Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2009, n. 31894
CASS
Sentenza 26 giugno 2009

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Massime1

L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale (art. 216, comma terzo, L. fall.) è costituito dal dolo specifico che è ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri. Ne consegue che i pagamenti effettuati in situazione di insolvenza, anche attraverso "datio in solutum" e più specificamente a mezzo di compensazioni, sono consentiti in linea generale dagli art. 1186 cod. civ. e dall'art. 56 L. fall., ma assumono rilievo penalistico se qualificati al fine di favorire, a danno dei creditori, taluni di essi.

Commentario1

  • 1Il creditore risponde del reato di bancarotta preferenziale se consapevole del dissesto e del vantaggio ricevuto (Cass. Pen. n. 25506/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 luglio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/06/2009, n. 31894
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31894
Data del deposito : 26 giugno 2009

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