il primo atto di impulso processuale. (In motivazione la Corte ha precisato che l'individuazione dell'atto di appello quale limite temporale per l'esercizio della facoltà di accedere ai riti alternativi non determina alcun pregiudizio per il diritto di difesa, poiché l'imputato ha avuto piena conoscenza del processo e può compiere ogni scelta processuale ritenuta opportuna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2019, n. 8737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8737 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2019 |
Testo completo
08737-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: MIRELLA CERVADORO Presidente Sent. n. sez. 2968/2019 -UP 22/11/2019 ALFREDO MANTOVANO R.G.N. 48843/2018 IGNAZIO PARDO GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI FABIO DI PISA Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FO CA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/06/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso per l' inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato CONZ ANDREA, in difesa di FO CA, il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19 ottobre 2005 il Tribunale di Firenze condannava FO UC alla pena ritenuta di giustizia per il reato di concorso in rapina pluriaggravata continuata e porto abusivo di un taglierino. Essendo stata la sentenza resa in contumacia, l'imputato chiedeva di essere rimesso in termini per impugnare detta pronunzia a norma dell'art. 175 c.p.p., comma 2. La Corte di Appello di Firenze, con provvedimento in data 01/10/2014, accoglieva tale richiesta. 1 н Quindi, proposto appello, la medesima corte territoriale, dopo avere rigettato la richiesta di ammissione a riti alternativi, dichiarava estinto il reato di cui al capo C) (art. 4 L. 110/1975) e rideterminava la pena. Assumeva, preliminarmente, la Corte che la restituzione in termini per impugnare non consentisse di esercitare attività (quali quelle dell'accesso a riti alternativi) ormai precluse dall'esaurimento della fase precedente. Del resto, l'imputato non si era avvalso del rimedio previsto dall'art. 175 c.p.p., comma 1, in relazione alla mancata osservanza di un termine perentorio diverso da quello per impugnare. Quanto al "merito", rilevava la corte di appello che dalle risultanze processuali emergeva in modo inequivocabile la responsabilità dell'imputato e che non poteva trovare accoglimento la richiesta di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale.
2. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, con un unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p., in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di ammissione ai riti alternativi, richiamando i principi fissati da SS.UU. con la pronunzia n. 52274/2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni appresso specificate.
2. Osserva il collegio che FO UC ha rilevato l'illegittimità del provvedimento impugnato in ragione dell' erroneo rigetto della istanza di ammissione ai riti alternativi nonostante egli, rimesso in termini per proporre appello avverso la sentenza contumaciale n. 5665/2009, avesse formulato la suddetta richiesta con i motivi nuovi ex art. 585 c.p.p. in data 17 Maggio 2016. In tal senso ha richiamato il principio di diritto fissato dalle S.U. secondo cui la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della I. 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata, comporta la facoltà per l'imputato, che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento, di chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo al dibattimento (Sez. U, n. 52274 del 29/09/2016 - dep. 07/12/2016, Rrushi, Rv. 26810701).
3. Va evidenziato che sebbene la corte di appello abbia motivato il rigetto dell' istanza in contestazione sulla base di quell' orientamento giurisprudenziale, non condiviso dalle citate S.U., secondo cui la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale non comporta automaticamente anche la facoltà di richiedere uno dei riti alternativi, va qui rilevato 2 ре che, anche alla luce delle argomentazioni sviluppate dalle Sezioni Unite nella richiamata pronunzia, l'istanza in questione deve ritenersi, comunque, priva di fondamento in quanto formulata tardivamente solo con i motivi nuovi ex art. 545 c.p.p. Ed, invero, in seno alla citata pronunzia n. 52274/2016 è stato testualmente precisato che: "Deve, pertanto, essere riconosciuto all'imputato, restituito nel termine ex art. 175 c.p.p., comma 2, attraverso una interpretazione della disposizione costituzionalmente orientata e conforme alle norme convenzionali ed alla giurisprudenza della Corte europea di diritti dell'uomo, la facoltà di richiedere con il primo atto di impulso processuale (vale a dire l'appello) uno dei riti alternativi". Non avendo FO UC formulato la suddetta richiesta direttamente con l' atto di appello la istanza avanzata con i motivi nuovi deve ritenersi, dunque, tardiva. Non può del resto sottacersi che se come rilevato dalla Suprema Corte, in adesione ai principi fissati dall' art. 6 della CEDU secondo l' interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo in ordine ai diritti dell' imputato rimasto contumace ed ai precetti costituzionali, - una volta assicurata la rimessione in termini il nuovo giudizio di merito deve "consentire all' imputato di esercitare i suoi diritti e di apprestare la strategia difensiva valutando, in particolare, se alla luce del materiale probatorio raccolto sia per lui più conveniente fare ricorso a riti alternativi, che gli consentano di ottenere anche la riduzione della pena prevista dal legislatore" non vi è motivo per "dilatare" ulteriormente tale diritto dell' imputato contumace, consentendogli di presentare istanza per accedere al patteggiamento ovvero al giudizio abbreviato anche con la memoria contenente motivi nuovi ex art. 585 c.p.p. Non può, invero, revocarsi in dubbio, del resto, che la individuazione di un limite temporale entro cui esercitare il proprio diritto di difesa, di cui è espressione la facoltà di accedere ai riti alternativi, ancorato alla proposizione dell' appello allorquando l' imputato ha avuto piena conoscenza del processo e può compiere ogni scelta processuale ritenuta opportuna, non determina alcun pregiudizio per l' esercizio dei diritti dell' imputato rimasto contumace. Va, del resto, rilevato che i motivi nuovi di impugnazione devono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015 - dep. 10/02/2015, Comitini, Rv. 26234301), con la precisazione che nella specie, secondo quanto prospettato dallo stesso ricorrente, con l' atto di appello in questione egli aveva richiesto solamente: la rinnovazione dell' istruttoria, l' assoluzione nel merito, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. E, del resto, in tema di cognizione del giudice di appello si è condivibilmente affermato che è inammissibile il motivo nuovo relativo al diniego del giudizio abbreviato qualora con l'appello principale sia stato impugnato il punto attinente all'entità della pena, trattandosi di 3 de punti distinti della decisione (Sez. 1, n. 315 del 12/11/2018 - dep. 07/01/2019, D'AQUINO GAETANO, Rv. 27464501).
6. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, integrata la motivazione nei termini di cui sopra, il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22 Novembre 2019 И presidente II consigliere estensore Mirella Cervadoro Di Pisa тая DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 MAR. 2020 IL A CANCELLIERE EM E R F Claudia Pianelli 800 O I N Z 4