Sentenza 20 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 8997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8997 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PO LO ITALIANO,089 9 770 2 LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 14297/01 Consigliere Cron. 24504 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 11/04/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: FIAT AVIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NT DE FEO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MA NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega 2002 in atti;
controricorrente - 1590 -1- avverso la sentenza n. 85/00 del Tribunale di BRINDISI, depositata il 31/05/00 R.G.N. 1615/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato LUCISANO;
udito l'Avvocato ASSENNATO' udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 10 novembre 1994, il signor TO AZ chiedeva al pretore del lavoro di Brindisi di dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla FIAT AVIO spa e di ordinare la sua reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della società al conseguente risarcimento. Esponeva di avere svolto, da ultimo, mansioni di capo-turno addetto al reparto sorveglianza e sicurezza industriale dello stabilimento di Brindisi della anzidetta società, con prestazione lavorativa caratterizzata da elasticità dell'orario (non vincolato alla timbratura del cartellino di ingresso né all'osservanza del turno e, peraltro, a fine mese conguagliato alle otto ore giornaliere); con lettera del 26 settembre 1994 la società gli aveva contestato che in tre occasioni egli era entrato in ritardo rispetto alla previsione del suo turno lavorativo e che il relativo orario di ingresso era stato modificato a posteriori mediante il sistema dell'inserimento manuale dell'informazione; egli aveva presentato le proprie giustificazioni, spiegando che la consolidata elasticità della sua prestazione aveva spesso comportato l'effettuazione di orari non coincidenti con quelli dei turni e la mancata timbratura del cartellino d'ingresso, salvo il suddetto conguaglio a fine mese, che peraltro solo in una delle occasioni contestate aveva lavorato per meno di otto ore, senza 1 M timbrare il cartellino, e che non aveva in nessun modo modificato a posteriori l'orario di ingresso;
con lettera del 3 ottobre 1994 la società gli aveva intimato il licenziamento per violazione dell'art. 18 disciplina generale sezione terza del c.c.n.l. e degli obblighi generali di fedeltà e diligenza. La società resisteva alla domanda del AZ negando, in particolare, che questi fosse esentato dall'osservanza dell'orario di lavoro e dalla timbratura del cartellino e deducendo che, inoltre, il dipendente nelle circostanze addebitate aveva omesso di annotare sui fogli consuntivi l'orario effettivamente osservato ed aveva fatto certificare un orario non veritiero percependo i relativi compensi retributivi. In esito all'istruttoria, con audizione di testi ed espletamento di consulenza tecnica riguardo al programma utilizzato in azienda per la registrazione delle presenze, il pretore respingeva la domanda del lavoratore. La decisione pretorile veniva riformata in appello dal tribunale di Brindisi, che con sentenza depositata il 31 maggio 2000 dichiarava l'illegittimità del licenziamento e ordinava alla società di reintegrare il AZ nel suo posto di lavoro condannandola altresì, a titolo risarcitorio, a corrispondere la retribuzione dal giorno del licenziamento alla reintegra. I giudici di appello osservavano, sulla base delle risultanze processuali, che: quanto alla mancata comunicazione delle variazioni di orario, la verifica dell'orario non avveniva ई 2 quotidianamente ma mensilmente, non solo e non sempre su iniziativa del singolo lavoratore bensì dell'impiegato addetto alla determinazione della retribuzione effettiva, sicchè, in definitiva, il mancato rispetto dell'orario o la mancata timbratura del cartellino erano eventi frequenti e non determinanti;
quanto alla manomissione dei dati informatici, non v'era alcuna prova che essa fosse attribuibile al AZ e, peraltro, la c.t.u. non aveva potuto accertare con sicurezza l'inosservanza dell'orario, dato che l'immissione manuale tramite operatore di videoterminale aveva eliminato i dati originari;
in ogni caso, il mancato rispetto del turno di servizio era giustificato dalla elasticità dell'orario connessa all'espletamento di attività ispettiva svolta anche fuori dalla sede dell'azienda; il licenziamento era comunque sproporzionato, anche alla luce delle previsioni del c.c.n.l., trattandosi, al più, di una limitata inosservanza dell'orario, inidonea ad incrinare l'elemento fiduciario (una volta esclusa per mancanza di prova la circostanza di una falsificazione dei dati ad opera del lavoratore). Avverso tale decisione la società propone ricorso per cassazione deducendo un unico e composto motivo di impugnazione, illustrato da memoria. Il AZ resiste con controricorso. us 3 Motivi della decisione La ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. e l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, lamenta che il tribunale: non abbia considerato che il AZ, nella sua qualità di capo-turno, avesse anche l'obbligo di auto-certificare il proprio orario (così come peraltro contestato dalla società ab initio); abbia ritenuto non provato il mancato rispetto dell'orario, a fronte delle precise ricostruzioni della c.t.u.; abbia escluso l'attribuzione della manomissione al AZ, benchè questi ne avesse beneficiato oggettivamente;
abbia ritenuto non proporzionato il licenziamento, senza considerare che il venir meno della fiducia fosse da ricollegare non soltanto al mancato rispetto dell'orario, bensì a tutte le contestate circostanze, fra cui l'inosservanza dei doveri propri della funzione di capo-turno. Il ricorso è infondato. Occorre premettere che la valutazione del giudice di merito, di mancata sussunzione dei fatti contestati nell'ambito della giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cod. civ., deve ascriversi all'ambito del giudizio di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità se congruamente e logicamente motivato (cfr. ex plurimis Cass. n. 1667 del 1996). Ed in effetti il proprium dei proposti profili di censura, pur formalmente includendo, altresì, la denuncia di violazione dell'art. 2119 cod. civ., finisce per compendiarsi nel comune 4 es sostrato di denunzia della incongruità della motivazione attraverso la quale il tribunale di Brindisi è giunto ad escludere la ricorrenza di una giusta causa di recesso. Anche sotto tale profilo, tuttavia, le doglianze della ricorrente devono essere disattese. Il giudice del merito, come si è riferito in narrativa, ha posto a fondamento del suo convincimento il rilievo che, alla stregua delle accertate modalità di registrazione delle presenze e dei turni di lavoro, la contestata inosservanza dell'orario e della timbratura del cartellino di ingresso, limitata peraltro in base a quanto emerso dagli accertamenti istruttori ed a quanto ammesso dallo stesso dipendente - ad una unica occasione, era connessa alla acclarata elasticità dell'orario del AZ, in ragione della natura ispettiva della sua prestazione, ed era comunque inidonea, in mancanza di prove circa la contestata falsificazione dei dati, a legittimare il recesso sotto il profilo della cessazione dell'elemento fiduciario del contratto. Si tratta di una conclusione intrinsecamente coerente, rispondente alle accertate premesse in fatto: e tanto è sufficiente per negare la sussistenza del lamentato vizio di insufficienza e illogicità della motivazione, quando si tenga presente che, come costituisce jus receptum, il vizio in esame sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il deficiente o illogico esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento 5 5 dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, chè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione operata dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (v. ex plurimis Cass. n. 8653 del 1994, n. 7183 del 1996). Ne consegue che devono essere disattese, in particolare, le lamentele della società ricorrente riguardanti, inammissibilmente, la valutazione delle risultanze probatorie circa le modalità di registrazione dell'orario lavorativo e circa la convenzionale elasticità dell'orario osservato dal AZ, avendo il tribunale specificamente accertato, traendone le logiche conseguenze, da un lato, che la comunicazione delle variazioni di orario non avveniva, nella specie, quotidianamente, bensì con cadenze settimanali o mensili, e non avveniva comunque solo per iniziativa del singolo lavoratore, bensì mediante prospetto di riepilogo apprestato da un dipendente appositamente incaricato e firmato dal superiore, e, dall'altro, che l'orario del AZ era effettivamente elastico in considerazione dei compiti ispettivi da lui svolti. 6 M Risulta infondato, poi, quanto al primo degli aspetti considerati (lettera -a del motivo di ricorso), il rilievo della ricorrente circa l'inesatta individuazione della contestazione, avendo invece il tribunale preso in specifica considerazione, come s'è visto, proprio l'addebito riguardante l'inesatta compilazione del prospetto riepilogativo. Considerazioni analoghe valgono per la valutazione operata dal tribunale con riguardo alle altre specifiche circostanze oggetto della contestazione (lettere -b e -c del motivo di ricorso), dovendosi rilevare, in particolare, la piena congruità delle osservazioni compiute dai giudici di merito, secondo cui: da un lato, il mancato rispetto dell'orario da parte del AZ, pure ammesso nella sua oggettività in relazione ad una delle occasioni contestate, non era risultato pienamente e specificamente dimostrato, anche quanto all'esatta determinazione temporale, neanche mediante la espletata consulenza tecnica, chè come s'era appurato - gli interventi modificativi dell'orario di ingresso attuati mediante terminale eliminavano l'originaria identificazione;
dall'altro, la manomissione ex post dei dati del sistema informatico non era addebitabile al AZ, in assenza di idonei riscontri probatori in ordine ad eventuali comportamenti del dipendente evidenzianti una sua qualche responsabilità al riguardo. Rispetto a tale ultima circostanza, poi, anche a prescindere dalla inammissibilità di una mera contrapposizione di valutazioni, 7 er così come operata dalla ricorrente, mette conto rilevare anche l'incongruità della tesi sostenuta da quest'ultima, che vorrebbe far discendere la prova della responsabilità del AZ, riguardo alla manomissione dei dati, dalla mera, oggettiva sussistenza di un interesse del dipendente alla modifica illecita, il che, com'è evidente, contrasta con i generali criteri valutativi in materia di responsabilità del lavoratore. Del tutto coerente e conseguenziale, infine, si rivela la conclusione dei giudici di merito circa l'inidoneità dei fatti in esame, così come accertati sulla base delle suddette risultanze processuali, a configurare una deminutio dell'elemento fiduciario del rapporto ed a legittimare, quindi, il licenziamento, anche alla stregua delle esaminate previsioni del c.c.n.l. in caso di inosservanza dell'orario e delle modalità di timbratura del cartellino di ingresso. Consegue da tutto ciò che il ricorso deve essere rigettato. La società ricorrente deve essere condannata, secondo soccombenza, alla rifusione in favore del AZ delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, da distrarsi nei confronti del procuratore del resistente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare al AZ le spese del giudizio di cassazione, che liquida 8 5 in euro 3 86 , oltre ad euro tremilacinquecento per onorario, da distrarsi nei confronti dell'avvocato Sante Assennato. Così deciso in Roma, 1'11 aprile 2002. Il Consigliere estensore Vejen Morcanell Il Presidenteيشرح 5 Zain IL CANCELLIERE Depositat Meria 120010. 2002 CANCELLIERE DI BOLLO, DI OGNI SPESA, TASSA I SENSI DELL'ART. 10 POSTA 533 N. IM DA 11-0-73 REGISTRO, E DA ESENTE A DIRITTO G LIÖ PELLA O